Cassazione Penale, Ordinanza n. 00385/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le doglianze sulle attenuanti generiche e sulla pena erano già state affrontate dai giudici di merito con motivazione adeguata e non presentavano profili di illogicità o arbitrarietà. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
Il ricorrente censurava la sentenza della Corte d'appello di Catania nella parte in cui non aveva riconosciuto le attenuanti generiche e aveva determinato la pena in misura ritenuta eccessiva. Secondo la Corte di cassazione, tali doglianze erano inammissibili perché sostanzialmente reiterative di questioni già esaminate e respinte con motivazione congrua e corretta nel merito. Il diniego delle attenuanti generiche era stato fondato sulla personalità negativa dell'imputato, che aveva ammesso le proprie responsabilità solo nel corso del processo e risultava gravato da precedenti valorizzati ai fini della commisurazione della pena. La censura sulla pena mirava, inoltre, a ottenere una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, operazione non consentita in cassazione quando la determinazione della pena non sia frutto di arbitrio o manifesta illogicità.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo quando sia motivato in base alla personalità negativa dell'imputato e alla valorizzazione di precedenti penali rilevanti ai fini della pena.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante, manifestamente illogica o arbitraria; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura della personalità dell'imputato.
- La valutazione dei precedenti penali può essere utilizzata, anche se non integra recidiva, come indice della personalità e della scarsa capacità del soggetto di conformarsi alla legge ai fini della commisurazione della pena.
- In sede di legittimità è inammissibile la doglianza che chieda una nuova e diversa graduazione della pena quando la determinazione sanzionatoria del giudice di merito sia sorretta da motivazione congrua e non arbitraria.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso meramente reiterativi di censure già dedotte e disattese nei gradi di merito, se non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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