Risoluzione n. 13 del 26/01/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che le istanze di rimborso per diritto annuale camerale e per diritti di segreteria, quando riferiti a entrate di natura tributaria, sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 5 della tabella allegato B del d.P.R. n. 642/1972.
Istanza di interpello sull’esenzione da bollo per rimborsi di diritti camerali non dovuti
Istanza di interpello sull’imposta di bollo per rimborsi di diritti camerali non dovuti
La risoluzione esamina se le istanze di rimborso presentate alla Camera di Commercio per diritti camerali erroneamente versati debbano scontare l’imposta di bollo. Il chiarimento riguarda, in particolare, il diritto annuale e i diritti di segreteria connessi all’iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi.
Quesito posto dalla Camera di Commercio
La Camera di Commercio rappresenta che il proprio finanziamento avviene prevalentemente tramite:
- diritto annuale;
- diritti di segreteria sull’attività certificativa svolta con riferimento alle iscrizioni in ruoli, elenchi, registri e albi.
Precisa inoltre che, in caso di versamenti di diritti non dovuti effettuati per errore, l’utente può presentare istanza di rimborso. Chiede quindi se tali istanze rientrino nell’ambito di applicazione dell’imposta di bollo.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’interpellante ritiene che i diritti di segreteria abbiano natura di tributo richiesto a fronte di una specifica domanda dell’interessato e li qualifica, in sostanza, come tassa amministrativa. Sulla base di tale impostazione, sostiene che le istanze di rimborso relative a diritti non dovuti e erroneamente versati debbano essere escluse dall’imposta di bollo, ai sensi del punto 5 dell’allegato B del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, al pari delle istanze di rimborso di qualsiasi tributo.
Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che indica le fonti di finanziamento ordinario delle camere di commercio, tra cui:
- il diritto annuale;
- i diritti di segreteria sull’attività certificativa svolta e sulle iscrizioni in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti.
Richiama poi:
- il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, che ha istituito il pagamento del diritto annuale;
- l’articolo 18 della legge n. 580 del 1993, come modificato dall’articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
- l’articolo 8 del decreto interministeriale 11 maggio 2001, n. 359, sulle modalità di determinazione del diritto e i termini di versamento;
- l’articolo 10 del medesimo decreto, sulle modalità di presentazione delle richieste di rimborso dei diritti non dovuti;
- l’articolo 5 della tabella allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che esenta dall’imposta di bollo le istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo.
Decisione sull’esenzione per il diritto annuale
Secondo l’Agenzia, il diritto annuale ha natura tributaria, come confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata nella risoluzione e dalla circostanza che le relative controversie rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie.
Da ciò consegue che le istanze di rimborso del diritto annuale, quando riferite a somme erroneamente versate e non dovute, beneficiano dell’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’articolo 5 della tabella allegato B al d.P.R. n. 642/1972.
Decisione sui diritti di segreteria
L’Agenzia osserva che i diritti di segreteria sono corrisposti agli enti o uffici pubblici in relazione a servizi o attività svolti dagli stessi e ricorda che possono essere denominati anche diritti di copia, di visura, di rogito e simili.
Richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1990, secondo cui i diritti di segreteria dovuti per attività compiute dall’ente pubblico nell’esercizio di funzioni di diritto pubblico hanno natura di tributi.
Ne deriva che anche le istanze di rimborso relative a versamenti erronei effettuati per attività certificative svolte in funzioni di diritto pubblico rientrano nella previsione di esenzione dall’imposta di bollo di cui all’articolo 5 della tabella allegato B del d.P.R. n. 642/1972.
Conclusione
La risoluzione conclude che:
- le istanze di rimborso del diritto annuale camerale erroneamente versato sono esenti da bollo, perché riferite a un’entrata di natura tributaria;
- le istanze di rimborso dei diritti di segreteria, quando connessi ad attività certificative svolte nell’ambito di funzioni di diritto pubblico e qualificabili come tributi, sono anch’esse esenti da bollo.
La risposta è resa ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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