Regolamento (UE) 2024/1780
Regolamento delegato (UE) 2024/1780 della Commissione, del 13 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni alle quali gli enti sono autorizzati a calcolare il KIRB in relazione alle esposizioni sottostanti un'operazione di cartolarizzazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce condizioni tecniche dettagliate per consentire agli enti di calcolare il KIRB relativo alle esposizioni sottostanti cartolarizzazioni qualificate, adattando al contesto della cartolarizzazione le regole del metodo IRB previste dal regolamento (UE) n. 575/2013. Definisce le nozioni rilevanti, distingue le diverse categorie di esposizioni cartolarizzate qualificate e disciplina autorizzazioni, requisiti organizzativi, criteri di ammissibilità, uso dei dati e margini di cautela. L’obiettivo è garantire un’applicazione prudente e coerente del SEC-IRBA, tenendo conto delle difficoltà informative e gestionali tipiche delle operazioni di cartolarizzazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Regolamento delegato che specifica le condizioni tecniche per il calcolo del KIRB da parte degli enti in relazione alle esposizioni sottostanti operazioni di cartolarizzazione ai fini del metodo SEC-IRBA.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013 che intendono calcolare il KIRB per esposizioni cartolarizzate qualificate e, conseguentemente, determinare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel contesto del SEC-IRBA. Riguarda le esposizioni cartolarizzate qualificate verso imprese e al dettaglio, anche quando l’ente che calcola il KIRB sia o non sia il gestore della cartolarizzazione; disciplina inoltre l’uso di sistemi di rating specifici del KIRB, di sistemi approvati per esposizioni originate dall’ente, dei dati interni/esterni/indiretti e i requisiti di due diligence e sorveglianza. Non si occupa del regime generale della cartolarizzazione, ma integra il regolamento (UE) n. 575/2013 adattando al contesto della cartolarizzazione le regole IRB sui crediti acquistati; si applica nel SEE ed è direttamente applicabile negli Stati membri dalla sua entrata in vigore.
Regole tecniche sul calcolo del KIRB per esposizioni cartolarizzate qualificate
Il regolamento delegato (UE) 2024/1780 integra il regolamento (UE) n. 575/2013 precisando le condizioni tecniche in presenza delle quali gli enti possono calcolare il KIRB relativo alle esposizioni sottostanti una cartolarizzazione. La disciplina è costruita per adattare al contesto della cartolarizzazione le regole IRB sui crediti acquistati, tenendo conto della minore disponibilità di dati, della presenza di una SSPE e della possibile separazione tra soggetto che calcola il KIRB, cedente, venditore e gestore.
Ambito e nozioni di base
Ai fini del regolamento, le esposizioni cartolarizzate qualificate comprendono, in sintesi, le esposizioni per le quali l’ente che calcola il KIRB non è il gestore, nonché quelle in cui l’ente è gestore ma non ha partecipato né concluso l’accordo originario che ha dato luogo alle obbligazioni ed è in situazione di accesso limitato a dati e informazioni. Il regolamento introduce inoltre le nozioni di sviluppo del modello, segmento di calibrazione e modello interno per il calcolo del KIRB, adattando la terminologia del regolamento (UE) n. 575/2013 al contesto delle cartolarizzazioni.
Condizioni per l’autorizzazione e per l’uso dei modelli
L’articolo 4 condiziona l’autorizzazione all’uso di sistemi di rating specifici del KIRB al fatto che il sistema sia limitato alle esposizioni cartolarizzate qualificate, che l’ente sia già autorizzato all’IRB per almeno un sistema nella classe pertinente e che siano rispettati i requisiti generali IRB, salvo le deroghe del regolamento delegato. L’articolo 5 consente, per le esposizioni cartolarizzate qualificate verso imprese, di usare un sistema di rating approvato per le esposizioni originate dall’ente, ma solo per la stima della PD e a condizione che la LGD sia determinata secondo i valori previsti dall’articolo 8, paragrafo 3, oltre al rispetto dei requisiti sui dati e sui crediti acquistati adattati alla cartolarizzazione.
L’articolo 6 presume soddisfatto il requisito di esperienza di cui all’articolo 145 del regolamento (UE) n. 575/2013 quando l’ente è già autorizzato all’IRB per almeno un sistema di rating, nella medesima classe di esposizioni, anche se non ha precedenti specifici sul KIRB.
Requisiti operativi, di controllo e di due diligence
L’articolo 7 sostituisce, per il KIRB, il riferimento generale all’articolo 184 del regolamento (UE) n. 575/2013 con un insieme dettagliato di presidi operativi. In particolare, l’ente deve assicurare che la SSPE o esso stesso detenga la proprietà e il controllo effettivo degli introiti, che la proprietà sia protetta da insolvenza o controversie legali, che i pagamenti diretti a cedente o gestore siano verificati, e che vi siano procedure di sorveglianza della qualità delle esposizioni, della situazione finanziaria dei soggetti chiave, delle concentrazioni, delle diluizioni, dei flussi di incasso, delle violazioni contrattuali e delle esposizioni anomale. Sono richiesti anche controlli di separatezza funzionale e di back office.
Differenziazione del rischio, granularità e valori di LGD
L’articolo 8 impone di considerare, nella classificazione per classi o pool, i criteri di sottoscrizione del cedente o del prestatore originario e le pratiche di recupero e gestione del gestore, salvo che l’ente utilizzi segmenti di calibrazione distinti. Il regolamento consente poi di fissare la LGD al 50 % per le esposizioni cartolarizzate qualificate al dettaglio; per le esposizioni cartolarizzate qualificate verso imprese prevede LGD del 50 % per le esposizioni di primo rango e del 100 % per quelle subordinate.
L’articolo 9 disciplina l’ipotesi in cui esposizioni cartolarizzate qualificate verso imprese possano essere trattate come retail. Ciò è ammesso solo se l’uso dei criteri per le esposizioni verso imprese risulta ingiustificatamente oneroso e se ricorrono condizioni specifiche: acquisto da terzi non connessi, assenza di origine diretta o indiretta da parte dell’ente, operazioni a normali condizioni di mercato, diritto di credito sui proventi e portafoglio sufficientemente diversificato. La granularità è presunta adeguata quando le esposizioni sottostanti sono più di 100 e l’esposizione aggregata verso un singolo debitore non supera il 2 % del portafoglio. L’articolo 10 prevede un regime analogo per le esposizioni cartolarizzate qualificate al dettaglio, purché originate a normali condizioni di mercato, con diritto di credito sui proventi e portafoglio sufficientemente diversificato.
Calcolo degli importi ponderati per il rischio
L’articolo 12 distingue i criteri applicabili in funzione della qualificazione dell’esposizione. Per le esposizioni cartolarizzate qualificate al dettaglio che soddisfano l’articolo 10, il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio segue l’articolo 154 del regolamento (UE) n. 575/2013; per quelle retail che non soddisfano tali requisiti si applica l’articolo 153. Per le esposizioni cartolarizzate qualificate verso imprese, invece, il calcolo avviene sempre secondo l’articolo 153, anche se l’esposizione potrebbe essere trattata come retail ai sensi dell’articolo 9.
Dati, dati indiretti e coerenza con il default
Gli articoli 13 e 14 regolano il regime dei dati. Quando le esposizioni e i debitori non erano già nel perimetro dell’ente prima del trasferimento, la rappresentatività dei dati va valutata rispetto alle esposizioni cartolarizzate qualificate. I dati relativi alle esposizioni, al portafoglio del cedente o prestatore originario e alle politiche di incasso e recupero del gestore costituiscono la fonte primaria di informazione; in mancanza o a completamento, possono essere usati dati indiretti interni, esterni o aggregati.
Se i dati indiretti non sono pienamente rappresentativi, l’ente deve apportare gli adeguamenti necessari e, se ciò non è sufficiente, applicare un margine di cautela nella stima. È inoltre consentito usare i dati storici di performance statici e dinamici resi disponibili ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402, anche se non soddisfano i criteri STS.
L’articolo 15 disciplina il tema della coerenza della definizione di default: i dati esterni o indiretti devono essere coerenti con l’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e con la definizione interna dell’ente. Devono essere considerati, tra gli altri, il numero di giorni di arretrato, le soglie di materialità, la ristrutturazione onerosa, le rettifiche di valore e i criteri di ritorno in bonis. Le differenze devono essere documentate; se non eliminabili con adeguamenti, impongono un margine di cautela proporzionato al loro impatto potenziale.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 chiarisce che il regolamento specifica ulteriormente le condizioni alle quali gli enti possono calcolare il KIRB in relazione alle esposizioni sottostanti una cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 255, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, "sviluppo del modello", "segmento di calibrazione", "esposizioni cartolarizzate qualificate" e "modello interno per il calcolo del KIRB". Sono qualificate sia le esposizioni per le quali l’ente che calcola il KIRB non è il gestore, sia quelle in cui l’ente è gestore ma non ha partecipato o concluso l’accordo originario e ha accesso limitato a dati e informazioni.
Disposizioni comuni e omogeneità dei portafogli
L’articolo 3 adatta la terminologia del regolamento (UE) n. 575/2013 al contesto della cartolarizzazione e consente, se necessario, la suddivisione di portafogli non omogenei in sottoportafogli omogenei per determinare separatamente il requisito patrimoniale ai fini del KIRB.
Condizioni per l’uso di sistemi di rating specifici del KIRB
L’articolo 4 subordina l’autorizzazione dell’autorità competente all’uso di sistemi di rating specifici del KIRB a quattro condizioni: ambito limitato alle esposizioni cartolarizzate qualificate; autorizzazione IRB almeno per un sistema nella classe di esposizioni pertinente; rispetto delle regole del capo 3 della parte terza, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013, salvo deroga; rispetto delle condizioni alternative degli articoli 5-15 del regolamento delegato.
Uso di un sistema di rating approvato per esposizioni originate dall’ente
L’articolo 5 consente, per il KIRB, l’uso di un sistema di rating approvato per esposizioni originate dall’ente solo per la PD delle esposizioni cartolarizzate qualificate verso imprese, se tali esposizioni rientrerebbero nel perimetro del sistema, se si applicano i valori di LGD dell’articolo 8, paragrafo 3, e se sono rispettati i requisiti IRB, quelli sui crediti acquistati adattati alla cartolarizzazione e quelli relativi ai dati.
Esperienza pregressa IRB
L’articolo 6 considera soddisfatto il requisito di esperienza di cui all’articolo 145 del regolamento (UE) n. 575/2013 se l’ente è già autorizzato ad applicare il metodo IRB ad almeno un sistema di rating, per esposizioni originate dall’ente, nella stessa classe di esposizioni cui sono assegnate le esposizioni cartolarizzate qualificate.
Requisiti operativi e di controllo sulle esposizioni cartolarizzate
L’articolo 7 sostituisce, per il KIRB, il riferimento all’articolo 184 del regolamento (UE) n. 575/2013 con requisiti specifici: controllo effettivo sugli introiti, protezione della proprietà delle esposizioni, verifica dei pagamenti diretti al cedente o al gestore, sorveglianza della qualità delle esposizioni e della situazione finanziaria di cedente, venditore e gestore, politiche di ammissibilità, monitoraggio delle concentrazioni, reportistica, procedure di controllo e separazione funzionale dei processi interni.
Differenziazione del rischio e valori di LGD
L’articolo 8 impone di considerare come fattori di rischio i requisiti di sottoscrizione del cedente o del prestatore originario e le pratiche del gestore, salvo segmenti di calibrazione distinti. Consente inoltre di fissare la LGD al 50 % per le esposizioni cartolarizzate qualificate al dettaglio e stabilisce LGD del 50 % per le esposizioni di primo rango verso imprese e del 100 % per quelle subordinate verso imprese.
Ammissibilità delle esposizioni verso imprese al trattamento retail
L’articolo 9 consente, in presenza di onerosità ingiustificata, di applicare alle esposizioni cartolarizzate qualificate verso imprese i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni al dettaglio. Richiede, tra l’altro, acquisto da terzi non connessi, assenza di origine diretta o indiretta da parte dell’ente, operazioni a normali condizioni di mercato, diritto di credito sui proventi e portafoglio sufficientemente diversificato; per la granularità, fissa la soglia di oltre 100 esposizioni sottostanti e massimo 2 % del portafoglio verso un singolo debitore.
Ammissibilità delle esposizioni retail alla disciplina retail
L’articolo 10 prevede che le esposizioni cartolarizzate qualificate al dettaglio possano essere trattate con i criteri retail se originate a normali condizioni di mercato, con diritto di credito su tutti o parte dei proventi e con portafoglio sufficientemente diversificato.
Criteri di valutazione su rapporti tra le parti e clientela connessa
L’articolo 11 precisa che, ai fini dei requisiti di ammissibilità, la verifica del rapporto tra le parti, delle normali condizioni di mercato e della connessione dei clienti si effettua sulla base delle informazioni sui debitori ottenute al momento della creazione o di quelle acquisite dal gestore nella gestione o nel risk management.
Calcolo degli RWA
L’articolo 12 distingue il trattamento: per le esposizioni retail ammissibili all’articolo 10 si applica l’articolo 154 del regolamento (UE) n. 575/2013; per quelle retail non ammissibili si applica l’articolo 153; per le esposizioni verso imprese si applica sempre l’articolo 153, anche se potenzialmente trattabili come retail ai sensi dell’articolo 9.
Requisiti sui dati primari
L’articolo 13 adatta le regole di rappresentatività e di fonte primaria dei dati: se le esposizioni non erano già nel perimetro dell’ente prima del trasferimento, la rappresentatività va valutata rispetto alle esposizioni cartolarizzate qualificate; inoltre i dati sulle esposizioni cartolarizzate, sul portafoglio del cedente o prestatore originario e sulle politiche di incasso e recupero del gestore diventano la fonte primaria di informazione per lo sviluppo e la quantificazione del modello.
Uso di dati indiretti
L’articolo 14 autorizza l’uso di dati indiretti interni, esterni o aggregati per sviluppo del modello, quantificazione, applicazione del modello KIRB e completamento dei dati primari. Impone un adeguamento della qualità dei dati e, se necessario, un margine di cautela; consente inoltre l’uso dei dati storici di performance statici e dinamici resi disponibili ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402.
Coerenza con la definizione di default
L’articolo 15 richiede che i dati esterni o indiretti siano coerenti con l’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e con la definizione interna di default dell’ente, inclusi arretrati, soglie di materialità, ristrutturazioni onerose, rettifiche di valore e criteri di ritorno in bonis. Prevede documentazione delle differenze, valutazione del loro impatto, adeguamenti o, se impossibili, un adeguato margine di cautela.
Entrata in vigore
L’articolo 16 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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