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Sentenza

Sentenza n. 1943/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202301285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di annullamento in autotutela della concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico per un dehors, con ordine di rimozione e ripristino dei luoghi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva ottenuto il 31 marzo 2023 una concessione temporanea per occupare il suolo pubblico con un dehors, realizzato nel maggio 2023. Dopo la segnalazione di un proprietario dell’edificio vicino, che contestava la mancanza del proprio assenso, il Comune ha avviato il procedimento di autotutela e, il 10 luglio 2023, ha rimosso la concessione ordinando la rimozione del manufatto e il ripristino dei luoghi. La società ha dedotto: (1) violazione dell’art. 21-quinquies l. 241/1990 e carenza di interesse pubblico concreto, perché il Comune si sarebbe limitato a tutelare un interesse privato senza ponderare l’affidamento; (2) incompetenza del Comune a intervenire in una controversia tra privati; (3) difetto di istruttoria, poiché la decisione si sarebbe basata sulla segnalazione di un soggetto non legittimato, senza considerare gli assensi già raccolti; (4) violazione e falsa applicazione del regolamento comunale, che a suo dire richiedeva il nullaosta solo per presentare la domanda, senza prevedere che la sua mancanza impedisse il rilascio dell’autorizzazione o comportasse revoca; (5) difetto di motivazione e violazione di legge, sostenendo che gli assensi rappresentavano circa il 75% dei millesimi e che non occorresse il consenso di tutti i condomini né il rispetto di una distanza minima; (6) violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost. per carenza di motivazione; (7) in subordine, violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 per mancanza di interesse pubblico concreto e attuale, ragionevolezza del termine e proporzionalità. Ha inoltre chiesto l’indennizzo in caso di revoca legittima e il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante in caso di illegittimità.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e la domanda risarcitoria. Ha escluso l’incompetenza: il Comune è competente a rilasciare l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico e a esercitare il relativo potere di autotutela, che tutela un interesse pubblico. Ha interpretato l’art. 12.3, lett. d), del regolamento comunale nel senso che, quando il dehors è collocato a meno di due metri dall’edificio, il nullaosta del proprietario o dell’amministratore è presupposto della legittima rilasciabilità dell’autorizzazione, non un mero requisito documentale per presentare l’istanza. Nel caso concreto il nullaosta mancava al rilascio: l’edificio apparteneva a più proprietari, non era formalmente costituito un condominio e, poiché i muri perimetrali erano in comunione, occorreva l’assenso di tutti; la disciplina civilistica delle innovazioni condominiali non era pertinente, perché non si trattava dell’uso di una cosa comune ma della distanza del dehors dall’edificio. Il documento attribuito a una delle proprietarie era inoltre successivo alla concessione e privo di sottoscrizione nella versione trasmessa al Comune. Il provvedimento è stato qualificato, in base al suo contenuto e alla causa, come annullamento d’ufficio di un atto originariamente illegittimo, non come revoca per nuova valutazione di opportunità. L’interesse pubblico al decoro urbano era immanente e concretizzato nel regolamento; il breve intervallo tra concessione (31 marzo 2023) e annullamento (10 luglio 2023) non aveva consolidato un affidamento prevalente. Il TAR ha inoltre ritenuto non meritevole di tutela l’affidamento invocato, perché nella domanda originaria erano state omesse indicazioni sugli altri proprietari e il contratto di locazione era l’unico documento presentato sul punto. Le contestazioni relative alla segnalazione privata, alla distanza, agli assensi e alla motivazione non hanno quindi condotto all’annullamento dell’atto. La domanda risarcitoria è stata respinta perché, esclusa l’illegittimità dell’atto, mancava il presupposto dell’illecito dell’amministrazione. La domanda di indennizzo prospettata per l’ipotesi di revoca legittima non ha ricevuto una statuizione autonoma. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 12.3, lett. d), Regolamento comunale per l’occupazione temporanea del suolo pubblico a servizio dei locali autorizzati alla somministrazione e al consumo sul posto

    Orbene, essendo il procedimento in questione finalizzato al rilascio dell’autorizzazione all’installazione del dehors è con riferimento alla legittima rilasciabilità di tale autorizzazione -e non alla mera presentazione della domanda, che costituisce unicamente l’atto di impulso per l’avvio del procedimento- che deve sussistere il nulla-osta del proprietario dell’immobile in prossimità del quale è prevista l’installazione del manufatto e conseguenzialmente la sua assenza ne inficia la legittimità per carenza dei relativi presupposti.

    Il nullaosta richiesto per l’installazione del dehors a meno di due metri dall’edificio è un presupposto sostanziale per il legittimo rilascio dell’autorizzazione, non un semplice requisito per la presentazione della domanda.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Alla luce di quanto ora esposto il provvedimento impugnato -che, in ossequio alla consolidata giurisprudenza per la quale la qualificazione giuridica va operata in base al contenuto dispositivo e alla causa giuridica dell’atto (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 27.2.2026, n. 1556)- è da qualificare in termini di annullamento in autotutela, non avendo l’amministrazione inteso rivalutare l’opportunità di un precedente provvedimento bensì rimuovere un provvedimento originariamente illegittimo, risulta immune dalle censure di parte ricorrente essendo immanente l’interesse pubblico al decoro urbano, concretizzatosi nel regolamento di cui viene fatta applicazione.

    La qualificazione dell’intervento amministrativo dipende dal contenuto dispositivo e dalla causa dell’atto. Se l’amministrazione rimuove un titolo originariamente illegittimo, l’intervento è annullamento d’ufficio e non revoca; nel caso deciso, l’interesse pubblico al decoro urbano era concretizzato dal regolamento applicato.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    D’altra parte, il limitato spazio di tempo tra la concessione dell’autorizzazione (rilasciata il 31.3.2023) e il suo annullamento (intervenuto il 10.7.2023) -non essendo sufficiente a far maturare nel privato un consolidato affidamento nella legittimità del provvedimento- giustifica la prevalenza dell’interesse pubblico su quello privato (TAR Veneto, Sez. I, 7 gennaio 2019, n. 22).

    Il breve intervallo tra il rilascio e l’annullamento d’ufficio, in assenza di un affidamento consolidato, può giustificare la prevalenza dell’interesse pubblico su quello privato.

Massime di principio

  • Quando un regolamento comunale subordina l’installazione di un dehors a meno di due metri da un edificio al nullaosta del proprietario o dell’amministratore, tale assenso costituisce un presupposto per il legittimo rilascio dell’autorizzazione e non un mero requisito documentale per avviare il procedimento.
  • La qualificazione di un intervento di autotutela come revoca o annullamento d’ufficio va effettuata considerando il contenuto dispositivo e la causa giuridica dell’atto: è annullamento d’ufficio quando l’amministrazione rimuove un provvedimento originariamente illegittimo, anziché rivalutarne l’opportunità.
  • Se l’installazione di un manufatto non avviene su un’area di proprietà comune, ma è rilevante soltanto la sua distanza dall’edificio, le regole civilistiche sull’uso delle parti comuni e sulle innovazioni condominiali non determinano il requisito autorizzatorio previsto dal regolamento comunale.
  • Un intervallo di pochi mesi tra il rilascio di un’autorizzazione e il suo annullamento può non essere sufficiente a consolidare un affidamento prevalente; la valutazione dell’affidamento può inoltre considerare l’omessa indicazione, nell’istanza originaria, di circostanze rilevanti per il rilascio del titolo.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoAutotutela
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PA

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