Cassazione Civile, Ordinanza n. 01280/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietarie)
La controversia
Una società aveva impugnato la decisione della Corte d'appello che aveva confermato la sentenza di primo grado favorevole a tre attrici, le quali erano state dichiarate proprietarie per usucapione di una porzione di terreno di circa 348 mq individuata in una particella catastale del Comune di Monterotondo. In Cassazione la società ha proposto ricorso affidato a tre motivi, ma dalla decisione emerge che il giudizio si è arrestato per una questione preliminare di rito: la Corte ha rilevato l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito tempestivo della copia della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione. I controricorrenti avevano depositato tardivamente, oltre il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso, la copia della sentenza notificata via PEC al difensore della società nel giudizio di merito. La Corte ha inoltre chiarito che tale notifica via PEC, pur non eseguita secondo le forme richiamate dalla legge speciale, era comunque idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, trattandosi al più di irregolarità sanata per raggiungimento dello scopo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse stata notificata alla parte ricorrente il 22 giugno 2022 via PEC al difensore domiciliatario, con conseguente decorrenza del termine breve di 60 giorni per proporre ricorso. Poiché il ricorso è stato notificato solo il 23 gennaio 2023, esso risultava tardivo. Inoltre, la copia della sentenza con la prova della notifica è stata depositata dai controricorrenti, ma oltre il termine utile previsto per sanare il difetto ex art. 372 c.p.c. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
mancato deposito tempestivo della copia della sentenza impugnata notificata
Il deposito della sentenza impugnata con la relata di notificazione è necessario ai fini dell'ammissibilità/procedibilità del ricorso; se manca tempestivamente, il ricorso è improcedibile.
art. 325, comma 2, c.p.c.
La notifica della sentenza impugnata fa decorrere il termine breve per proporre impugnazione.
art. 372 c.p.c.
depositata tempestivamente dalle controricorrenti
La prova della notificazione della sentenza può essere depositata in cassazione, ma solo entro il termine di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c.; oltre tale termine non sana il vizio.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto/improcedibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
L. n. 53 del 1994, art. 9
La notifica della sentenza via PEC non eseguita secondo la forma indicata è stata considerata mera irregolarità, non inesistenza, idonea a far decorrere il termine breve se la sentenza è comunque conosciuta integralmente dal destinatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancata tempestiva produzione della sentenza impugnata munita della relata di notificazione determina improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio.
- La sanatoria del difetto di deposito della sentenza notificata è possibile solo mediante il deposito della relata di notifica ai sensi dell'art. 372 c.p.c. entro il termine previsto per il deposito del ricorso; il deposito tardivo non evita l'improcedibilità.
- La notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC al difensore domiciliatario, anche se eseguita con modalità non pienamente rituali, non è inesistente quando consente la piena conoscenza del provvedimento e quindi fa decorrere il termine breve per impugnare.
- Il superamento del termine breve ex art. 325 c.p.c. rende tardivo il ricorso per cassazione, con conseguente improcedibilità.
- La declaratoria di improcedibilità comporta la condanna della parte ricorrente alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
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