Sentenza n. 321/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 2621 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2965/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 3957/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.11.2024, notificata il 19.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2622 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 3351/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 6228/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.12.2024, notificata il 18.12.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2631 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2936/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 3053/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.11.2024, notificata il 14.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2633 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 517/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 4688/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 21/02/2025, notificata il 05/03/2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2634 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 94/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 3342/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.01.2025, notificata il 05.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2635 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 1779/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 893/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 26.06.2024, notificata il 09.07.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2636 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2126/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 8151/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 11.09.2024, notificata il 13.09.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2645 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2273/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 7775/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.09.2024, notificata il 26.09.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2646 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 88/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 874/2024 del Tribunale di Vercelli Sezione Lavoro, pubblicata in data 25.02.2025, notificata il 12.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 3.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2647 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 3073/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1608/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 18.11.2024, notificata il 29.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 3.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2656 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 119/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 2436/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 16/01/2025, notificata il 22/01/2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2659 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 3112/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 4702/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, pubblicata in data 21.11.2024, notificata il 29.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 3.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2660 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 139/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1326/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.01.2025, notificata il 28.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2662 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2820/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 2235/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.11.2024 notificata il 14.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2663 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 3258/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 4840/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 06.12.2024, notificata il 13.12.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2664 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n.687/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 3834/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 13/03/2025, notificata il 26/03/2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2665 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2174/2024 , emessa nel giudizio R.G. n. 5639/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 13/09/2024, notificata il 21/10/2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2667 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 2787/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1320/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 30.10.2024, notificata il 08.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2675 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 453/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 3744/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.02.2025, notificata il 26.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2679 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 3312/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1150/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 11.12.2024, notificata il 18.12.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2680 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 3216/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 425/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.12.2024, notificata il 13.12.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2681 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 3234/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 5395/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 05.12.2024, notificata il 13.12.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2682 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 3315/2024 emessa nel giudizio R.G. n. 668/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 11/12/2024 notificata il 18/12/2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00 quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2685 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 376/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 4973/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 14.02.2024, notificata il 19.02.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 2696 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 392/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 374/2024 del Tribunale di Vercelli Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.09.2024, notificata il 09.10.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza del Ministero a sentenze passate in giudicato del Tribunale del lavoro che imponevano l'accredito sulla Carta elettronica del docente di somme comprese tra 1.000 e 3.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
Ventisei docenti hanno proposto separati ricorsi per ottenere l'esecuzione di altrettante sentenze passate in giudicato, pronunciate dalle sezioni lavoro dei Tribunali di Torino e Vercelli. Le sentenze avevano condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulle rispettive Carte elettroniche del docente somme nominali destinate alla formazione professionale, per importi variabili da 1.000 a 3.000 euro. I ricorrenti hanno dedotto l'omessa esecuzione dei giudicati. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'inottemperanza. Il TAR ha riunito i ricorsi, aventi identica motivazione e dispositivo, ai soli fini della trattazione e della redazione della decisione, mantenendo distinta la liquidazione delle spese per ciascun giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto tutte le domande di ottemperanza. Ha verificato che le sentenze azionate erano state prodotte in copia attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., notificate mediante PEC al Ministero presso il domicilio reale, e che era inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha inoltre rilevato l'assenza di contestazioni sull'omessa esecuzione dei giudicati. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire le sentenze e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. I ricorrenti devono comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di 800 euro di compensi professionali, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere i fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, nonché di adottare le misure necessarie in caso di persistente inadempimento.
art. 475 c.p.c.
La sentenza azionata in ottemperanza deve essere prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione è procedibile dopo l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa che si sia dichiarato antistatario.
art. 4, comma 1, DM 10 marzo 2014, n. 55
È richiamato per la dimidiazione dei parametri utilizzati per la liquidazione dei compensi professionali.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato è prodotto in copia conforme, è stato notificato all'amministrazione soccombente e, alla data del ricorso, è inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche.
- In presenza di un giudicato che impone all'amministrazione il pagamento di una somma determinata e dell'accertata o non contestata inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione entro un termine prefissato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare nell'attività esecutiva qualora l'amministrazione non adempia entro il termine assegnato, precisandone poteri e termine di intervento.
- La riunione di ricorsi seriali con identità di motivazione e dispositivo può essere disposta per ragioni organizzative e di economia processuale senza alterare l'autonomia delle singole decisioni né impedire la distinta liquidazione delle spese per ciascun giudizio.
- La difficoltà organizzativa dell'amministrazione nell'esecuzione materiale dei pagamenti può essere considerata nella liquidazione delle spese, ma non esclude né sospende l'obbligo di eseguire il giudicato entro il termine giudizialmente assegnato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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