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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23307/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché integralmente reiterativo di motivi già dedotti in appello e comunque manifestamente infondato. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato si deducevano tre censure: primo, vizio di motivazione quanto all'identificazione dell'odierno ricorrente come autore dei fatti; secondo, vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato associativo di tipo mafioso; terzo, carenza e illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante relativa al contributo di partecipazione di minima rilevanza. La Corte rileva che tutte le doglianze riproducevano questioni già prospettate in appello e già disattese, senza introdurre effettive censure nuove di legittimità; aggiunge comunque che la sentenza di merito aveva motivato in modo adeguato su identificazione, responsabilità, sussistenza dell'aggravante e mancato riconoscimento della circostanza attenuante, anche valorizzando il compendio probatorio e le conversazioni intercettate durante le indagini.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    norma richiamata come reato contestato; la Corte dà atto che la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente il delitto sulla base del compendio probatorio e delle intercettazioni.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    richiamata come circostanza aggravante ritenuta sussistente dalla corte d'appello in base al compendio probatorio e alle conversazioni captate durante le indagini.

  • art. 114 c.p.

    richiamato con riferimento alla circostanza attenuante; la Corte conferma il diniego osservando che è configurabile solo in ipotesi di radicale trascurabilità del contributo.

  • art. 616 c.p.p.

    la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure meramente reiterative di motivi già dedotti e puntualmente disattesi in appello, salvo che vengano specificamente prospettati profili nuovi e autonomi di illegittimità.
  • Il vizio di motivazione è insussistente quando la sentenza di merito affronta in modo coerente e non illogico i punti decisivi della decisione, come l'identificazione dell'imputato, la sussistenza del reato e la valutazione delle circostanze.
  • La circostanza attenuante relativa al contributo di minima rilevanza richiede un apporto del tutto marginale e radicalmente trascurabile; non è riconoscibile quando il contributo sia apprezzabile alla luce del quadro probatorio complessivo.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento personale
RamiReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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