Cassazione Civile, Ordinanza n. 20980/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
A seguito di ispezione presso l’istituto di credito, la Consob aveva irrogato a un componente del consiglio di amministrazione una sanzione pecuniaria per plurime violazioni dell’art. 94, comma 2, TUF, relative a due aumenti di capitale del 2014: nei prospetti di offerta sarebbero state omesse informazioni rilevanti per gli investitori sul criterio di determinazione del prezzo delle azioni, sul fenomeno del cosiddetto "capitale finanziato", sui finanziamenti correlati all’acquisto/sottoscrizione dei titoli, sulla compravendita e sulla illiquidità delle azioni, nonché sull’andamento delle richieste di vendita. L’interessato aveva proposto opposizione in Corte d’appello, respinta. In cassazione ha articolato diciotto motivi, deducendo, tra l’altro: difetto di giurisdizione del giudice ordinario e incostituzionalità del rito; lesione del diritto di difesa e del contraddittorio per termini e accesso agli atti; decadenza della Consob per tardività della contestazione e per superamento del termine del procedimento; illegittima mancata applicazione dello ius superveniens del d.lgs. 72/2015; insussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo dell’illecito; violazione dei criteri di determinatezza della fattispecie, buona fede e affidamento; erronea applicazione della presunzione di colpa e della prova per presunzioni; errata liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello e quindi la sanzione Consob. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha ribadito la giurisdizione del giudice ordinario sulle opposizioni alle sanzioni Consob; ha escluso la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio; ha affermato che il termine di 180 giorni decorre dal completamento dell’accertamento e non dalla mera constatazione; ha precisato che l’art. 19 l. 689/1981 non fissa un termine finale generale per l’ordinanza-ingiunzione; ha escluso la retroattività della disciplina più favorevole del d.lgs. 72/2015 per le sanzioni in esame; ha ritenuto adeguata e determinata la contestazione delle omissioni informative; ha confermato che, per gli amministratori bancari non esecutivi, sussiste un dovere di agire informati e di attivarsi in presenza di segnali di allarme; ha affermato la rilevanza della presunzione di colpa ex art. 3 l. 689/1981 e la legittimità della prova presuntiva valorizzata dal giudice di merito; ha infine confermato la liquidazione delle spese in favore di Consob assistita da avvocati dipendenti iscritti all’albo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 191 TUF
cumulo giuridico tra le sanzioni di euro 20.000,00 e di euro 15.000,00
richiamato come base del trattamento sanzionatorio per la violazione degli obblighi informativi nei prospetti
art. 94, comma 2, TUF
il prospetto deve contenere tutte le informazioni necessarie affinché gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sull’emittente e sui prodotti finanziari
art. 195, comma 1, TUF
il termine di 180 giorni per la contestazione decorre dal completamento dell’accertamento istruttorio, non dalla sola conoscenza del fatto
art. 195, commi 4-8, TUF
la Corte ribadisce la giurisdizione del giudice ordinario sulle opposizioni alle sanzioni Consob
art. 194-bis TUF
non applicabile alle violazioni anteriori secondo la disciplina transitoria del d.lgs. 72/2015
art. 3 della legge n. 689 del 1981
pone una presunzione di colpa a carico dell’autore della violazione, superabile solo con prova dell’assenza di colpevolezza
art. 14 della legge n. 689 del 1981
è il termine generale rilevante ai fini dell’inefficacia della sanzione, distinto dall’art. 19
art. 19, comma 3, della legge n. 689 del 1981
disciplina la misura cautelare in pendenza del procedimento e non fissa un termine finale generale per l’ordinanza-ingiunzione
art. 2381, commi 3 e 6, c.c.
impone agli amministratori non esecutivi di agire in modo informato, chiedere informazioni e monitorare la gestione
art. 2392 c.c.
gli amministratori rispondono se, conoscendo o potendo conoscere fatti pregiudizievoli, non fanno quanto possono per impedirli o attenuarli
art. 53 TUB
nel settore bancario rafforza i doveri del consiglio di amministrazione in tema di organizzazione e controlli interni
art. 2391 c.c.
richiamato come possibile strumento di reazione degli amministratori non esecutivi a operazioni pregiudizievoli
art. 91 c.p.c.
le spese includono i compensi del difensore tecnico della P.A. vittoriosa, anche se dipendente
art. 360 c.p.c.
norme processuali richiamate per i singoli motivi di ricorso per cassazione
art. 267 TFUE
il rinvio pregiudiziale non è dovuto se la questione UE è irrilevante, già chiarita o di soluzione evidente
art. 6 CEDU
invocato dal ricorrente, ma la Corte esclude che le sanzioni in esame abbiano natura sostanzialmente penale
art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE
richiamato in relazione al diritto di difesa e al giusto processo, ma non ritenuto violato
art. 7 CEDU
richiamato per sostenere l’applicazione della disciplina più favorevole, ma la Corte la esclude per le sanzioni amministrative in esame
art. 49, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali UE
invocato per il principio di legalità e favor rei, ritenuto non estensibile alla materia amministrativa in esame
art. 52, par. 5, della Carta dei diritti fondamentali UE
richiamato dalla difesa nel quadro delle garanzie convenzionali e unioniste
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della censura sulla giurisdizione e sul giusto processo
art. 113 Cost.
richiamato a sostegno della censura sulla tutela giurisdizionale contro le sanzioni amministrative
art. 24 Cost.
invocato per le dedotte lesioni del diritto di difesa, escluse dalla Corte
art. 117 Cost.
richiamato in relazione ai parametri convenzionali e unionisti
art. 15 della legge n. 689 del 1981
richiamato in tema di accesso agli atti nel procedimento sanzionatorio
art. 7 della legge n. 262 del 2005
richiamato in relazione alle garanzie del procedimento sanzionatorio
art. 7, comma 10, del d.lgs. n. 150 del 2011
richiamato per la presunzione di innocenza e il riparto dell’onere probatorio
art. 244 c.p.c.
richiamato in tema di audizione richiesta dal ricorrente
art. 2729 c.c.
il giudice di merito può fondare l’accertamento su presunzioni gravi, precise e concordanti relative agli indici di allarme e alle omissioni informative
art. 94, comma 7, TUF
richiamato nella censura sulla determinazione delle informazioni necessarie nel prospetto
art. 2441, comma 6, c.c.
richiamato nella critica ai criteri informativi e valutativi del prezzo delle azioni
art. 2392, comma 6, c.c.
richiamato nella critica al dovere di informazione e alla responsabilità dei consiglieri
art. 5 del d.lgs. n. 72 del 2015
richiamato in relazione alla disciplina transitoria delle sanzioni
art. 6 del d.lgs. n. 72 del 2015
esclude l’applicazione retroattiva della nuova disciplina agli illeciti anteriori alle disposizioni attuative
art. 187-ter TUF
richiamato per distinguere le sanzioni amministrative Consob di natura sostanzialmente penale da quelle oggetto del giudizio
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione avverso sanzioni amministrative Consob, la cognizione del giudice ordinario è piena sul fondamento della pretesa sanzionatoria e sulla legittimità del provvedimento, senza che ciò integri un’impugnazione in senso tecnico dell’atto amministrativo.
- Il termine di 180 giorni per la contestazione dell’illecito decorre dal completamento dell’attività di accertamento istruttorio e non dalla mera acquisizione della notizia del fatto.
- L’art. 19, comma 3, l. 689/1981 disciplina esclusivamente la durata della misura cautelare in pendenza del procedimento e non introduce un termine generale di decadenza per l’ordinanza-ingiunzione.
- Per le sanzioni amministrative Consob non qualificabili come sostanzialmente penali, non opera automaticamente il principio del favor rei: trova applicazione la regola del tempus regit actum e la disciplina sopravvenuta non si estende retroattivamente in assenza di espressa previsione.
- Nel prospetto di offerta di strumenti finanziari devono essere inserite non solo le informazioni minime previste dagli schemi comunitari, ma tutte quelle ulteriori necessarie a consentire agli investitori un giudizio fondato; la mancata previsione negli schemi non esclude, di per sé, l’obbligo informativo.
- Gli amministratori non esecutivi di una banca hanno un dovere autonomo di agire in modo informato, di monitorare la gestione e di attivarsi in presenza di segnali di allarme; la loro responsabilità non è oggettiva, ma sussiste se vi sia inerzia colpevole rispetto a fatti pregiudizievoli conoscibili o percepibili con la diligenza richiesta.
- In materia di illeciti amministrativi, l’art. 3 l. 689/1981 pone una presunzione di colpa superabile dal trasgressore con prova di avere agito senza colpa; l’amministrazione deve provare la condotta tipica, mentre l’assenza di colpevolezza resta a carico dell’incolpato.
- La buona fede o il legittimo affidamento non escludono la responsabilità se mancano elementi positivi idonei a ingenerare nell’agente la convinzione incolpevole della liceità della condotta e se l’interessato non prova di avere fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento del merito né delle risultanze istruttorie, salvo i limiti del vizio motivazionale nei ristretti confini di legge.
- Quando la Pubblica amministrazione è assistita da un difensore tecnico iscritto all’albo, il rimborso delle spese di lite comprende anche i compensi professionali, non solo le spese vive.
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