Risoluzione n. 10 del 26/01/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione n. 10/2007 chiarisce che la disposizione regionale piemontese che esonerava l’Agenzia Torino 2006 dal versamento IRAP, dichiarata incostituzionale, è comunque recepita e sanata dall’art. 2, comma 22, della legge finanziaria 2004 fino al periodo d’imposta decorrente dal 1° gennaio 2007.
IRAP per l’Agenzia Torino 2006: efficacia della norma regionale piemontese e sanatoria ex legge n. 350/2003
IRAP per l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006
La risoluzione esamina la disciplina IRAP applicabile all’Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, con particolare riferimento alla norma regionale piemontese che aveva previsto l’esonero dal tributo e dai relativi obblighi contabili. Il documento chiarisce se tale disciplina possa continuare a produrre effetti, nonostante la declaratoria di illegittimità costituzionale, in virtù della successiva sanatoria introdotta dalla legge finanziaria 2004.
Quesito posto nell’interpello
L’istante chiede se l’articolo 1 della legge della Regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20, dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 296 del 26 settembre 2003, possa ritenersi comunque applicabile dall’anno 2001 fino al periodo d’imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell’articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Posizione del contribuente
Secondo l’istante, la norma statale del 2003 avrebbe fatto salva la disposizione regionale piemontese. Di conseguenza, l’Agenzia Torino 2006 sarebbe stata esonerata:
- dal versamento dell’IRAP;
- dagli obblighi contabili inerenti all’IRAP;
- dalla presentazione periodica delle dichiarazioni, per tutto il periodo compreso tra il 2001 e il periodo d’imposta decorrente dal 1° gennaio 2007.
Valutazione della Corte Costituzionale sulla norma regionale
La risoluzione richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 296 del 2003, che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1 della legge regionale Piemonte n. 20 del 2002. La Corte ha rilevato che:
- l’IRAP è stata istituita con legge statale;
- alle regioni a statuto ordinario è attribuito solo il potere di disciplinare le procedure applicative dell’imposta, ai sensi dell’articolo 24 del d.lgs. n. 446 del 1997;
- pertanto l’IRAP non può essere considerata un tributo proprio della regione ai sensi dell’articolo 119, secondo comma, della Costituzione;
- la disciplina sostanziale dell’imposta resta di competenza esclusiva dello Stato, in materia di tributi erariali, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Per tali ragioni, la norma regionale, incidendo sui soggetti passivi d’imposta e derogando all’articolo 3 del decreto istitutivo, è stata ritenuta lesiva della competenza statale esclusiva.
Effetti dell’articolo 2, comma 22, della legge n. 350 del 2003
La risoluzione esamina poi la norma della legge finanziaria 2004, entrata in vigore dopo la sentenza costituzionale, secondo cui, nelle regioni che abbiano emanato disposizioni legislative in materia di tassa automobilistica e IRAP non conformi ai poteri attribuiti dalla normativa statale, l’applicazione del tributo continua:
- dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali;
- fino al periodo d’imposta decorrente dal 1° gennaio 2007;
- sulla base di quanto stabilito dalle stesse disposizioni regionali;
- e, per gli aspetti non disciplinati, sulla base delle norme statali.
Secondo l’Agenzia, tale previsione introduce una vera e propria sanatoria che cristallizza l’ambito temporale di applicazione delle norme regionali in materia di IRAP emanate in modo non conforme ai poteri regionali, recependone il contenuto fino al periodo d’imposta decorrente dal 1° gennaio 2007.
Ambito della sanatoria e rapporto con l’illegittimità costituzionale
La risoluzione interpreta l’espressione “in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale” come riferita in generale a tutte le leggi regionali in materia di IRAP emanate fino al 1° gennaio 2004 che abbiano ecceduto le competenze regionali, comprese quelle già dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale.
Viene affermato che la finalità della norma statale è evitare il definitivo travolgimento di situazioni giuridiche fondate su tali disposizioni regionali, sia nei casi in cui l’illegittimità costituzionale sia già stata dichiarata, sia nei casi in cui, alla data del 1° gennaio 2004, non sia ancora intervenuta la decisione della Corte.
Coordinamento con l’articolo 136 della Costituzione
La risoluzione affronta anche il possibile ostacolo derivante dall’articolo 136 della Costituzione, secondo cui la norma dichiarata illegittima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. L’Agenzia ritiene tuttavia che ciò non impedisca l’efficacia della sanatoria, perché il legislatore statale, nell’ambito della propria competenza sui tributi statali, avrebbe recepito con norma statale la disciplina regionale, facendo derivare il regime tributario non più dalla norma regionale annullata, ma direttamente dalla norma statale di sanatoria.
Conclusione
La risoluzione conclude quindi che l’articolo 2, comma 22, della legge n. 350 del 2003 ha sostanzialmente recepito e reso applicabile, fino al periodo d’imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, anche la disciplina regionale piemontese che esonerava l’Agenzia Torino 2006 dall’IRAP e dai relativi obblighi contabili, nonostante la precedente declaratoria di illegittimità costituzionale.
Ulteriori indicazioni
La risposta è resa anche richiamando il parere conforme dell’Avvocatura generale dello Stato, espresso con nota n. 134664 del 24 novembre 2006, ed è emessa ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.
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