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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10892/2023 del 24/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (struttura sanitaria)

La controversia

La controversia nasce dal ritardato pagamento, da parte dell’azienda sanitaria, di prestazioni sanitarie erogate da una casa di cura accreditata negli anni dal 2003 al 2008. La struttura sanitaria ha chiesto il pagamento degli interessi moratori maturati per i ritardi, sostenendo che un accordo collegato alla cessione dei crediti mediante factoring non avesse comportato una rinuncia agli interessi per i crediti non già azionati in giudizio, oppure che, in subordine, la clausola/accordo fosse nullo ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 231/2002 nella parte in cui escludeva o limitava il diritto agli interessi moratori. La Corte d’appello aveva accolto la domanda della casa di cura, riconoscendole interessi al tasso Euribor + 1,4% per euro 922.292,74. In cassazione l’azienda sanitaria ha proposto quattro motivi: 1) violazione dei criteri di interpretazione del contratto e degli atti unilaterali, sostenendo che la Corte d’appello avesse mal letto il contenuto degli atti e delle rinunce; 2) violazione delle regole sulla conclusione del contratto, deducendo che, anche qualificando la delibera come proposta e la dichiarazione come accettazione, mancava corrispondenza tra proposta e accettazione; 3) violazione delle norme sulla natura e sugli effetti della rinuncia, affermando che la dichiarazione della casa di cura integrasse una rinuncia sostanziale agli interessi; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la dichiarazione di rinuncia del 16 novembre 2009. La resistente, con ricorso incidentale, ha invece denunciato la violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 231/2002 e dei principi in tema di nullità speciali e abuso del diritto, sostenendo che, se interpretato nel senso dell’azienda sanitaria, l’accordo sarebbe stato nullo perché gravemente iniquo e volto a imporre la rinuncia agli interessi moratori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell’azienda sanitaria sia il ricorso incidentale della casa di cura. Ha ritenuto infondato il ricorso incidentale, affermando che l’art. 7 del d.lgs. n. 231/2002, nel testo applicabile, non incide sulla validità di un accordo transattivo formalizzato in un momento successivo alla transazione commerciale e con cui le parti hanno liberamente regolato la previsione e la determinazione degli interessi, mediante reciproche concessioni. Ha poi dichiarato inammissibili i primi tre motivi del ricorso principale: per difetto di autosufficienza, poiché non erano stati trascritti integralmente gli atti negoziali rilevanti; e perché la censura riguardava in realtà una diversa interpretazione del contratto, non sindacabile in cassazione come terzo grado di merito. Ha infine respinto il quarto motivo, osservando che la Corte d’appello aveva effettivamente esaminato anche la dichiarazione del 16 novembre 2009, e che la doglianza, sotto la veste del vizio motivazionale, mirava solo a contestare l’interpretazione degli atti. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. n. 231/2002

    Nel testo precedente e in quello successivo alle modifiche del 2012, la norma è letta come limite all’autonomia negoziale sulle conseguenze del ritardo nei pagamenti, ma non come ostativa alla validità di un accordo transattivo successivo alla transazione commerciale, con cui il creditore disponga liberamente degli interessi già maturati, purché il consenso sia effettivamente libero.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Le censure sull’erronea interpretazione della disciplina sostanziale e del contratto sono state ritenute, per i primi motivi, non scrutinabili nei termini prospettati o infondate.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per contestare la mera interpretazione di atti negoziali.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve consentire il controllo immediato degli atti e documenti rilevanti; in mancanza della trascrizione o riproduzione delle clausole negoziali, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • artt. 1362 e segg. c.c.

    L’interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice di merito e in cassazione può essere sindacata solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non per contrapporre una diversa lettura del testo.

  • art. 1324 c.c.

    I criteri di interpretazione del contratto sono applicabili anche agli atti unilaterali negoziali.

  • art. 1326 c.c.

    È richiamata dalla ricorrente per sostenere l’assenza di corrispondenza tra proposta e accettazione, ma la censura è stata comunque dichiarata inammissibile nel contesto complessivo.

  • art. 1334 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla natura della rinuncia, senza accoglimento della doglianza.

  • d.lgs. n. 192/2012

    È richiamato come riforma che ha esplicitato la nullità della clausola di esclusione degli interessi di mora e la presunzione di grave iniquità della clausola che li esclude.

  • direttiva 2011/7/UE

    È valorizzata per interpretare la disciplina sugli interessi di mora nelle transazioni commerciali, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di giustizia.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato nel dispositivo per il regime del contributo unificato, ma il testo fornito è tronco e non consente ulteriori dettagli.

Massime di principio

  • Nei giudizi di legittimità, la denuncia di violazione dei canoni ermeneutici del contratto è ammissibile solo se il ricorso indica con precisione il contenuto delle clausole rilevanti; in difetto, opera il principio di autosufficienza e la censura è inammissibile.
  • L’interpretazione degli atti di autonomia privata è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito: in cassazione non è consentito proporre una diversa lettura del testo, salvo violazione dei canoni legali di interpretazione o motivazione del tutto illogica.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per contestare la valutazione interpretativa di una clausola o di una dichiarazione negoziale.
  • La disciplina sugli interessi moratori nelle transazioni commerciali limita l’autonomia contrattuale nella fase genetica del rapporto, ma non impedisce che, successivamente alla maturazione del credito e degli interessi, il creditore rinunci liberamente a quanto dovutogli, purché il consenso sia effettivamente libero e non condizionato da un abuso del debitore.
  • Una clausola o un accordo che escluda gli interessi di mora può essere scrutinato alla luce della grave iniquità, ma tale controllo non travolge automaticamente un successivo accordo transattivo con cui le parti regolino in via transattiva e libera i reciproci rapporti economici già insorti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazioneConto corrente
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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