Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05896/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino tunisino, sbarcato a Lampedusa a seguito di operazione di soccorso, ha impugnato l'ordinanza con cui il Giudice di pace aveva convalidato il decreto di respingimento e il contestuale trattenimento presso il CPR di Torino. Nel ricorso per cassazione ha dedotto un unico motivo di violazione di legge, lamentando che il provvedimento presupposto di respingimento fosse illegittimo per mancata informativa sulla possibilità di chiedere protezione internazionale, in violazione degli artt. 10, comma 4, e 10-ter del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 8 della direttiva 2013/32/UE. Ha sostenuto che la raccolta di notizie in assenza di preventiva informazione sul diritto di asilo rende inutilizzabile il foglio notizie e che dagli atti non risultava la consegna né orale né scritta dell'informativa, né della scheda informativa prevista dalla direttiva. Gli intimati non si sono costituiti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha osservato che la motivazione del Giudice di pace era stereotipata e non dava conto dell'adempimento dell'obbligo di informare lo straniero sulla procedura di protezione internazionale previsto dall'art. 10-ter T.U. immigrazione. Ha affermato che tale obbligo deve essere interpretato in senso conforme alla Costituzione e alla giurisprudenza CEDU, nel senso che l'informativa deve essere completa ed effettiva, deve riguardare anche chi non abbia manifestato subito l'intenzione di chiedere asilo e non può ritenersi assolto con formule generiche del decreto se non risultano tempi, modalità, lingua e presenza di interprete o mediatore. Ha quindi rilevato che, avendo il ricorrente dedotto di non aver ricevuto alcuna informativa, il giudice di pace avrebbe dovuto verificare la manifesta illegittimità del respingimento e del conseguente trattenimento. Decidendo nel merito, la Corte ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, poiché il trattenimento non era stato validamente prorogato nei termini e non poteva più esserlo a termini scaduti. Ha inoltre escluso una regolazione delle spese, considerando il regime del patrocinio a spese dello Stato applicabile al giudizio di convalida.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 10, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del respingimento e delle garanzie connesse alla posizione dello straniero.

  • art. 10-ter, d.lgs. 286/1998

    "è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito"

    Impone un'informativa completa ed effettiva presso i punti di crisi agli stranieri soccorsi in mare o rintracciati alla frontiera; l'obbligo sussiste anche se non abbiano espresso subito la volontà di chiedere protezione internazionale.

  • art. 8, direttiva 2013/32/UE

    Richiamato quale parametro eurounitario in tema di informazione sulla possibilità di chiedere protezione internazionale.

  • art. 13 d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal giudice di pace per la convalida del respingimento, ma senza una motivazione specifica sul punto controverso.

  • art. 14 d.lgs. 286/1998

    Nel giudizio di convalida del trattenimento, il giudice deve rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo.

  • art. 5, par. 1, CEDU

    È letto nel senso che la detenzione a fini di espulsione è consentita solo se la procedura è regolare.

  • art. 15, paragrafi 2 e 3, direttiva 2008/115/CE

    Richiamato per affermare l'esigenza di un controllo giurisdizionale accurato sulla legalità del trattenimento.

  • art. 9, commi 3 e 5, direttiva 2013/33/UE

    Concorre, insieme ad altre fonti UE, a fondare il controllo giudiziale sulla legalità del trattenimento.

  • art. 28, paragrafo 4, regolamento (UE) n. 604/2013

    Richiamato unitamente alle altre fonti europee sul controllo della legalità del trattenimento.

  • artt. 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Sono letti in combinazione con le norme europee sul trattenimento per imporre un controllo giurisdizionale effettivo.

  • art. 117 Cost.

    Usato come parametro di interpretazione conforme alla giurisprudenza CEDU.

  • artt. 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Prevedono l'ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di convalida.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    La liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio va chiesta al giudice del procedimento secondo le regole del patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002

    Nel giudizio di cassazione, in caso di decisione nel merito o senza rinvio, la liquidazione spetta al giudice indicato dalla norma.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    La condanna alle spese della parte soccombente non ammessa non si applica nel modo prospettato quando la controparte soccombente è un'Amministrazione statale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero, il giudice deve verificare anche la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo presupposto, quando tale vizio emerga dagli atti o sia specificamente dedotto dall'interessato.
  • L'obbligo di informare lo straniero sulla protezione internazionale previsto dall'art. 10-ter T.U. immigrazione è un adempimento preliminare, completo ed effettivo, che deve risultare concretamente provato; non basta un generico richiamo nel decreto o nel verbale se mancano indicazioni su tempi, modalità, lingua e assistenza di interprete o mediatore.
  • L'informativa sulla protezione internazionale deve essere resa anche quando lo straniero non abbia manifestato spontaneamente la volontà di chiedere asilo: il silenzio o dichiarazioni ambigue non valgono se non precedute da un'informazione adeguata.
  • Il controllo giurisdizionale sulla legalità del trattenimento, in quanto misura assimilabile alla detenzione, deve essere particolarmente rigoroso e conforme alle fonti europee e convenzionali applicabili.
  • Nel regime del patrocinio a spese dello Stato, la disciplina delle spese e della liquidazione del compenso del difensore segue le regole speciali del d.P.R. 115/2002 e non può essere elusa mediante richieste di distrazione formulate dal difensore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.