Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47093/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tre motivi: 1) nullità della sentenza impugnata per presunta inammissibilità a monte dell'atto di appello del pubblico ministero, ritenuto meramente rivalutativo e privo di censure specifiche; 2) nullità per omesso esame dei capi 2) e 3) (porto dell'arma e detenzione proiettili), non presenti nell'epigrafe della sentenza d'appello e male enunciati nell'appello; 3) vizio di motivazione/errata ricostruzione delle emergenze processuali e valutazione degli indizi (giustificazione del possesso della pistola a distanza di tempo, insufficiente identificazione dell'auto da parte della teste Agosto, criticità nel calcolo dei tempi, assenza di prova del movente di inimicizia, e contestazione della credibilità della teste).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che l'atto di appello del pubblico ministero contenesse censure specifiche e non fosse mera narrazione, dunque il motivo è infondato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato interesse, perché l'imputato in appello non è stato condannato per i reati relativi alle armi e quindi la loro presunta omissione è irrilevante rispetto alla situazione sostanziale del ricorrente. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato che il sindacato di legittimità non può riconsiderare la valutazione di merito degli indizi salvo controlli di logicità e correttezza giuridica della motivazione; la motivazione di merito è risultata coerente e non illogica nell'attribuire valore probatorio al possesso successivo dell'arma, alla circostanza del passaggio in auto e al movente. Conseguentemente il ricorso è respinto e Verrino è condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di parte civile (liquidazione da parte della Corte d'assise d'appello di Catanzaro / pagamento allo Stato se patrocinio a spese dello Stato).

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'estensione del ricorso e impone che il ricorso in Cassazione esponga i motivi entro i limiti previsti; citata per spiegare i limiti della deduzione dei motivi di ricorso presentati dall'imputato

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulla recidiva o sulla determinazione della pena (richiamata nella motivazione del calcolo della pena): utilizzata per indicare la riduzione/ determinazione della pena applicata nel conteggio della pena definitiva

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; la Corte lo applica per liquidare le spese a carico del ricorrente

  • art. 541, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna del soccombente al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili; la Corte lo applica nei confronti del ricorrente

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 82, 83 e 110

    Norme sul patrocinio a spese dello Stato e sulle modalità di liquidazione delle spese in favore dell'Erario; riferite alla procedura di liquidazione delle spese delle parti civili ammesse al gratuito patrocinio

Massime di principio

  • L'appello del pubblico ministero non deve essere una mera narrazione: è sufficiente che contenga censure puntuali al ragionamento del giudice di merito per essere ammissibile in Cassazione.
  • Una censura relativa a reati per i quali l'imputato non è stato condannato in grado d'appello può essere dichiarata inammissibile per mancanza di interesse, perché l'accoglimento non migliorerebbe la posizione pratica dell'impugnante.
  • In Cassazione il sindacato sulla valutazione della prova è molto limitato: non è consentita la riconsiderazione dei fatti o la rivalutazione degli indizi; il controllo si indirizza esclusivamente sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito.
  • Argomenti puramente congetturali o ricostruzioni alternative degli elementi probatori che non dimostrino illogicità o violazione di regole giuridiche non sono idonei a determinare l'annullamento per vizio di motivazione.
  • Se le parti civili sono ammesse al gratuito patrocinio, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di parte civile è disposta in favore dello Stato e la liquidazione concreta delle somme compete al giudice che ha emesso la sentenza passata in giudicato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.