Cassazione Penale, Sentenza n. 08155/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 7, Codice della strada con tre motivi: (1) violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e nullità degli atti perché non sarebbe stato redatto il verbale specifico relativo all'accertamento con etilometro e non sarebbe stato dato l'avviso scritto previsto, con conseguente violazione del diritto di difesa; (2) omessa pronuncia su un motivo di appello (secondo motivo) relativo alla errata valutazione delle prove, sostenendo che il medico del Pronto Soccorso aveva escluso lo stato di ebbrezza; (3) omessa determinazione in ordine alla richiesta di riconoscimento della sospensione condizionale della pena, che il ricorrente riteneva sussistente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che l'avviso previsto dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. è dovuto solo se si procede effettivamente all'accertamento; nel caso di rifiuto a sottoporsi all'etilometro, il rifiuto integra il reato istantaneo di cui all'art. 186, comma 7, C.d.S., e dunque non era dovuto l'avviso. Sul secondo motivo ha ritenuto irrilevante la mancata replica espressa a una specifica deduzione dell'appello quando la decisione di merito, nella sua struttura argomentativa complessiva, implicitamente confuta quella deduzione (i giudici di merito hanno ritenuto decisivi i chiari indici di ebbrezza rilevati dagli agenti: guida a zigzag, loquacità, difficoltà nell'espressione verbale, andatura instabile). Sul terzo motivo ha ricordato che il giudice d'appello può riconoscere la sospensione condizionale della pena d'ufficio ma tale potere è discrezionale ed eccezionale; la mancata applicazione non costituisce vizio denunciabile in cassazione, soprattutto quando la richiesta in appello era generica e priva di elementi fattuali idonei a giustificarla. Per tale motivo il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, Codice della strada
Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento con etilometro integra il reato istantaneo previsto da questa norma, rendendo non dovuto l'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. perché non vi è atto di accertamento compiuto
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
nel procedere al compimento degli atti
L'avviso di cui all'art. 114 è connesso al momento in cui si procede effettivamente al compimento dell'atto non ripetibile (accertamento con etilometro); se l'interessato rifiuta l'accertamento, non ha senso applicare l'obbligo di avviso
art. 354, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento agli atti di polizia giudiziaria urgenti e indifferibili; la Corte però distingue fra atti urgenti e la necessità dell'avviso ex art. 114 quando l'accertamento venga effettivamente eseguito
art. 349 cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa come avviso generico all'indagato, ma la Corte sottolinea la differenza tra tale avviso e quello specifico previsto dall'art. 114 disp. att.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.
Norme di impugnazione utilizzate per contestare vizi di motivazione e omessa pronuncia; la Corte ritiene infondati i rilievi di violazione e omessa pronuncia in presenza di motivazione complessiva che confuta le deduzioni o quando l'omissione concerne un potere discrezionale non sindacabile in cassazione
art. 356 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione segnalati, ma la Corte ritiene corretta la valutazione di merito svolta dai giudici di merito
art. 164 cod. pen.
Citato dal ricorrente nella doglianza, ma la Corte non accoglie il rilievo, ritenendo che la doglianza sulla sospensione condizionale fosse generica e non idonea a determinare un vizio sindacabile
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice d'appello la facoltà di applicare d'ufficio la sospensione condizionale della pena; la Corte osserva che tale potere è discrezionale, eccezionale e la mancata esercitazione non configura automaticamente un vizio impugnabile in cassazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il mancato avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. non è automaticamente vizi formale se il soggetto si è rifiutato di sottoporsi all'accertamento: il rifiuto può costituire il fatto tipico (reato istantaneo) e rendere inoperante l'obbligo di avviso
- La mancata replica testuale a un motivo di impugnazione in appello non comporta necessariamente nullità se la decisione di merito, nella sua argomentazione complessiva, implicitamente respinge quella deduzione fornendo una ricostruzione dei fatti che non lascia spazio a valide alternative
- La sospensione condizionale della pena riconosciuta dal giudice d'appello è un potere discrezionale e, se esercitabile d'ufficio, la sua mancata concessione non costituisce automaticamente motivo di cassazione, specialmente quando la richiesta sia generica e priva di elementi fattuali concreti
- La valutazione dello stato di ebbrezza può fondarsi su chiari indici osservati dagli agenti al momento del controllo (comportamento di guida, loquacità, difficoltà verbali, andatura instabile); successive valutazioni mediche non sempre prevalgono se la valutazione immediata è congruamente motivata
- In cassazione è necessario evidenziare vizi di diritto o carenze argomentative tali da compromettere il rispetto delle norme costituzionali o processuali; questioni di merito strettamente discrezionali dei giudici di merito sono difficilmente sindacabili
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