Sentenza del 24/02/2015 n. 3662 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per difetto di procura non sottoscritta dal Sindaco. Ha sostenuto che, ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992, art. 11, come modificato dal D.L. n. 44/2005, art. 3-bis, convertito dalla L. n. 88/2005, la rappresentanza processuale dell’ente locale in materia tributaria può essere attribuita anche al dirigente dell’ufficio tributi o, in sua mancanza, al titolare della posizione organizzativa competente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, stabilendo che la normativa sopravvenuta riconosce la legittimazione processuale dei dirigenti e dei responsabili degli uffici tributi degli enti locali, con applicazione anche ai processi in corso. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviato la causa a un’altra sezione della medesima Commissione, che dovrà esaminare nuovamente la controversia e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3-bis, commi 1 e 2, convertito dalla L. 31 maggio 2005, n. 88
L’ente locale può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi o, in mancanza, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l’ufficio tributi.
La disposizione attribuisce ai dirigenti o responsabili dell’ufficio tributi la legittimazione a rappresentare processualmente l’ente locale nelle controversie tributarie e prevede che tale disciplina si applichi anche ai processi in corso.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 3
La norma, come modificata, disciplina la capacità dell’ente locale di stare in giudizio nel contenzioso tributario, consentendo la rappresentanza tramite gli organi dirigenziali o organizzativi competenti in materia tributaria.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11
La disposizione è stata interpretata nel senso che la rappresentanza processuale dell’ente locale non deve necessariamente essere esercitata dal Sindaco, potendo spettare anche ai dirigenti o ai responsabili dell’ufficio tributi nei limiti previsti dalla legge.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 6
È stato invocato dal Comune in relazione alla disciplina dell’autonomia e dell’organizzazione degli enti locali, a sostegno della possibilità di attribuire la rappresentanza giudiziale ai dirigenti o responsabili dei relativi settori.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario degli enti locali, la rappresentanza processuale può spettare non solo al Sindaco, ma anche al dirigente dell’ufficio tributi o, se tale figura manca, al titolare della posizione organizzativa competente, purché ricorrano i presupposti normativi.
- La mancanza della firma del Sindaco sulla procura non determina automaticamente l’inammissibilità dell’atto se la procura è stata validamente conferita da un dirigente o responsabile dotato di legittimazione processuale.
- Le modifiche normative che riconoscono la legittimazione processuale dei dirigenti degli enti locali possono applicarsi anche ai giudizi già pendenti, secondo quanto previsto dalla disciplina transitoria.
- Prima di dichiarare inammissibile un ricorso o un appello dell’ente locale, il giudice deve verificare se il soggetto che ha conferito o sottoscritto la procura rientri tra quelli legittimati dalla normativa speciale sul contenzioso tributario.
- La cassazione con rinvio per un vizio relativo alla rappresentanza processuale non decide necessariamente il merito della pretesa tributaria: la causa deve essere riesaminata dal giudice di rinvio.
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