Sentenza n. 638/2026 - Napoli, Sezione 1
per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Monte di Procida sull'istanza presentata in data 6.12.2017, come successivamente integrata, modificata, aggiornata e reiterata, dapprima in data 20.9.2018 e, successivamente, nelle date dell'11.11.2019, del 9.3.2020 e, da ultimo, del 31.7.2025, avente ad oggetto un progetto per l'affidamento, ai sensi dell'art. 183, co. 15, del d.lgs. n. 50 del 2016, di una concessione di lavori in project financing a iniziativa di soggetto privato per la realizzazione di nuovi loculi del cimitero; e per l'accertamento dell'obbligo di concludere il procedimento relativo alla medesima istanza, entro il termine da assegnarsi, mediante l'adozione di un provvedimento espresso e, comunque, di proseguire il relativo iter istruttorio sino alla conclusione del procedimento con un provvedimento espresso, con contestuale nomina di un Commissario ad acta per l'ipotesi di perdurante inerzia oltre il termine assegnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune sulle istanze volte alla conclusione del procedimento relativo a una proposta di finanza di progetto per la realizzazione di nuovi loculi del cimitero
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha chiesto la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulle istanze, presentate dal 2017 e reiterate da ultimo il 31 luglio 2025, con cui sollecitava la conclusione del procedimento avviato ai sensi dell'art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di una concessione di lavori in project financing a iniziativa privata. È stata domandata anche la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di adottare un provvedimento espresso, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Nel corso del giudizio il Comune ha dedotto l'improcedibilità, evidenziando di avere adottato la delibera di Giunta n. 170 del 3 novembre 2025, con cui ha revocato la precedente delibera n. 110/2020 recante la dichiarazione di pubblico interesse della proposta. La ricorrente, con memoria del 3 gennaio 2026, ha chiesto che fosse dichiarata l'improcedibilità del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La revoca della precedente dichiarazione di pubblico interesse ha eliminato l'utilità concreta conseguibile mediante la decisione sul silenzio, sicché la società non avrebbe più potuto ottenere il bene della vita perseguito. La stessa ricorrente ha espressamente dichiarato di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio. Il giudice ha ritenuto di dover conformare la pronuncia a tale dichiarazione, in applicazione del principio dispositivo, non potendo procedere d'ufficio nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese sono state poste a carico del Comune per soccombenza virtuale: l'amministrazione non aveva dato pronta risposta alle istanze e aveva revocato la dichiarazione di pubblico interesse soltanto dopo la proposizione del ricorso. Il TAR ha richiamato l'obbligo generale di concludere il procedimento previsto dall'art. 2 della l. 241/1990, posto a tutela della linearità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche nei casi in cui l'obbligo di provvedere derivi da ragioni di giustizia, equità, correttezza e buona amministrazione.
Norme richiamate
art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016
La proposta privata di finanza di progetto costituisce il procedimento amministrativo rispetto al quale la società ha chiesto la conclusione mediante provvedimento espresso.
art. 2 l. 241/1990
obbligo ex art. 2 della legge n. 241/90 di concludere il procedimento nel termine (ordinariamente fissato in 30 giorni)
L'amministrazione deve concludere il procedimento entro il termine previsto, a tutela della linearità dell'azione amministrativa e della trasparenza nei rapporti con gli amministrati; l'obbligo può sussistere anche quando non vi sia una specifica disposizione che tipizzi il potere del privato di presentare l'istanza, qualora ragioni di giustizia, equità, correttezza o buona amministrazione impongano una risposta.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato quale disposizione processuale applicabile alla definizione del giudizio in camera di consiglio.
Massime di principio
- La sopravvenuta eliminazione dell'utilità concreta perseguibile mediante un'azione avverso il silenzio determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nel processo amministrativo, quando la parte dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve adottare una pronuncia conforme a tale dichiarazione e non può procedere d'ufficio all'esame del merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- L'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso può sussistere anche in assenza di una specifica norma che tipizzi il potere del privato di presentare l'istanza, quando ragioni di giustizia, equità, correttezza o buona amministrazione determinino una legittima aspettativa del privato a conoscere la determinazione e le relative ragioni.
- La sopravvenuta improcedibilità del ricorso non impedisce la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando l'amministrazione abbia mantenuto l'inerzia e adottato il provvedimento sopravvenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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