Sentenza n. 551/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento 1. del provvedimento dirigenziale della Provincia di Brindisi – Area 4, Settore Ambiente – n. 57 dell'1 giugno 2021, notificato a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto il diniego della valutazione di compatibilità ambientale formulata sul progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a MW 89,64 nel territorio di Brindisi, in località Masseria Chiodi; 2. di ogni e qualsivoglia altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche se allo stato non conosciuto e, in particolare, ove occorra e nei limiti dell'interesse: 2.1 della nota della Provincia di Brindisi prot. n. 18338 dell'1.06.2021 di trasmissione del provvedimento dirigenziale n. 57 dell'1.06.2021; 2.2 della nota della Regione Puglia, Servizio Tutela e Valorizzazione del paesaggio prot. n. 6552 dell'11.09.2020 confermativa della nota prot. n. 628 del 28.01.2020; 2.3 della nota Regione Puglia, Servizio Agricoltura prot. n. 0002079 del 15.01.2020, confermativa del parere negativo già adottato con nota 1.10.2019 prot. n. 69153 (per errore il provvedimento impugnato menziona la nota prot. n. 32081 del 3.08.2020, confermativa delle note prot. nn. 69153 dell'1.10.2020 e 1184 del 15.01.2020); 2.4 della nota del Comune di Brindisi, Settore Ambiente, prot. n. 7512 del 21.01.2020, confermativa del parere negativo già rilasciato con nota prot. 99039 dell'11.10.2019; 2.5. della nota del Comune di Brindisi, Settore Urbanistica, prot. n. 10642 del 29.01.2020; 2.6 della nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio prot. n. 2376 del 5.02.2020; NONCHÉ OVE OCCORRA E NEI LIMITI DELL'INTERESSE - del PPTR Puglia, approvato con delibera di G.r. 16.02.2015, n. 176, con specifico riferimento: agli artt. 89 (“Strumenti di controllo preventivo”) e 91 (“Accertamento di compatibilità paesaggistica”); alle “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili” (Elaborato 4.4.1 Parte I); alle previsioni di cui alla Scheda d'Ambito 9 (“Campagna brindisina”), e alla relativa normativa d'uso, se ed in quanto ostativi all'assentibilità del progetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della valutazione di compatibilità ambientale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 89,64 MW nel territorio di Brindisi, oltre agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato il diniego provinciale di valutazione di compatibilità ambientale e gli atti endoprocedimentali o presupposti, inclusi pareri negativi della Regione Puglia, del Comune di Brindisi e della Soprintendenza, nonché, ove occorrente, le pertinenti previsioni del PPTR Puglia. Prima della decisione, con atto depositato il 26 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha ritenuto che, a fronte di un'espressa dichiarazione della ricorrente e in assenza di repliche o diverse richieste delle controparti, il principio dispositivo in senso ampio impedisca di decidere la controversia nel merito, di procedere d'ufficio o di sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. La parte ricorrente mantiene la disponibilità dell'azione sino alla trattenuta della causa in decisione e può determinare l'improcedibilità mediante rinuncia alla decisione fondata sulla sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti del Comune di Brindisi, non costituito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
L'espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa prima della decisione della causa e non contrastata dalle altre parti, impone la declaratoria di improcedibilità.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa; il testo non ne esplicita l'incidenza sulla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe; il testo non ne esplicita l'incidenza sulla decisione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia.
- Quando la dichiarazione espressa di sopravvenuta carenza di interesse non è contrastata da repliche o diverse richieste delle altre parti, il giudice deve prenderne atto e dichiarare l'improcedibilità del ricorso, senza decidere il merito d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- La sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte ricorrente comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche se il giudizio era originariamente diretto all'annullamento di un provvedimento amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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