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Sentenza

Sentenza del 07/06/2017 n. 905 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Imposte doganali - Elusione imposta di fabbricazione oli minerali - Prescrizione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il recupero di imposta di fabbricazione sugli oli minerali, interessi, indennità di mora e spese di notifica, per complessivi 177.681,05 euro. Il contribuente sosteneva che il credito fosse prescritto e contestava inoltre la validità delle notifiche, effettuate presso la residenza familiare mentre il debitore era detenuto. L'Ufficio sosteneva invece che si applicasse il termine trentennale previsto dall'art. 19 del R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334, poiché l'evasione era stata realizzata mediante una condotta fraudolenta integrante reato. Deduceva inoltre l'efficacia interruttiva degli atti compiuti nei confronti dei coobbligati solidali.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione di 30 anni previsto dall'art. 19, comma 3, del R.D.L. n. 334/1939, escludendo l'applicazione retroattiva del successivo art. 15 del D.Lgs. n. 504/1995, che prevedeva in generale il termine quinquennale. Poiché la sentenza penale era passata in giudicato il 10 novembre 1990, il credito si sarebbe prescritto soltanto il 10 novembre 2020; pertanto, l'eccezione di prescrizione è stata respinta. È stata inoltre ritenuta valida la notifica presso la residenza familiare del debitore detenuto. Il contribuente è stato condannato al pagamento, nei limiti della responsabilità derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, di 23.141,92 euro, oltre alle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334, art. 19

    L'azione per il ricupero dei crediti erariali si estingue trascorsi cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento, quando non ricorra il caso di frode. In caso di frode, il termine è trentennale; l'azione penale interrompe la prescrizione e il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

    Per i crediti relativi all'imposta di fabbricazione sugli oli minerali sorti sotto la vigenza della norma, la condotta fraudolenta comporta l'applicazione del termine di prescrizione di 30 anni. La commissione di un reato finalizzato all'evasione dell'imposta è stata considerata frode ai fini della norma.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 15

    Termine quinquennale di prescrizione, decorrente dall'accertamento dell'illecito o dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

    La disposizione successiva non è stata applicata al rapporto tributario già sorto sotto la disciplina del 1939, poiché avrebbe effetto retroattivo in assenza di una specifica disciplina transitoria.

  • Codice civile, art. 1310

    Effetto estensivo degli atti interruttivi della prescrizione nei confronti dei coobbligati solidali.

    Gli atti interruttivi compiuti dal creditore nei confronti di uno dei debitori solidali possono produrre effetti anche verso gli altri coobbligati, purché si tratti effettivamente di atti del creditore e non del solo esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero.

  • Codice civile, art. 1294

    I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.

    La solidarietà passiva costituisce il presupposto dell'estensione degli effetti degli atti interruttivi della prescrizione.

  • Legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, art. 27

    Quando si sia avuto un processo per reati di contrabbando, il diritto della finanza a percepire i tributi evasi si prescrive entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

    La norma è stata ritenuta non applicabile perché riguarda i diritti doganali, mentre la controversia concerneva l'imposta di fabbricazione sugli oli minerali.

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 84 e 352

    La disciplina dei diritti doganali non ha abrogato implicitamente la disciplina speciale dell'imposta di fabbricazione e il R.D.L. n. 334/1939 non rientrava tra le abrogazioni espresse.

  • Disposizioni sulla legge in generale, art. 11

    La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

    La norma successiva più favorevole quanto alla durata della prescrizione non può incidere retroattivamente su un credito già sorto, salvo un'espressa disciplina transitoria.

  • Costituzione, artt. 3 e 24

    L'applicazione retroattiva del termine più breve avrebbe potuto privare il creditore del termine sul quale faceva affidamento, in contrasto con i principi di uguaglianza e di tutela del diritto di difesa.

Massime di principio

  • Per individuare il termine di prescrizione occorre anzitutto qualificare correttamente il tributo: la disciplina dei diritti doganali non si applica automaticamente alle imposte di fabbricazione o di consumo.
  • Quando l'evasione dell'imposta è realizzata mediante una condotta fraudolenta costituente reato, la normativa previgente può prevedere un termine prescrizionale speciale e più lungo, come quello trentennale applicato in questo caso.
  • Una disciplina successiva che riduce il termine di prescrizione non si applica normalmente ai rapporti già sorti, se manca una specifica norma transitoria, in ossequio al principio di irretroattività.
  • L'esercizio dell'azione penale può interrompere o sospendere il decorso della prescrizione secondo la disciplina applicabile; dopo il giudicato penale il termine ricomincia a decorrere secondo la norma vigente al momento di formazione del credito.
  • Gli atti interruttivi compiuti dall'amministrazione nei confronti di un coobbligato possono estendere i loro effetti agli altri debitori solidali, mentre il solo procedimento penale non equivale necessariamente a un atto interruttivo del creditore verso tutti.
  • La detenzione non comporta automaticamente la perdita della residenza: una notifica eseguita presso la residenza e consegnata a un familiare può essere valida, salvo specifiche irregolarità e purché la contestazione sia tempestivamente proposta.
  • L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario limita la responsabilità dell'erede al valore dei beni ereditari e non elimina, di per sé, l'obbligo tributario trasmesso.

Testo integrale

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