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Risoluzione

Risoluzione n. 8 del 25/01/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i soggetti con perdita di entrambi gli arti superiori possono accedere alle agevolazioni auto previste dall’art. 30, comma 7, L. 388/2000 anche senza accertamento formale della gravità, se la certificazione pubblica attesta chiaramente tale pluriamputazione. Per gli invalidi di guerra è sufficiente anche la certificazione della commissione medica per le pensioni di guerra. Non basta invece la sola perdita funzionale degli arti: in quel caso serve una valutazione medica pubblica caso per caso.

Agevolazioni auto per disabili pluriamputati e documentazione medica valida

Agevolazioni per l’acquisto di autoveicoli per disabili pluriamputati

La risoluzione affronta l’ambito applicativo dell’art. 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che estende le agevolazioni per l’acquisto di autoveicoli previste dall’art. 8 della legge 2 dicembre 1997, n. 449 a specifiche categorie di disabili in situazione di particolare gravità, senza necessità di adattamento del veicolo. Il documento è centrato sul caso dei soggetti con perdita di entrambi gli arti superiori e sulla documentazione idonea a comprovare il diritto al beneficio.

Quesito posto dal contribuente

Il contribuente chiede se la disposizione agevolativa si applichi anche ai disabili affetti da "perdita di entrambi gli arti superiori", senza bisogno di un ulteriore accertamento della gravità dell’handicap. Chiede inoltre se gli invalidi di guerra pluriamputati agli arti superiori possano dimostrare la propria condizione con la documentazione medica pensionistica già in loro possesso.

Tesi prospettata dall’istante

Secondo il contribuente:

  • i pluriamputati costituirebbero una categoria autonoma di beneficiari, distinta dai soggetti con handicap psichico o mentale grave e dagli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
  • per i soggetti che abbiano perso entrambi gli arti superiori non sarebbe richiesto alcun accertamento specifico della gravità, perché tale requisito non è espressamente previsto dalla norma;
  • la documentazione medica pensionistica attestante la perdita di entrambi gli arti superiori sarebbe sufficiente per ottenere l’agevolazione;
  • per gli invalidi di guerra, la disciplina pensionistica che equipara perdita funzionale e perdita anatomica dell’arto dovrebbe valere anche ai fini dell’art. 30, comma 7, almeno per tali soggetti.

Quadro normativo richiamato

La risoluzione richiama:

  • l’art. 8 della legge 2 dicembre 1997, n. 449, relativo alle agevolazioni per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie;
  • l’art. 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che estende tali agevolazioni a soggetti con handicap psichico o mentale grave, a invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e ai pluriamputati, senza richiedere l’adattamento del veicolo;
  • l’art. 4 della legge n. 104/1992, in tema di accertamento dell’handicap grave da parte della commissione competente;
  • l’art. 105 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, relativo alle commissioni mediche per le pensioni di guerra.

Chiarimenti interpretativi dell’Agenzia

L’Agenzia conferma che l’art. 30, comma 7, estende le agevolazioni auto a determinate categorie di disabili in situazione di gravità, tra cui i pluriamputati, senza necessità di adattamento del veicolo. Richiama inoltre la circolare 11 maggio 2001, n. 46, secondo cui, per la categoria dei pluriamputati, l’handicap deve comunque comportare una limitazione permanente alla deambulazione.

La gravità è quindi il criterio che distingue:

  • i beneficiari dell’art. 8 della legge n. 449/1997, che ottengono l’agevolazione in presenza di adattamenti del veicolo;
  • i beneficiari dell’art. 30, comma 7, della legge n. 388/2000, che accedono al beneficio senza adattamento.

Certificazione sanitaria e prova della condizione

La risoluzione precisa che, secondo la circolare 11 maggio 2001, n. 46, la gravità della limitazione deve normalmente risultare dalla commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992, con indicazione di handicap grave derivante da patologie che comportano limitazione permanente della deambulazione.

Tuttavia, richiamando anche la circolare 15 luglio 1998, n. 186, l’Agenzia osserva che possono esistere patologie non direttamente collegate agli arti inferiori che producono comunque ridotte o impedite capacità motorie permanenti e quindi limitano la deambulazione. La stessa circolare ha inoltre chiarito che possono essere considerati soggetti con handicap anche coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento dell’invalidità da commissioni mediche pubbliche diverse da quella prevista dall’art. 4 della legge n. 104/1992.

Caso dei soggetti con perdita di entrambi gli arti superiori

Per i disabili che abbiano subito la perdita di entrambi gli arti superiori, l’Agenzia ritiene che il requisito della gravità sia insito nella patologia stessa. Di conseguenza, la gravità dell’handicap e la correlata limitazione permanente alla capacità di deambulazione sono considerate di immediata ed evidente deduzione, anche senza specifiche competenze mediche.

In tale ipotesi:

  • si può prescindere dall’accertamento formale della gravità da parte della commissione di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992;
  • il beneficio può essere riconosciuto anche sulla base di certificazione rilasciata da commissioni mediche pubbliche diverse, purché la certificazione indichi espressamente che la pluriamputazione consiste nell’assenza di entrambi gli arti superiori.

Invalidi di guerra pluriamputati

Per i pluriamputati agli arti superiori che siano vittime di guerra, la risoluzione ritiene sufficiente l’accertamento sanitario dell’handicap effettuato dalla commissione medica per le pensioni di guerra prevista dall’art. 105 del D.P.R. n. 915/1978.

Esclusione dei casi di sola perdita funzionale

La certificazione medica pensionistica non è invece ritenuta sufficiente quando attesti soltanto la perdita funzionale degli arti, senza perdita anatomica. In tali casi, infatti, il soggetto non rientra nella categoria dei pluriamputati, non avendo perso gli arti in senso fisico.

Per queste ipotesi, la qualificazione del soggetto può ricadere eventualmente:

  • negli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
  • nei disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

La valutazione di tali condizioni richiede però specifiche conoscenze mediche e deve essere effettuata, caso per caso, da una commissione medica pubblica.

Conclusione operativa

La risoluzione conclude che:

  • i disabili con perdita di entrambi gli arti superiori possono usufruire delle agevolazioni dell’art. 30, comma 7, della legge n. 388/2000;
  • per tali soggetti non è necessario il formale accertamento della gravità da parte della commissione ex art. 4 della legge n. 104/1992, se la documentazione pubblica attesta chiaramente la pluriamputazione;
  • per gli invalidi di guerra pluriamputati agli arti superiori è sufficiente la certificazione della commissione medica per le pensioni di guerra;
  • la sola perdita funzionale degli arti non è equiparabile alla pluriamputazione e richiede una diversa valutazione sanitaria pubblica.

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