Sentenza del 08/11/2016 n. 2863 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Avviso di accertamento - società collegate - società italiana esterovestita - non è tale - società estera - è tale - giurisdizione italiana - non sussiste - utilizzabilità dei dati - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento per maggior reddito, fondato su documentazione contabile e fatture acquisite presso la sede della società italiana durante una verifica. La società sosteneva che tali dati non fossero utilizzabili perché riferiti all'attività di un'altra società, estera, e contestava inoltre la qualificazione della società italiana come esterovestita e la sussistenza della giurisdizione italiana. In particolare, la documentazione evidenziava una possibile sovrafatturazione di operazioni e servizi.
La decisione
La documentazione è stata ritenuta utilizzabile ai fini dell'accertamento, anche se cartacea o informatica e riferita a società collegate o non collegate, italiane o straniere, purché acquisita presso la sede della società verificata. È stata quindi esclusa, secondo il principio riportato, la pretesa natura esterovestita della società italiana e riconosciuta la natura estera dell'altra società, con conseguente insussistenza della giurisdizione italiana nei suoi confronti. Tuttavia, i dati relativi all'attività della società estera restano utilizzabili per accertare il maggior reddito della società italiana.
Massime di principio
- Durante una verifica fiscale, i documenti rinvenuti presso la sede del contribuente possono essere utilizzati per l'accertamento anche se riguardano società diverse, collegate o meno, italiane o estere, quando siano rilevanti per ricostruire il reddito del soggetto verificato.
- L'assenza di giurisdizione italiana sulla società estera non impedisce necessariamente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare le informazioni relative a quella società per accertare il reddito della società italiana.
- La documentazione riferita a un'altra società non diventa inutilizzabile per il solo fatto di essere formalmente intestata a tale società: conta la sua concreta rilevanza probatoria rispetto all'imponibile del soggetto accertato.
- La distinzione tra società italiana e società estera deve essere mantenuta: l'Amministrazione può utilizzare i dati della società estera come elementi di prova, senza per questo considerare automaticamente la società italiana esterovestita o esercitare direttamente la propria potestà impositiva sulla società estera.
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