Sentenza del 17/12/2020 n. 3580 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Illecito tributario della persona giuridica - Sanzioni amministrative - Non irrogabilità alla persona fisica - Deroga
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Si discuteva se, in presenza di un illecito tributario commesso materialmente da una persona fisica che aveva utilizzato a proprio vantaggio un ente con personalità giuridica quale schermo, potesse trovare applicazione l'art. 7 del d.l. n. 269/2003 che destina le sanzioni amministrative tributarie ad esclusivo carico della persona giuridica. La questione centrale era se la norma speciale escludesse la responsabilità pecuniaria della persona fisica anche quando quest'ultima ha usufruito dello schermo societario per trarre un vantaggio personale e sottrarsi alle conseguenze dell'illecito.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'art. 7 del d.l. n. 269/2003 non opera quando la persona fisica autrice della violazione ha strumentalizzato l'ente con personalità giuridica per il proprio vantaggio personale; in tale ipotesi si ripristina la regola generale per cui la sanzione amministrativa pecuniaria può colpire la persona fisica autrice dell'illecito. Conseguentemente la pretesa sanzionatoria nei confronti della persona fisica è stata ritenuta legittima (la contestazione dell'istante è stata respinta nella parte in cui mirava ad escludere la propria responsabilità personale).
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 269 del 2003
La disposizione che attribuisce le sanzioni amministrative tributarie all'esclusivo carico della persona giuridica va disapplicata quando emerge che la persona fisica autrice dell'illecito ha utilizzato l'ente come schermo per un vantaggio personale; in tali casi si applica la regola generale di responsabilità della persona fisica autrice dell'illecito.
Massime di principio
- La regola speciale che concentra le sanzioni sull'ente non elimina la responsabilità personale se la persona fisica ha usato l'ente come schermo per trarre vantaggio personale: in questi casi la responsabilità personale può essere ripristinata.
- Per far scattare la responsabilità personale è necessario dimostrare l'uso strumentale della persona giuridica, vale a dire un concreto vantaggio personale, controllo effettivo o gestione fraudolenta che abbia reso l'ente mero schermo.
- Se il contribuente vuole evitare la responsabilità personale deve provare l'autonomia dell'ente, l'assenza di utilità personale collegabile alla violazione e l'osservanza di regole e procedure aziendali non eluse per fini privati.
- La pubblica amministrazione può dunque rivolgere sanzioni pecuniarie alla persona fisica quando emergono elementi che giustificano il 'piercing' dello schermo societario in ambito tributario; la valutazione è fattuale e richiede prove sul vantaggio personale e sulla strumentalizzazione dell'ente.
- In fase preventiva è consigliabile documentare adeguati meccanismi di governance, separazione patrimoniale e decisionale e la mancanza di benefici personali per limitare il rischio di estensione della sanzione al soggetto fisico.
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