Ordinanza n. 597/2026 - Catania, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina n. 525/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina n. 525/2025
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina n. 525/2025. Il Collegio ha rilevato d'ufficio che la notificazione del ricorso introduttivo era stata eseguita presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina anziché presso quelli dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania. Poiché l'Amministrazione intimata non si è costituita, il vizio di nullità della notificazione non è stato sanato ai sensi dell'art. 44, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha disposto il rinnovo della notificazione del ricorso introduttivo presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, assegnando alla ricorrente il termine di 20 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Ha inoltre imposto il deposito della documentazione comprovante il rinnovo entro i successivi 10 giorni. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, il Collegio ha ritenuto possibile ordinare il rinnovo della notifica, senza che osti l'imputabilità dell'errore al notificante. La decisione sulla domanda di ottemperanza è stata rinviata alla camera di consiglio dell'11 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 44, comma 3, c.p.a.
La mancata costituzione dell'Amministrazione impedisce la sanatoria del vizio di nullità della notificazione del ricorso introduttivo.
art. 44, comma 4, c.p.a.
se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante
La disposizione è stata richiamata nella parte dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 148/2021; pertanto, il rinnovo della notificazione può essere disposto senza verificare che l'esito negativo dipenda da una causa non imputabile al notificante.
Massime di principio
- Quando il ricorso amministrativo è notificato presso un ufficio dell'Avvocatura dello Stato territorialmente non competente e l'amministrazione intimata non si costituisce, il vizio di nullità della notificazione non è sanato e il giudice deve disporre il rinnovo della notifica presso l'Avvocatura territorialmente competente, assegnando un termine perentorio e un successivo termine per il deposito della prova dell'adempimento.
- A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, la rinnovazione della notificazione del ricorso può essere disposta anche quando l'esito negativo della notificazione sia imputabile al notificante.
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