Sentenza n. 3407/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del silenzio formatosi ai sensi dell'art. 25, c. 4, L. 241/1990, sull'istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 in data 19/06/2025 a mezzo PEC dai ricorrenti al Comune odierno resistente, per aver accesso a tutta la documentazione meglio indicata nell'istanza medesima con particolare riferimento ai presunti titoli edilizi (SCIA o diverso provvedimento autorizzativo) in base ai quali le odierne controinteressate avrebbero realizzato l'edificazione di nuova costruzione in sopraelevazione insistente sulla terrazza dell'immobile ubicato in Guidonia Montecelio, alla Via F. Cecconi n. 27, confinante con quello di proprietà dei ricorrenti, nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti e per la condanna del Comune di Guidonia Montecelio in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore all’esibizione integrale, ex art. 116 c.p.a., della documentazione richiesta; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4 novembre 2025: - della nota prot. n. 0097252 del 18/09/2025 del Comune resistente avente per oggetto “Riscontro nota prot. 96558 del 17/09/2025 con oggetto “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 per conto di Angela Carmela Campanale, Simonetta Costanzo e Gianfranco Costanzo – Ricorso ex art. 116 c.p.a.” e dei provvedimenti presupposti ivi richiamati: Delibera di Giunta n. 105 del 16.11.2021 e successiva Determina Dirigenziale n. 61 del 27.11.2021 istitutivi dello “Sportello Unico dell’Edilizia”, tramite il Portale telematico “Urbanistica On-Line”, laddove interpretati quali rigetto/declaratoria di irricevibilità dell’istanza di accesso oggetto del presente ricorso; - ove occorrer possa del silenzio eventualmente formatosi ai sensi dell’art. 25, c. 4, L. 241/1990, sulla medesima istanza di accesso ex artt. 22 e ss. L. 241/1990 poi anche reiterata a mezzo PEC dai ricorrenti al Comune odierno resistente dal momento in cui l’Ufficio comunale competente dichiara di averne avuto conoscenza per la prima volta (data notifica ricorso 17/09/2025 – data formazione silenzio rigetto 18/10/2025); - nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di accesso documentale e, con motivi aggiunti, nota comunale ritenuta ostativa all'accesso
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il silenzio formatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. 241/1990 su un'istanza di accesso documentale, diretta a ottenere la documentazione relativa ai presunti titoli edilizi e agli altri atti concernenti una nuova costruzione in sopraelevazione realizzata sull'immobile confinante. Hanno inoltre proposto motivi aggiunti contro la nota comunale del 18 settembre 2025 e gli atti presupposti, nella parte in cui fossero interpretati come rigetto o declaratoria di irricevibilità dell'istanza, nonché contro l'eventuale ulteriore silenzio-rigetto formatosi dopo la conoscenza dell'istanza da parte dell'ufficio comunale. Nel corso del giudizio, il Comune ha consentito l'accesso alla documentazione richiesta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto che l'Amministrazione, nelle more del giudizio, aveva integralmente concesso l'accesso alla documentazione oggetto della domanda ostensiva. Il Collegio ha compensato le spese di lite, ritenendo sussistenti giustificati motivi: la nota comunale del 18 settembre 2025 non si era limitata a rilevare l'erronea individuazione del recapito per l'inoltro dell'istanza, ma aveva rappresentato che l'Amministrazione ne aveva avuto conoscenza soltanto con la notificazione del ricorso; inoltre, il Comune aveva poi integralmente evaso l'istanza una volta trasmessa all'indirizzo dello S.U.A.P.
Norme richiamate
art. 25, comma 4, l. 241/1990
silenzio formatosi ai sensi dell'art. 25, c. 4, L. 241/1990
La disposizione è richiamata quale base dell'impugnazione del silenzio sull'istanza di accesso documentale.
artt. 22 e ss. l. 241/1990
istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990
Le disposizioni costituiscono il fondamento della pretesa di accesso alla documentazione edilizia richiesta.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La norma è applicata perché, nelle more del giudizio, l'Amministrazione ha soddisfatto integralmente la pretesa ostensiva, determinando la cessazione della materia del contendere.
art. 116 c.p.a.
condanna ... all’esibizione integrale, ex art. 116 c.p.a., della documentazione richiesta
La disposizione è richiamata quale rito e fondamento della domanda giudiziale di accesso.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avente a oggetto il silenzio o il diniego di accesso documentale, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa ostensiva mediante la messa a disposizione della documentazione richiesta, viene meno l'interesse alla decisione e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La compensazione delle spese in un giudizio di accesso può essere giustificata quando l'amministrazione abbia inizialmente rappresentato di non aver ricevuto o conosciuto l'istanza per un errore nell'individuazione del recapito e abbia successivamente evaso integralmente la richiesta dopo averne ricevuto conoscenza tramite il giudizio o mediante la trasmissione all'ufficio competente.
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