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Sentenza

Sentenza n. 1041/2024 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari: a) della valutazione pari a 20,75 punti della prova scritta del ricorrente del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 300 (trecento) unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato - n. 50 Funzionario dell'area della promozione culturale – MAECI; b) del quesito n. 70 del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub a); per quanto di ragione: c) dei provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a); d) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente nonché per l'accertamento: e) del diritto del ricorrente all'assegnazione di ulteriori 0,75 punti per l'annullamento del quesito n. 70, aggiuntivi rispetto ai 20,75 già conseguiti all'esito della prova scritta; f) del conseguente diritto del ricorrente al superamento della prova scritta ed alla riammissione nella procedura concorsuale sub a).

Giustizia amministrativa202400020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: valutazione di 20,75 punti nella prova scritta del concorso per 50 funzionari dell’area della promozione culturale del MAECI e quesito n. 70 del questionario

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il candidato ha impugnato il punteggio di 20,75/30, inferiore alla soglia di 21/30 necessaria per superare la prova, censurando con un unico motivo la violazione di legge e l’eccesso di potere per l’inserimento di un quesito ambiguo. Il quesito n. 70 chiedeva quale fosse la professione di Arturo Agazzi, detto «Mirador», indicando come risposta corretta l’essere un esponente del jazz italiano; il ricorrente sosteneva che fossero corrette anche la risposta «batterista italiano» e, quindi, entrambe le opzioni. Deduceva di aver omesso la risposta per evitare la penalità di 0,25 punti prevista per quella errata, mentre l’omissione non comportava penalità, e chiedeva l’attribuzione di 0,75 punti e la riammissione alla procedura.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione. Ha ritenuto che il quesito n. 70 ammettesse due risposte egualmente esatte, in contrasto con la previsione concorsuale di una sola risposta corretta per ciascun quesito; la macroscopica irragionevolezza della formulazione rendeva infondata la difesa delle amministrazioni basata sull’insindacabilità della discrezionalità tecnica. Non ha però attribuito al candidato i 0,75 punti, perché questi non aveva risposto al quesito e tale punteggio era previsto solo per una risposta esatta. L’accoglimento comporta invece la riparametrazione del punteggio considerando un totale effettivo di 39 domande anziché 40; la sentenza non afferma che, all’esito della riparametrazione, il candidato abbia già superato la prova o dispone espressamente la riammissione. Amministrazioni condannate in solido alle spese, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost.

    La certezza di una sola risposta esatta in ciascun quiz è necessaria a garantire la par condicio tra i candidati; un quesito che ammette due risposte corrette rende illegittima la valutazione che considera errata la risposta alternativa.

  • art. 60 c.p.a.

    Visto l’art. 60 c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

    Il TAR può definire il giudizio con sentenza semplificata in sede di decisione cautelare, accertati il decorso di almeno venti giorni dall’ultima notificazione e la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria.

Massime di principio

  • Nei concorsi a quiz a risposta multipla, ogni domanda deve consentire di individuare con certezza una sola risposta corretta, in modo da tutelare la par condicio; se la formulazione ammette due risposte egualmente esatte, è illegittimo considerare errata una delle due sulla base della sola discrezionalità tecnica della commissione.
  • Quando un quesito ambiguo ammette due risposte corrette ma il candidato ha omesso di rispondere, non è attribuibile il punteggio previsto per la risposta esatta; l’illegittimità può essere rimediata riparametrando il punteggio sul numero effettivo di quesiti validi, se previsto dal criterio applicato nella decisione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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