Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12744/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un condominio ha impugnato, in sede tributaria, un'intimazione di pagamento collegata al mancato pagamento di varie cartelle esattoriali. La commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello del contribuente avverso la decisione di primo grado che aveva accolto solo in parte il ricorso. In cassazione il condominio ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che la CTR avesse applicato erroneamente la prescrizione decennale a crediti per i quali sarebbe invece applicabile quella quinquennale; 2) omessa o apparente motivazione sulla natura dei singoli tributi e dunque sul regime prescrizionale; 3) violazione di norme in tema di prescrizione anche con riguardo a sanzioni e interessi, oltre che omessa considerazione della relativa eccezione; 4) omessa pronuncia su ulteriori motivi di gravame relativi alla mancata notifica degli atti presupposti, al difetto di notifica delle cartelle, alla nullità dell'intimazione per mancata allegazione di avvisi di accertamento e cartelle, e alla mancata indicazione delle modalità e aliquote applicate per sanzioni e interessi. L'agente della riscossione ha proposto ricorso incidentale deducendo difetto di giurisdizione del giudice tributario per alcune somme riferite a canoni acqua, fognatura e depurazione, sostenendo che la controversia sarebbe devoluta al giudice ordinario.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso incidentale sul difetto di giurisdizione, osservando che, nel caso concreto, si era formato un giudicato implicito sulla giurisdizione del giudice tributario, non essendo stata la questione impugnata nei gradi di merito. Ha inoltre rigettato il primo motivo del ricorso principale, chiarendo che la CTR non aveva affermato che tutti i crediti fossero soggetti a prescrizione decennale, ma aveva correttamente escluso la conversione del termine breve in quello decennale ex art. 2953 c.c. Tuttavia, ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale perché la CTR non aveva verificato, per ciascun credito, il concreto decorso del termine di prescrizione applicabile in base alla natura del tributo, non aveva esaminato la prescrizione di sanzioni e interessi, e aveva omesso di pronunciare su ulteriori specifici motivi di appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 1), 3), 5)

    Indica i diversi vizi dedotti in cassazione: difetto di giurisdizione, violazione di legge e omesso esame/motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, censurando l'omessa pronuncia su motivi di gravame.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e all'omessa considerazione di elementi rilevanti.

  • art. 2946 c.c.

    La prescrizione ordinaria decennale opera in via generale solo ove la legge non disponga diversamente.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale di alcuni crediti; la Corte precisa che la prescrizione va verificata in base alla natura del credito.

  • art. 2953 c.c.

    La scadenza del termine per impugnare la cartella non determina, di per sé, la conversione della prescrizione breve in quella decennale, salvo titolo giudiziale definitivo.

  • art. 20 d.lgs. 18/12/1997, n. 472

    Richiamato in relazione al regime prescrizionale di sanzioni tributarie e accessori.

  • art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    Norma sulla giurisdizione tributaria richiamata nel ricorso incidentale per sostenere l'incompetenza del giudice tributario su alcuni canoni.

Massime di principio

  • La prescrizione del credito portato da una cartella esattoriale segue, di regola, la disciplina sostanziale propria del credito sottostante; la notifica della cartella non trasforma automaticamente in decennale una prescrizione breve, salvo che il credito sia consacrato in un titolo giudiziale definitivo.
  • Nel giudizio tributario, quando una cartella o un'intimazione cumula crediti di natura diversa, il giudice deve verificare singolarmente per ciascun credito il termine di prescrizione applicabile e il suo eventuale decorso prima dell'atto successivo impugnato.
  • L'omessa pronuncia su specifici motivi di appello integra vizio censurabile in cassazione quando il giudice di merito non esamini questioni autonomamente dedotte e decisive, come decadenza, mancata notifica degli atti presupposti o nullità dell'intimazione.
  • La questione di giurisdizione non può essere utilmente riproposta in cassazione quando sul punto si sia formato giudicato implicito per mancata impugnazione della statuizione di merito che ha presupposto la giurisdizione del giudice adito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.