Ordinanza n. 199/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento A) quanto al ricorso originario dell’ordinanza del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, recante l’ordine di demolizione di alcuni manufatti eretti sul suolo demaniale e utilizzati al servizio dell’attività demaniale esercita dal ricorrente sul tratto attiguo del litorale in concessione; B) quanto ai motivi aggiunti dell’ordinanza del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, con cui è stata ingiunta la demolizione d’ufficio dei predetti manufatti a spese del ricorrente, quantificate in euro-OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di manufatti realizzati su suolo demaniale e successiva ordinanza di demolizione d’ufficio a spese del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare incidentale, un’ordinanza comunale adottata ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, recante l’ordine di demolizione di alcuni manufatti realizzati su suolo demaniale e utilizzati al servizio dell’attività esercitata dal ricorrente sul tratto di litorale concesso. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione d’ufficio dei medesimi manufatti, ponendo a suo carico i relativi costi. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma dalla motivazione cautelare emerge che il ricorrente contestava, tra l’altro, la propria qualifica di responsabile dell’abuso, la possibilità di assoggettarlo all’ordine di demolizione in quanto non necessariamente autore materiale delle opere e la legittimità dell’immediata adozione dell’ordinanza demolitoria senza un distinto e temporalmente antecedente atto di diffida. È stato inoltre dedotto un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione degli atti e dall’addebito delle spese di demolizione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto, allo stato cautelare, che la nozione di responsabile dell’abuso prevista dall’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 possa comprendere non soltanto l’autore materiale dell’opera, ma anche chi ne abbia la disponibilità o se ne avvalga; nella specie, tale collegamento risultava sussistente in capo al ricorrente quale utilizzatore dei manufatti al servizio dell’attività demaniale esercitata in concessione. Ha inoltre ritenuto legittimo che alla diffida segua immediatamente l’ordinanza di demolizione, poiché l’art. 35 non stabilisce un intervallo temporale minimo tra i due atti, e ha considerato non illegittima l’ordinanza che contenga contestualmente anche la diffida. Quanto al periculum in mora, gli elementi dedotti non sono stati ritenuti idonei a dimostrare l’irreparabilità del pregiudizio, anche in considerazione dell’importo non elevato delle somme richieste per la demolizione d’ufficio. Nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 35 d.P.R. n. 380/2001
La qualifica di responsabile dell’abuso può riferirsi non solo all’autore materiale dell’opera, ma anche a chi ne abbia la disponibilità o comunque se ne avvalga. La norma non impone un intervallo temporale minimo tra la diffida e l’ordinanza di demolizione; è pertanto possibile che la demolizione segua immediatamente la diffida o che la stessa ordinanza contenga la diffida.
art. 55 c.p.a.
La sospensione cautelare è subordinata alla sussistenza dei presupposti cautelari, che nella specie il TAR ha ritenuto insussistenti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito la base normativa, unitamente al GDPR, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Ai fini dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, il responsabile dell’abuso non coincide necessariamente con l’autore materiale dell’opera: la qualifica può estendersi a chi abbia la disponibilità del manufatto o comunque se ne avvalga.
- L’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 non prescrive un intervallo temporale minimo tra la diffida e l’ordinanza di demolizione; la demolizione può quindi essere ordinata immediatamente dopo la diffida.
- Non è illegittimo, per il solo fatto della contestualità, il provvedimento di demolizione che contenga anche la diffida prevista dall’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001.
- In sede cautelare, il periculum in mora non è dimostrato dalla mera allegazione di conseguenze economiche non irreparabili, soprattutto quando l’importo delle spese di demolizione d’ufficio risulti contenuto.
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