Risoluzione n. 12 del 26/01/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate conferma che le domande presentate alle Camere di Commercio per ottenere le carte tachigrafiche del conducente non sono soggette all’imposta di bollo ex art. 3 della tariffa del d.P.R. n. 642/1972, poiché non riguardano la tenuta di pubblici registri né il rilascio di certificati, estratti o atti simili.
Imposta di bollo sulle domande per il rilascio delle carte tachigrafiche del conducente
Imposta di bollo sulle domande per il rilascio delle carte tachigrafiche del conducente
La risoluzione affronta il trattamento, ai fini dell’imposta di bollo, delle domande presentate alle Camere di Commercio per il rilascio delle carte tachigrafiche del conducente. L’Agenzia delle Entrate esamina il quadro normativo di riferimento e condivide la soluzione prospettata da Unioncamere, escludendo l’assoggettamento a bollo delle relative istanze.
Quesito e posizione dell’istante
Unioncamere chiede se le domande per il rilascio delle carte tachigrafiche del conducente, disciplinate dal D.M. 31 ottobre 2003, n. 361 e dal D.M. 23 giugno 2005, siano soggette all’imposta di bollo. L’istante sostiene che non vi sia assoggettamento a bollo perché:
- l’attività di rilascio non comporta la tenuta di un registro, tanto meno di natura pubblica;
- per applicare l’art. 3 della tariffa del d.P.R. n. 642/1972, la domanda dovrebbe essere finalizzata all’emanazione di un provvedimento amministrativo o al rilascio di certificati, estratti, copie e simili, circostanza che non ricorre nel caso di specie.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama il fatto che le Camere di Commercio sono state individuate dal D.M. 31 ottobre 2003, n. 361 come autorità nazionali competenti al rilascio delle carte tachigrafiche. Viene inoltre ricordato che:
- le carte tachigrafiche sono strumenti elettronici che consentono la rilevazione e la memorizzazione dei dati relativi alla velocità e ai tempi di guida dei veicoli adibiti al trasporto su strada;
- la disciplina nazionale deriva dall’attuazione di regolamenti comunitari in materia di apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;
- il D.M. 23 giugno 2005 ha definito le modalità di rilascio delle carte tachigrafiche e la tenuta del registro e degli elenchi connessi.
Contenuto dell’art. 3 della tariffa del d.P.R. n. 642/1972
L’Agenzia richiama l’art. 3 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che assoggetta a bollo, nella misura di euro 14,62 per ogni foglio:
- istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e organi della pubblica amministrazione e agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri;
- atti tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo;
- atti tendenti ad ottenere il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia condivide integralmente la tesi di Unioncamere e chiarisce che, per il rilascio delle carte tachigrafiche del conducente:
- non è prevista per le Camere di Commercio la tenuta di alcun registro;
- le domande non sono quindi presentate a enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri;
- di conseguenza, non ricorre il presupposto applicativo dell’art. 3 della tariffa del d.P.R. n. 642/1972.
Inoltre, la carta tachigrafica del conducente non è assimilabile ai documenti menzionati dalla norma come certificati, estratti o copie, né a un provvedimento amministrativo. La carta è infatti qualificata dal D.M. n. 361 del 2003 come "carta intelligente" da impiegare con l’apparecchio di controllo installato sui veicoli stradali per registrare e memorizzare i dati di marcia e di lavoro dei conducenti.
Conclusione
La conclusione della risoluzione è che le domande per il rilascio delle carte tachigrafiche del conducente presentate alle Camere di Commercio non sono soggette all’imposta di bollo di cui all’art. 3 della tariffa annessa al d.P.R. n. 642/1972. La risposta è resa dall’Agenzia ai sensi dell’art. 4, comma 5, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, in riscontro all’istanza di interpello di Unioncamere.
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