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Sentenza

Sentenza del 05/08/2016 n. 16415 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno 1998, con cui erano stati contestati maggiori redditi d'impresa e, conseguentemente, maggiori IRPEG, IRAP e IVA. L'Amministrazione ha sostenuto, principalmente, che i movimenti bancari sui conti intestati ai soci, ma utilizzati per operazioni riferibili alla società, potessero fondare la presunzione di ricavi non contabilizzati. Ha inoltre dedotto che l'illegittimità dell'accesso domiciliare non avrebbe dovuto comportare l'inutilizzabilità di elementi acquisiti autonomamente, come le risultanze delle indagini bancarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso e ha dichiarato inammissibile il quarto. Ha stabilito che i conti formalmente intestati a soci, amministratori o altri soggetti possono essere utilizzati nell'accertamento della società quando l'Amministrazione dimostri, anche per presunzioni, la loro sostanziale riferibilità alla società. Una volta dimostrato tale collegamento, spetta alla contribuente provare l'estraneità delle singole operazioni all'attività d'impresa. La Corte ha inoltre chiarito che l'inutilizzabilità derivante da un accesso domiciliare illegittimo riguarda soltanto le prove per le quali l'accesso costituisce condizione necessaria, non quelle acquisite autonomamente o occasionalmente. Poiché le indagini bancarie erano estranee e autonome rispetto all'accesso domiciliare, la sentenza regionale è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 7

    I dati e gli elementi risultanti dai conti bancari possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti fiscali.

    La norma consente di utilizzare le movimentazioni bancarie anche quando i conti siano formalmente intestati a persone fisiche collegate alla società, purché l'Amministrazione dimostri la natura fittizia dell'intestazione o la sostanziale riferibilità dei conti alla società. Dimostrato il collegamento, il contribuente deve giustificare le singole operazioni.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3

    Gli elementi risultanti dai conti bancari possono essere riferiti al contribuente quando l'interposizione o l'intestazione formale non corrisponda alla realtà sostanziale.

    La disciplina permette di superare l'intestazione formale del rapporto bancario quando emergano elementi, anche presuntivi, che ne dimostrino l'effettiva riferibilità al soggetto accertato.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1

    Disciplina i metodi di rettifica del reddito d'impresa e consente di valorizzare presunzioni e dati extracontabili quando risultino attendibili e idonei a evidenziare ricavi non dichiarati.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52

    Regola gli accessi, le ispezioni e le verifiche ai fini IVA, compresi gli accessi domiciliari. L'acquisizione effettuata in un domicilio diverso da quello autorizzato è illegittima; tuttavia, l'inutilizzabilità si limita alle prove che dipendono necessariamente da quell'accesso.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33

    Rende applicabili, per le imposte sui redditi, le disposizioni sugli accessi e sulle verifiche previste dalla normativa IVA, compreso l'art. 52 del D.P.R. n. 633 del 1972.

  • Codice civile, art. 270

    Richiamato dall'Amministrazione nel quadro delle regole probatorie, senza che la sentenza ne sviluppi una specifica interpretazione.

  • Codice civile, art. 2727

    Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.

    Le movimentazioni bancarie possono costituire presunzioni, purché il collegamento con l'attività societaria sia dimostrato attraverso elementi gravi, precisi e concordanti o comunque attraverso un quadro probatorio idoneo.

Massime di principio

  • I conti correnti intestati a soci o amministratori non sono automaticamente estranei alla società: possono essere utilizzati per l'accertamento se l'Amministrazione dimostra, anche tramite presunzioni, che sono stati impiegati per operazioni societarie.
  • Dopo che l'Ufficio ha provato la sostanziale riferibilità del conto alla società, spetta al contribuente fornire una giustificazione specifica per ciascun versamento o prelevamento, dimostrandone l'estraneità all'attività d'impresa o la corretta contabilizzazione.
  • L'illegittimità di un accesso domiciliare non rende automaticamente inutilizzabili tutti gli elementi raccolti durante l'indagine: il vizio colpisce soltanto le prove che dipendono necessariamente da quell'accesso.
  • Gli elementi acquisiti tramite attività autonome, come le indagini bancarie svolte indipendentemente dall'accesso illegittimo, restano utilizzabili se l'Amministrazione dimostra la loro effettiva autonomia.
  • Una sentenza tributaria deve esaminare concretamente gli elementi posti a fondamento dell'accertamento e spiegare il nesso tra le movimentazioni bancarie, i soggetti collegati e le operazioni della società; motivazioni generiche o apodittiche possono essere censurate in cassazione.

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