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Sentenza

Sentenza del 05/08/2016 n. 7507 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava l'importo richiesto dall'Agenzia delle Entrate dopo la sentenza della Commissione tributaria regionale, sostenendo che la riduzione dell'imponibile disposta dal giudice riguardasse tutte le imposte accertate, inclusa l'IVA. Secondo la ricorrente, l'IVA avrebbe dovuto essere ridotta di euro 2.133,33, oltre agli interessi, con conseguente diminuzione dell'importo complessivo richiesto da euro 9.822,56 a euro 7.155,99. La società ha quindi promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza.

La decisione

Il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto che la sentenza della Commissione tributaria regionale avesse ridotto esclusivamente il reddito imponibile, senza disporre alcuna riduzione dell'IVA recuperata per la detrazione relativa alle operazioni ritenute non riferibili alla società. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi correttamente dato esecuzione alla sentenza nei limiti del suo contenuto. La richiesta della società avrebbe comportato una pronuncia nuova e ulteriore rispetto a quella emessa nel giudizio di merito, non consentita nel giudizio di ottemperanza. La società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 700,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il ricorso alla procedura di ottemperanza alla sentenza emessa dal giudice tributario è ammissibile ogni qual volta debba farsi valere l'inerzia della pubblica amministrazione rispetto al giudicato o la difformità dell'atto rispetto all'obbligo di attenersi all'accertamento contenuto nella sentenza.

    Il giudizio di ottemperanza serve a garantire l'esecuzione concreta di una decisione già adottata, quando l'amministrazione rimane inerte oppure adotta un atto non conforme al giudicato. Non può essere utilizzato per ottenere una nuova decisione sul merito della controversia.

  • Principio del carattere chiuso del giudizio di ottemperanza

    Il potere del giudice deve essere esercitato entro i confini posti dall'oggetto della controversia definita dal giudicato.

    Il giudice dell'ottemperanza può chiarire e rendere effettivi gli obblighi derivanti dalla sentenza, ma non può riconoscere diritti nuovi o ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla decisione da eseguire.

  • Cassazione civile, Sezione tributaria, sentenza n. 4126 del 1 marzo 2004

    L'ottemperanza è ammissibile in caso di inerzia della pubblica amministrazione rispetto al giudicato o di difformità dell'atto adottato rispetto all'obbligo processuale di attenersi alla sentenza.

    La tutela dell'ottemperanza presuppone un contrasto concreto tra il comportamento dell'amministrazione e il contenuto vincolante della sentenza.

  • Cassazione civile, Sezione tributaria, sentenza n. 8830 del 16 aprile 2014

    Può essere enucleato e precisato il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione, ma non può attribuirsi un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza.

    L'ottemperanza consente di interpretare e attuare il giudicato, non di integrare una sentenza incompleta con una nuova pronuncia favorevole al contribuente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è utilizzabile quando l'amministrazione non esegue una sentenza oppure la esegue in modo difforme dal suo contenuto preciso.
  • Se la sentenza riduce soltanto una specifica componente dell'accertamento, come il reddito imponibile, tale riduzione non si estende automaticamente ad altre imposte, come l'IVA, salvo che il dispositivo o la motivazione lo prevedano chiaramente.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può chiarire il significato della sentenza, ma non può modificare il contenuto della decisione né riconoscere riduzioni o diritti non espressamente riconosciuti.
  • Quando il contribuente ritiene che la sentenza avrebbe dovuto pronunciarsi anche su una diversa imposta o su una distinta componente dell'accertamento, la questione deve essere fatta valere nel giudizio di merito o mediante gli strumenti processuali eventualmente applicabili, non attraverso l'ottemperanza.
  • Per valutare la corretta esecuzione di una sentenza tributaria occorre confrontare il dispositivo e le motivazioni con il successivo atto dell'Agenzia, verificando se quest'ultimo rispetti esattamente i limiti quantitativi e oggettivi stabiliti dal giudice.

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