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Sentenza

Sentenza del 08/11/2016 n. 2863 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Avviso di accertamento - società collegate - società italiana esterovestita - non è tale - società estera - è tale - giurisdizione italiana - non sussiste - utilizzabilità dei dati - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento per maggior reddito, fondato su documentazione contabile e fatture acquisite presso la sede della società italiana durante una verifica. La società sosteneva che tali dati non fossero utilizzabili perché riferiti all'attività di un'altra società, estera, e contestava inoltre la qualificazione della società italiana come esterovestita e la sussistenza della giurisdizione italiana. In particolare, la documentazione evidenziava una possibile sovrafatturazione di operazioni e servizi.

La decisione

La documentazione è stata ritenuta utilizzabile ai fini dell'accertamento, anche se cartacea o informatica e riferita a società collegate o non collegate, italiane o straniere, purché acquisita presso la sede della società verificata. È stata quindi esclusa, secondo il principio riportato, la pretesa natura esterovestita della società italiana e riconosciuta la natura estera dell'altra società, con conseguente insussistenza della giurisdizione italiana nei suoi confronti. Tuttavia, i dati relativi all'attività della società estera restano utilizzabili per accertare il maggior reddito della società italiana.

Massime di principio

  • Durante una verifica fiscale, i documenti rinvenuti presso la sede del contribuente possono essere utilizzati per l'accertamento anche se riguardano società diverse, collegate o meno, italiane o estere, quando siano rilevanti per ricostruire il reddito del soggetto verificato.
  • L'assenza di giurisdizione italiana sulla società estera non impedisce necessariamente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare le informazioni relative a quella società per accertare il reddito della società italiana.
  • La documentazione riferita a un'altra società non diventa inutilizzabile per il solo fatto di essere formalmente intestata a tale società: conta la sua concreta rilevanza probatoria rispetto all'imponibile del soggetto accertato.
  • La distinzione tra società italiana e società estera deve essere mantenuta: l'Amministrazione può utilizzare i dati della società estera come elementi di prova, senza per questo considerare automaticamente la società italiana esterovestita o esercitare direttamente la propria potestà impositiva sulla società estera.

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