Sentenza n. 1782/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio della Questura di Palermo sull’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dalla Questura di Palermo sull’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, presentata per sé e per i figli minori, nonostante un successivo sollecito alla conclusione del procedimento. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni. Ha inoltre domandato il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti dal ritardo, comprese somme non percepite a titolo di assegno di invalidità per una figlia minore. Nel corso del giudizio, la Questura ha depositato una nota con cui ha comunicato di avere riesaminato la posizione, riconosciuto la sussistenza dei requisiti e definito favorevolmente la pratica, anche per i familiari conviventi, con rilascio del titolo per motivi di residenza elettiva, valido fino al 7 gennaio 2035, precisando che il documento era in produzione. In udienza la ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere quanto all’azione avverso il silenzio e ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse rispetto alla domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, ultimo comma, c.p.a. La nota della Questura ha fatto venire meno il silenzio e, unitamente alla dichiarazione della ricorrente sulla domanda risarcitoria, ha determinato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. Il Collegio ha tuttavia rilevato che non era stata prodotta la prova documentale dell’effettivo conseguimento del titolo di soggiorno e, pertanto, non ha potuto dichiarare la piena soddisfazione della pretesa né pronunciare la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione del ritardato adempimento dell’obbligo di provvedere, e liquidate in euro 500 oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
ex art. 117, comma 2, cod. proc. amm.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È stato applicato per dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 84, ultimo comma, c.p.a.
È stato richiamato unitamente all’art. 35 c.p.a. quale base processuale della declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio, l’amministrazione adotta un atto o comunica di avere definito il procedimento, viene meno il silenzio oggetto di impugnazione e può sopravvenire la carenza di interesse alla decisione, salvo che il ricorrente dimostri che la pretesa non è stata integralmente soddisfatta.
- La mera comunicazione dell’amministrazione circa l’esito favorevole del procedimento non consente di accertare la piena soddisfazione della pretesa se agli atti non risulta provato l’effettivo conseguimento del titolo o del bene della vita richiesto.
- La dichiarazione del ricorrente di avere perduto interesse alla domanda risarcitoria determina il venir meno dell’interesse alla sua trattazione, con conseguente improcedibilità della relativa domanda.
- Anche quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale se il ritardo dell’amministrazione nell’adempimento dell’obbligo di provvedere ha reso necessario il giudizio.
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