Sentenza n. 276/2024 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 354/2020, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, che aveva annullato in parte il decreto di tutela indiretta relativo agli immobili circostanti Villa Sticchi
Esito
Favorevole al resistente (comune appellato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le amministrazioni appellanti hanno dedotto error in iudicando, intrinseca illogicità della motivazione e violazione degli artt. 45 e seguenti del d.lgs. 42/2004. Hanno sostenuto che il decreto di tutela indiretta fosse adeguatamente motivato dalle esigenze di salvaguardia della godibilità, della luce, della prospettiva e del decoro di Villa Sticchi; che il relativo potere costituisse espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto nei casi di manifesta incongruenza o illogicità; che l'Amministrazione potesse imporre anche l'inedificabilità assoluta e il divieto di strutture precarie o stagionali su immobili non contigui al bene culturale, purché inseriti nella sua cornice ambientale; e che la motivazione specifica delle prescrizioni risultasse dalla lettura combinata del decreto e della relazione storico-artistica. È stata inoltre contestata la valutazione del TAR sull'asserita mancata partecipazione attiva dell'organo collegiale regionale previsto dall'art. 39, comma 2, lett. c), del D.P.C.M. n. 171/2014.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha chiarito che il potere di tutela indiretta ex art. 45 del d.lgs. 42/2004 è espressione di discrezionalità tecnica, ma deve essere esercitato secondo congruenza, ragionevolezza e proporzionalità, evitando che la tutela accessoria si trasformi in un vincolo generale e indifferenziato. Possono essere interessati anche immobili non adiacenti al bene culturale, purché inseriti in un unitario contesto territoriale, ma l'Amministrazione deve motivare il rapporto concreto tra ciascun immobile o particella e il bene tutelato, spiegando come gli interventi vietati possano incidere sulla sua integrità, prospettiva, luce o decoro e perché non siano praticabili misure meno onerose. Nel caso concreto, il decreto indicava varie particelle senza illustrare, per ciascuna, la relativa inerenza a Villa Sticchi né le ragioni delle specifiche prescrizioni, limitandosi a clausole generiche sulla salvaguardia della godibilità, della luce, della prospettiva e del decoro. L'Amministrazione non aveva inoltre adeguatamente esaminato e confutato le osservazioni del Comune, né reso trasparente la ponderazione tra interesse culturale e interessi pubblici e privati coinvolti. Il Collegio ha ritenuto dirimente il difetto di motivazione e ha altresì ribadito l'assenza del ruolo attivo dell'organo collegiale regionale previsto dall'art. 39 del D.P.C.M. n. 171/2014. Le amministrazioni appellanti sono state condannate alle spese del grado, liquidate in euro 3.000 per ciascuna parte costituita.
Norme richiamate
art. 45 d.lgs. 42/2004
prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro
Il potere di tutela indiretta è finalizzato alla salvaguardia della cornice ambientale del bene culturale e può riguardare anche immobili non adiacenti, ma deve essere esercitato secondo congruenza, ragionevolezza e proporzionalità, con motivazione concreta sulle prescrizioni imposte.
art. 39, comma 2, lett. c), D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171
detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del Codice
L'organo collegiale regionale deve svolgere un ruolo attivo nell'adozione delle prescrizioni di tutela indiretta, non potendo il provvedimento fondarsi sul solo parere dell'organo collegiale.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Sono richiamati con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento di tutela indiretta.
art. 10 l. 241/1990
È richiamato in relazione all'obbligo di considerare e confutare le osservazioni presentate dagli interessati nel procedimento.
Massime di principio
- Il potere di imporre prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 42/2004 è espressione di discrezionalità tecnica, ma è soggetto al sindacato giurisdizionale quando l'istruttoria sia insufficiente o errata, la motivazione sia inadeguata oppure emergano manifeste incongruenze o illogicità, anche sotto il profilo della proporzionalità tra estensione del vincolo ed effettive esigenze di protezione del bene culturale.
- La tutela indiretta può riguardare anche immobili non adiacenti al bene culturale, purché essi siano inseriti in un unitario e inscindibile contesto territoriale e sussista una concreta relazione tra gli interventi vietati e la salvaguardia dell'integrità, della prospettiva, della luce, dell'ambiente o del decoro del bene tutelato.
- Un provvedimento di tutela indiretta deve indicare, con riferimento alle singole aree o particelle interessate, il rapporto con il bene culturale e le ragioni per cui gli interventi vietati sono idonei a comprometterne i valori tutelati; il generico richiamo alla godibilità, alla luce, alla prospettiva e al decoro integra una motivazione insufficiente.
- La motivazione del vincolo indiretto deve rendere comprensibile la ponderazione tra interesse culturale e interessi pubblici e privati incisi, nonché l'impossibilità di conseguire l'obiettivo di tutela mediante misure alternative meno onerose.
- Nell'adozione delle prescrizioni di tutela indiretta, l'organo collegiale regionale competente deve svolgere il ruolo attivo previsto dalla disciplina organizzativa; il mero parere dell'organo non equivale all'adozione delle prescrizioni da parte dell'organo competente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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