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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06098/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione contestando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine alla responsabilità penale e l'omessa considerazione di dichiarazioni dell'imputato e della mancata identificazione da parte della persona offesa; 2) censura alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Corte cost. n.117/2025) dell'art. 69 c.p., ritenendo estendibile la censura alla disciplina dell'attenuante del fatto di lieve entità per il reato di estorsione; 3) vizio di motivazione relativo al rifiuto di sostituire la pena ai sensi degli artt. 20-bis c.p., 53 e 56-bis legge n.689/1981, lamentando carente motivazione sulla congruità della pena sostitutiva rispetto alla finalità rieducativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e inammissibile nella parte in cui denunzia cumulativa dei vizi della motivazione e non indica i profili specifici richiesti dalla giurisprudenza; ha confermato la legittimità della motivazione del giudice di merito, anche per relationem alla sentenza di primo grado. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto la questione costituzionale invocata non rilevante per il caso concreto, poiché la Corte territoriale ha fondato il giudizio di equivalenza delle circostanze non sul divieto di prevalenza dell'art. 69 c.p. ma sul peso della recidiva; quindi la decisione costituzionale richiamata non travolge la motivazione. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto adeguata e puntuale la motivazione circa l'inidoneità della pena sostitutiva, fondata su concreti precedenti penali dell'imputato e sulla valutazione prognostica. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Disciplina il vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità; la Corte ricorda che il motivo deve indicare con precisione quale profilo sia gravemente carente, altrimenti è aspecifico.

  • artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevedono l'inammissibilità del ricorso per aspecificità; la Corte applica questi principi per rigettare denunzie cumulate e non puntuali dei vizi della motivazione.

  • art. 69, quarto comma, cod. pen.

    art. 69, quarto comma, cod. pen.

    Norma che, prima delle declaratorie di incostituzionalità, impediva la prevalenza dell'attenuante del fatto di lieve entità sulla recidiva. La Corte di cassazione osserva che, anche se parte della norma è stata annullata dalla Corte costituzionale, nel caso concreto la motivazione del giudice di merito non ha fatto affidamento esclusivo su quel divieto, ma sul peso della recidiva.

  • sentenza Corte costituzionale n. 117/2025

    sentenza Corte costituzionale n. 117/2025

    Ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 69, quarto comma, c.p., nella parte relativa al divieto di prevalenza dell'attenuante del fatto di lieve entità (nel contesto della rapina). La Cassazione ritiene tale pronuncia non determinante nel caso concreto.

  • sentenza Corte costituzionale n. 120/2023

    sentenza Corte costituzionale n. 120/2023

    Pronuncia che ha rilevanza nella tutela dell'attenuante del fatto di lieve entità; la Corte d'appello ha riconosciuto l'attenuante in applicazione di tale principio ma ha comunque ritenuto equivalenti le circostanze per il peso della recidiva.

  • art. 99, quarto comma, cod. pen.

    art. 99, quarto comma, cod. pen.

    Disciplina la recidiva reiterata quale circostanza aggravante; la Corte territoriale ha dato rilevo determinante al peso della recidiva nella valutazione di equivalenza.

  • art. 20-bis cod. pen., artt. 53 e 56-bis, legge n. 689/1981

    art. 20-bis cod. pen.; artt. 53 e 56-bis legge n. 689/1981

    Norme che regolano la sostituzione della pena con misure alternative e la relativa prognosi rieducativa; la Corte ha ritenuto che la valutazione negativa, fondata sui numerosi e gravi precedenti, renda inidonea la pena sostitutiva.

  • art. 3 e art. 27 Cost.

    Principi invocati nelle decisioni di costituzionalità (uguaglianza e finalità rieducativa della pena); la Corte costituzionale ha utilizzato tali principi per valutare la compatibilità dell'art. 69 c.p. con la Costituzione.

  • Giurisprudenza di cassazione in materia di motivazione e 'doppia conforme'

    varie pronunce della Corte di cassazione richiamate nella sentenza (es. Sez. U n. 29541/2020 e altre)

    Principio per cui, in presenza di una doppia sentenza conforme (primo grado e appello), la motivazione dell'appello può integrarsi per relationem con quella del primo grado; la Cassazione applica questo principio per respingere censure che richiedono rinnovata valutazione probatoria.

Massime di principio

  • Quando si impugnano vizi di motivazione in cassazione occorre indicare con precisione quale profilo si contesta (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità); la denunzia generica e cumulativa è di regola inammissibile.
  • Se appello e primo grado sono conformi sulla responsabilità, la motivazione dell'appello può integrare per relationem quella di primo grado: la Cassazione non riesamina i fatti a proprio piacimento.
  • La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma non determina automaticamente la riforma delle decisioni di merito: va verificato se la motivazione del giudice abbia fatto affidamento sostanziale sulla norma censurata o se abbia argomentato su basi autonome.
  • La sostituzione della pena con misure alternative richiede una motivazione prognostica rigorosa e basata su elementi concreti (prevedibilità della rieducazione, gravità e numerosità dei precedenti); la mancanza di tale motivazione può giustificare il rifiuto della misura.
  • In sede di legittimità non è consentito proporre una diversa valutazione del materiale probatorio: i motivi che si limitano a offrire una diversa lettura delle prove senza indicare errori di diritto sono destinati a essere respinti.

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