Cassazione Penale, Sentenza n. 33565/2022 del 13/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava per cassazione la conferma della condanna per furto aggravato continuato di energia elettrica. I fatti accertati in sede di merito indicano la manomissione del contatore e la rimozione del blocco di funzionamento con erogazione di energia nonostante la fornitura fosse disattivata; la Pala era l'unica persona presente nell'appartamento al momento del controllo. In cassazione la difesa denunciava presunta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) e l'erronea applicazione dell'art. 624 c.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto le censure reiterative delle deduzioni già svolte in appello e non specifiche; ha inoltre ritenuto manifestamente infondate le censure perché la Corte territoriale aveva valutato elementi di fatto univoci (manomissione del contatore, presenza dell'imputata nell'appartamento). È stata confermata la configurabilità dell'aggravante della violenza sulle cose anche quando l'allacciamento sia stato materialmente eseguito da terzi, se il beneficiario era consapevole o colposamente ignorante. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila.
Norme richiamate
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la censura di illogicità della motivazione fosse generica, reiterativa e non specifica rispetto a quanto già discusso in sede di appello, quindi insufficiente per l'accoglimento del ricorso
art. 624 cod. pen.
Norma sul reato di furto: è stata ritenuta correttamente applicata alla condotta consistente nell'appropriazione di energia elettrica mediante allaccio abusivo e uso della fornitura disattivata
art. 625, comma 1, n. 2) cod. pen.
art. 625, comma 1, n. 2) c.p.
L'aggravante della violenza sulle cose è stata riconosciuta anche se l'allacciamento materiale è stato eseguito da terzi: si tratta di circostanza oggettiva valutabile a carico del beneficiario se conosciuta o ignorata per colpa
art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base di questa norma la Corte ha valutato che non sussisteva assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, comportando l'obbligo di condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
sent. Corte Cost., n. 186/2000
Richiamata in relazione al principio che esclude l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando l'imposizione della sanzione pecuniaria
Massime di principio
- La mera presenza dell'imputato nell'immobile e l'uso continuato dell'energia proveniente da un allaccio abusivo possono costituire prova sufficiente del reato se supportati da elementi materiali (manomissione del contatore, rimozione del blocco)
- L'aggravante della violenza sulle cose si può applicare anche quando la manomissione sia stata materialmente compiuta da un terzo, purché il beneficiario fosse consapevole o abbia ignorato la situazione per colpa
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e non reiterative rispetto a quanto già dedotto in appello: argomentazioni generiche o ripetitive saranno dichiarate inammissibili
- La valutazione dell'univocità e della logicità delle prove contro l'imputato resta rimessa alla Corte di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione a meno che non vi sia un vizio logico-giuridico effettivamente dimostrato
- In caso di inammissibilità del ricorso per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria
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