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Sentenza

Sentenza del 05/08/2016 n. 16422 - Corte di Cassazione

REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE - Richiesta di rimborso d'IVA non dovuta - Art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 471 del 1997 - Illecito di pericolo - Applicabilità dell'art. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000 - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che aveva escluso l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 471 del 1997. La società aveva presentato, per i primi tre trimestri del 2005, richieste di rimborso IVA per importi molto superiori a quelli successivamente indicati nella dichiarazione annuale. Secondo i giudici di merito, le richieste trimestrali sarebbero state assorbite dalla dichiarazione annuale e la successiva rinuncia ai maggiori rimborsi avrebbe escluso l'illecito. L'Agenzia ha sostenuto invece che la sanzione si applica per il solo fatto di aver richiesto un rimborso non dovuto o eccedente, indipendentemente dall'ordine cronologico tra dichiarazione e richiesta, dall'effettiva percezione delle somme e dalla successiva rettifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarato inammissibile il controricorso della società per mancanza della prova del perfezionamento della notifica, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, rigettando per quanto di ragione il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che la richiesta di rimborso IVA non dovuta o eccedente il dovuto costituisce un illecito di pericolo: è sufficiente la presentazione della richiesta, senza necessità che il rimborso sia stato effettivamente percepito. La successiva rettifica nella dichiarazione annuale non elimina la responsabilità, soprattutto quando interviene dopo una richiesta di chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.260 euro oltre spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 5, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997

    Chi, in difformità della dichiarazione, chiede un rimborso non dovuto o in misura eccedente il dovuto, è punito con sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della somma non spettante.

    La norma sanziona la mera richiesta di un rimborso IVA non dovuto o superiore a quello spettante. Si tratta di un illecito di pericolo, perfezionato con la richiesta, senza necessità dell'effettiva erogazione del rimborso.

  • Art. 10, comma 3, legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La disposizione non è applicabile perché la richiesta di rimborso eccedente non è una violazione meramente formale: è astrattamente idonea a determinare un esborso indebito a carico dell'Erario.

  • Art. 5, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997

    Per la responsabilità nelle violazioni tributarie non è necessario il dolo specifico; è sufficiente la colpa. La consapevole e volontaria presentazione della richiesta non corretta comporta, in linea generale, una presunzione di colpevolezza superabile con adeguata prova contraria.

  • Art. 3, legge n. 689 del 1981

    Il principio generale della responsabilità per colpa è applicato anche alle sanzioni amministrative tributarie.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

  • Art. 11, d.lgs. n. 471 del 1997

    È stato richiamato per la distinta sanzione relativa all'omessa risposta al questionario dell'Amministrazione finanziaria.

  • Art. 51, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    È stato richiamato in relazione al potere dell'Amministrazione finanziaria di richiedere documenti e informazioni al contribuente nell'ambito dei controlli IVA.

Massime di principio

  • La richiesta di un rimborso fiscale superiore a quello spettante può integrare l'illecito già al momento della presentazione, anche se il contribuente non riceve materialmente alcuna somma.
  • La successiva correzione o rinuncia alla richiesta non elimina automaticamente la sanzione; la tempestività e la spontaneità della regolarizzazione sono rilevanti, ma una rettifica provocata da controlli o richieste dell'Amministrazione ha efficacia limitata ai fini dell'esclusione della responsabilità.
  • Non è decisivo che la richiesta sia contenuta in una dichiarazione trimestrale o annuale: conta il contenuto della richiesta e la sua eccedenza rispetto al rimborso effettivamente spettante.
  • Per applicare la sanzione non occorre dimostrare un intento fraudolento o il dolo specifico; normalmente è sufficiente la colpa, salvo prova concreta dell'assenza di responsabilità.
  • La violazione non è meramente formale quando la condotta è potenzialmente idonea a causare un esborso indebito per l'Erario; in tali casi non opera l'esimente prevista per le violazioni prive di effetti sostanziali.
  • In situazioni analoghe è quindi essenziale verificare preventivamente la documentazione e l'ammontare del credito prima di presentare la richiesta di rimborso, poiché la sola rinuncia successiva potrebbe non impedire l'applicazione della sanzione.

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