Cassazione Penale, Sentenza n. 34530/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Entrambi impugnavano la conferma della condanna per detenzione ai fini di spaccio (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990). Monteiro impugnava anche la condanna per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), sostenendo che la sua condotta fosse mera resistenza passiva e che la Corte di appello avesse travisato i fatti. Perez contestava di essere stata ritenuta concorrente nella detenzione a fini di spaccio, sostenendo che la sua posizione fosse solo di connivenza non punibile per mera coabitazione/contiguità e che non vi fosse contributo materiale o morale al reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Monteiro e ha rigettato il ricorso di Perez. È stata pertanto confermata la condanna di entrambi per detenzione a fini di spaccio; è stata altresì confermata la condanna di Monteiro per resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; Monteiro è stato inoltre condannato al versamento in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 09/10/1990, n. 309
Norma che punisce la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; i giudici di merito hanno ritenuto provato il possesso a fini di spaccio sulla base del rinvenimento in abitazione, del confezionamento e di elementi indiziari come denaro non giustificato
art. 337 cod. pen.
Norma sulla resistenza a pubblico ufficiale; interpretata come applicabile per atti di violenza (spintoni, tentativo di testata) posti in essere da Monteiro durante la perquisizione finalizzata ad impedire un atto d'ufficio
art. 110 cod. pen.
Norma sul concorso di persone nel reato; la sua applicazione alla posizione di Perez è stata basata su elementi indiziari combinati (droga trovata addosso, analogia nel confezionamento, assenza di spiegazioni plausibili, somme di denaro non giustificate, assenza di altri occupanti)
artt. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.
Richiamati impropriamente nel ricorso come censura di travisamento del fatto; la Corte segnala che questioni di fatto così dedotte sono in parte non sindacabili in sede di legittimità
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede il pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende; applicata per irrogare sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente in caso di inammissibilità
Massime di principio
- La mera coabitazione o la semplice conoscenza della presenza di stupefacente non sono sufficienti, di per sé, a configurare il concorso: è necessario dimostrare un contributo materiale o morale che agevoli l'attività di detenzione o spaccio
- Elemento unitario di prova nella materia stupefacenti può essere costituito dalla combinazione di: droga trovata addosso o in casa, analogia nel confezionamento, assenza di spiegazioni plausibili e disponibilità di somme di denaro incongrue rispetto alle condizioni economiche dell'imputato
- La resistenza a pubblico ufficiale richiede condotte attive dirette a ostacolare l'atto d'ufficio: spintoni, tentativi di colpire o altro comportamento violento durante la perquisizione rientrano nella fattispecie e sono punibili
- La Corte di Cassazione ha limiti nel sindacare il 'travisamento del fatto': non sostituisce le valutazioni di merito sui fatti quando siano fondate su motivazione che non presenti vizi di diritto evidenti
- Per distinguere connivenza non punibile da concorso, occorre verificare se l'agente abbia offerto un contributo, anche implicito, che abbia agevolato l'attività criminosa (es. custodire la droga, garantirne la disponibilità, o favorire la sicurezza dell'operazione di spaccio)
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