Sentenza del 01/06/2017 n. 3893 - Comm. Trib. Prov. Milano
Processo tributario - Ricorso - Prova della data di notifica dell'atto impugnato - Assenza - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non era verificabile la sua tempestività. La Commissione tributaria deve controllare d’ufficio la prova della data di notifica dell’atto impugnato, anche se il resistente non ha sollevato alcuna eccezione, poiché tale verifica riguarda la rituale instaurazione del giudizio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un atto tributario prodotto in copia senza fornire la prova della relativa data di notifica, cioè della data in cui l’atto è stato ricevuto. In mancanza di tale elemento, non è possibile verificare se il ricorso sia stato presentato entro il termine previsto dalla legge.
Massime di principio
- Chi propone un ricorso tributario deve conservare e produrre la prova completa della notifica o ricezione dell’atto impugnato, inclusa la relativa data.
- La data di notifica è indispensabile per verificare il rispetto del termine per ricorrere; se non è dimostrabile, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- Il giudice tributario può rilevare d’ufficio l’assenza della prova della notifica, anche quando l’amministrazione resistente non contesta la tempestività del ricorso.
- La produzione della sola copia dell’atto, senza documentazione idonea a dimostrarne la data di ricezione, può non essere sufficiente per instaurare validamente il giudizio.
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