Ordinanza n. 288/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura ai sensi dell’art. 92, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, unitamente agli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato l’informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura il 31 marzo 2026 e notificata il 3 aprile 2026, nonché la comunicazione di avvio del procedimento, la proposta del Comando Provinciale dei Carabinieri e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. Tra le censure era contestata, in particolare, la sussistenza di un potere officioso del Prefetto di adottare il provvedimento interdittivo antimafia e, più in generale, l’ambito di applicazione della documentazione antimafia. Il testo dell’ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto necessario approfondire nel giudizio di merito l’ambito di applicazione della documentazione antimafia, con particolare riferimento alla contestata sussistenza di un potere officioso del Prefetto di adottare l’interdittiva, rinviando l’esame delle relative censure alla fase di merito. In sede cautelare ha invece escluso il periculum in mora, poiché non risultavano rapporti contrattuali pendenti con la Pubblica amministrazione suscettibili di produrre effetti dissolutori pregiudizievoli per l’impresa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 92, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
informazione interdittiva antimafia ai sensi dell’art. 92 comma 2 D.Lgs. n. 159/2011
La disposizione è indicata quale base normativa del provvedimento interdittivo impugnato; l’ordinanza rinvia al merito l’approfondimento relativo all’ambito di applicazione della documentazione antimafia e al potere officioso del Prefetto.
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 del codice del processo amministrativo
Costituisce la base processuale della domanda cautelare e della relativa valutazione, conclusasi con il rigetto per insussistenza del periculum in mora.
Massime di principio
- Quando, in una domanda cautelare proposta contro un’informazione interdittiva antimafia, la contestazione relativa all’ambito di applicazione della documentazione antimafia e all’eventuale potere officioso del Prefetto richiede un approfondimento incompatibile con la fase sommaria, il giudice può rinviarne l’esame alla trattazione di merito.
- Il periculum in mora non sussiste, allo stato, quando l’impresa destinataria dell’interdittiva non abbia rapporti contrattuali pendenti con la Pubblica amministrazione suscettibili di essere dissolti o pregiudicati dall’efficacia del provvedimento.
- La mancanza del periculum in mora è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda cautelare, anche quando il giudice ritenga meritevoli di approfondimento nel merito le censure rivolte contro l’interdittiva antimafia.
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