Regolamento (UE) 2024/920
Regolamento delegato (UE) 2024/920 della Commissione, del 13 dicembre 2023, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i fattori di attivazione basati sulla performance e i criteri per la calibrazione di tali fattori di attivazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato specifica come devono essere determinati e calibrati i fattori di attivazione basati sulla performance previsti per alcune cartolarizzazioni STS nel bilancio dal regolamento (UE) 2017/2402. Stabilisce il punto di partenza per misurare perdite e default, la soglia per il fattore retrospettivo aggiuntivo legata alla riduzione del punto di distacco del segmento senior e i criteri per il fattore prospettico, differenziando il caso di portafogli poco granulari da quello di portafogli più diversificati. Introduce inoltre criteri prudenziali per fissare le soglie e una disciplina transitoria per le operazioni già notificate prima dell’11 aprile 2024.
Norme tecniche di regolamentazione sui fattori di attivazione basati sulla performance e sui criteri per la loro calibrazione nelle cartolarizzazioni STS nel bilancio.
Ambito di applicazione
Si applica alle cartolarizzazioni ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402, in particolare alle cartolarizzazioni STS nel bilancio con fattori di attivazione basati sulla performance di cui all’articolo 26 quater, paragrafo 5, terzo comma. Riguarda le parti dell’accordo sulla protezione del credito, e quindi in pratica cedenti e società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE), con specifiche regole per le operazioni già notificate all’ESMA prima dell’11 aprile 2024. Prevede un regime transitorio per le cartolarizzazioni STS in essere nel bilancio caratterizzate da priorità di pagamento non sequenziale. Non disciplina altri tipi di operazioni al di fuori del perimetro dell’articolo 26 quater del regolamento (UE) 2017/2402.
Regolamento delegato (UE) 2024/920 sui fattori di attivazione basati sulla performance nelle cartolarizzazioni STS nel bilancio
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2017/2402 specificando le norme tecniche necessarie per determinare i fattori di attivazione basati sulla performance previsti per talune cartolarizzazioni STS nel bilancio. La disciplina mira a garantire che il supporto di credito fornito dai segmenti senior resti effettivo per tutta la durata dell’operazione, anche quando l’andamento del portafoglio sottostante peggiora nel tempo.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che la Commissione intende colmare un vuoto tecnico del quadro STS, precisando da quale momento debbano essere misurate le perdite o i default ai fini dei fattori retrospettivi e come debba essere valutata la progressiva erosione del punto di distacco del segmento protetto. Il testo evidenzia inoltre la necessità di criteri prudenziali per calibrare le soglie, tenendo conto dell’eterogeneità dei portafogli sottostanti e delle strutture di cartolarizzazione.
Definizioni rilevanti
L’articolo 1 chiarisce tre nozioni operative fondamentali. Il «segmento protetto con il rango più senior» è il tranche meno subordinato che beneficia della protezione del credito; la «categoria di rischio di credito» è una frazione del portafoglio sottostante cui vengono assegnate le esposizioni in base al relativo rischio; lo «scenario di distribuzione delle perdite concentrate alla fine del periodo» descrive un ipotetico scenario in cui due terzi delle perdite attese dell’intera vita dell’operazione si concentrano nell’ultima parte della sua durata.
Fattori di attivazione retrospettivi
Per i fattori retrospettivi di cui all’articolo 26 quater, paragrafo 5, terzo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, l’articolo 2 stabilisce che il riferimento ordinario è l’importo in essere del portafoglio alla data di conclusione dell’operazione. Se la cartolarizzazione prevede un periodo di ricostituzione, si assume il minore tra l’importo alla conclusione e quello al termine del periodo di ricostituzione. Se invece l’operazione include un periodo predefinito di costituzione del portafoglio, durante tale periodo si considera l’importo massimo delle esposizioni ammesse nell’accordo di protezione del credito al termine del periodo, mentre successivamente si assume l’importo al termine del periodo di costituzione. In ogni caso, l’aumento dei default accumulati o delle perdite accumulate viene misurato a partire dalla conclusione dell’operazione.
Fattore retrospettivo addizionale
L’articolo 3 disciplina il fattore retrospettivo addizionale di cui all’articolo 26 quater, paragrafo 5, terzo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402. Le parti devono fissare una soglia percentuale di riduzione del punto di distacco del segmento protetto con il rango più senior, calcolato secondo l’articolo 256, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, rispetto al livello esistente alla conclusione dell’operazione oppure, se vi è un periodo predefinito di costituzione, rispetto al livello alla fine di tale periodo. Il fattore si attiva in qualsiasi momento successivo alla conclusione quando tale riduzione supera la soglia stabilita.
Fattore prospettico
L’articolo 4 regola il fattore di attivazione prospettico di cui all’articolo 26 quater, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, prendendo come base il numero effettivo di esposizioni del portafoglio, calcolato secondo l’articolo 259, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 alla data di conclusione. Quando N è inferiore a 100, la soglia si fonda sul numero delle esposizioni cartolarizzate più elevate verso singoli debitori: le esposizioni verso uno stesso debitore vanno consolidate, ordinate in senso decrescente per importo, sommate progressivamente e il conteggio si interrompe prima che l’inserimento dell’esposizione successiva porti a superare la somma del segmento protetto senior e dei segmenti subordinati. Il fattore scatta se il numero così determinato scende sotto la soglia.
Quando N è pari o superiore a 100, la soglia riguarda l’aumento del rapporto tra l’importo delle categorie di rischio di credito più elevato e l’importo totale delle esposizioni cartolarizzate; il fattore si attiva se la soglia viene superata. Il regolamento precisa inoltre come devono essere costruite le categorie di rischio di credito: in base alle classi previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 nei casi in cui il cedente applichi il metodo IRB, oppure, negli altri casi, secondo la disciplina contabile applicabile. Sono sempre collocate nelle categorie di rischio più elevato le esposizioni in default, quelle verso debitori con affidabilità creditizia deteriorata e le altre esposizioni ad alto rischio, con esclusione di quelle già oggetto di evento creditizio e di pagamento di protezione che abbia ridotto il segmento protetto e quelli subordinati.
Criteri per la calibrazione delle soglie
L’articolo 5 impone un approccio prudenziale nella fissazione delle soglie. I fattori devono attivarsi prima che i segmenti di protezione del credito siano stati ammortizzati al punto da non poter assorbire perdite significative nella parte finale dell’operazione. Inoltre, i fattori retrospettivi devono essere verificati tramite prove in uno scenario di distribuzione delle perdite concentrate alla fine del periodo. Se il cedente utilizza la parte tre, titolo II, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 per i requisiti patrimoniali sulle esposizioni verso la cartolarizzazione, i calcoli delle perdite attese e le ipotesi sullo scenario di perdita concentrata devono essere coerenti con quelle impiegate per la valutazione del trasferimento significativo ed equivalente del rischio ai sensi dell’articolo 245 dello stesso regolamento.
Regime transitorio
L’articolo 6 introduce una deroga transitoria per le cartolarizzazioni STS in essere nel bilancio caratterizzate da priorità di pagamento non sequenziale e da fattori di attivazione basati sulla performance, purché notificate all’ESMA prima dell’11 aprile 2024. Per tali operazioni, cedenti e SSPE possono continuare a utilizzare la denominazione «STS», «semplice, trasparente e standardizzata» o richiami equivalenti senza adeguarsi agli articoli da 1 a 5 del presente regolamento, a condizione che permangano i requisiti dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2402.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni essenziali
L’articolo 1 definisce tre concetti chiave: il «segmento protetto con il rango più senior», inteso come il tranche meno subordinato che beneficia di protezione del credito; la «categoria di rischio di credito», quale frazione del portafoglio sottostante con diverso grado di rischio; e lo «scenario di distribuzione delle perdite concentrate alla fine del periodo», in cui due terzi delle perdite attese dell’intera durata si verificano nella terza e ultima parte della durata prevista.
Fattori di attivazione retrospettivi: punto di partenza per la misurazione
L’articolo 2 stabilisce che, salvo eccezioni, l’importo in essere del portafoglio sottostante da usare per i fattori retrospettivi coincide con l’importo alla data di conclusione dell’operazione. Se la cartolarizzazione prevede un periodo di ricostituzione, si prende il minore tra l’importo alla conclusione e quello al termine del periodo di ricostituzione. Se vi è un periodo predefinito di costituzione del portafoglio che inizia alla conclusione e la protezione del credito opera già da tale data, durante il periodo di costituzione si considera l’importo massimo delle esposizioni ammesse al termine del periodo, mentre dopo il periodo di costituzione si usa l’importo al suo termine. In tutti i casi, l’aumento di default accumulati o perdite accumulate va calcolato a partire dalla data di conclusione dell’operazione.
Fattore retrospettivo addizionale: riduzione del punto di distacco
L’articolo 3 impone alle parti dell’accordo sulla protezione del credito di fissare una soglia percentuale per la riduzione del punto di distacco del segmento protetto con il rango più senior, calcolato ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, rispetto al livello alla data di conclusione dell’operazione o, se esiste un periodo predefinito di costituzione, al livello a fine periodo. Il fattore si attiva in qualsiasi momento dopo la conclusione quando tale diminuzione supera la soglia fissata.
Fattore prospettico: soglie, granularità e qualità creditizia
L’articolo 4 disciplina il fattore prospettico in funzione del numero effettivo di esposizioni del portafoglio (N), calcolato secondo l’articolo 259, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 alla data di conclusione. Se N è inferiore a 100, la soglia si basa sul numero delle esposizioni cartolarizzate più elevate verso singoli debitori, determinato mediante consolidamento delle esposizioni verso lo stesso debitore, ordinamento decrescente per importo e somma progressiva fino al limite dato dalla somma del segmento protetto senior e dei segmenti subordinati; il fattore scatta se tale numero scende sotto la soglia. Se N è pari o superiore a 100, la soglia riguarda l’aumento del rapporto tra l’importo delle categorie di rischio di credito più elevato e il totale delle esposizioni cartolarizzate; il fattore scatta se la soglia è superata. L’articolo precisa anche come classificare le esposizioni in categorie di rischio, rimettendo ai criteri del metodo IRB, ad altre classi del regolamento (UE) n. 575/2013 o, in mancanza, alla disciplina contabile applicabile; inoltre individua quali esposizioni vanno sempre considerate nelle categorie di rischio più elevato, includendo quelle in default, quelle verso debitori con affidabilità creditizia deteriorata e altre esposizioni con rischio superiore, con esclusione di quelle già oggetto di evento creditizio e pagamento di protezione che abbia ridotto il segmento protetto e quelli subordinati.
Criteri prudenziali per la calibrazione delle soglie
L’articolo 5 richiede che le soglie dei fattori di attivazione siano fissate a un livello tale da assicurare che: i fattori si attivino prima che i segmenti di protezione del credito siano stati ammortizzati al punto da non poter assorbire perdite significative nella parte finale della durata dell’operazione; i fattori retrospettivi siano stati testati in uno scenario di distribuzione delle perdite concentrate alla fine del periodo; e, quando il cedente applica la parte tre, titolo II, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, i calcoli delle perdite attese e le ipotesi sullo scenario di perdita concentrata siano coerenti con quelle usate per valutare il trasferimento significativo ed equivalente del rischio ai sensi dell’articolo 245 dello stesso regolamento.
Regime transitorio per alcune cartolarizzazioni STS in essere
L’articolo 6 consente, per le cartolarizzazioni STS in essere nel bilancio caratterizzate da priorità di pagamento non sequenziale e da fattori di attivazione basati sulla performance, già notificate all’ESMA ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 prima dell’11 aprile 2024, che cedenti e SSPE continuino a usare la denominazione «STS», «semplice, trasparente e standardizzata» o qualunque richiamo diretto o indiretto a tali espressioni senza conformarsi agli articoli da 1 a 5 del presente regolamento, purché restino soddisfatti i requisiti dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2402.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 7 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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