Cassazione Penale, Sentenza n. 17306/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto sette motivi: 1) violazione dell'art. 63 c.p.p. e vizio di motivazione sull'utilizzabilità delle dichiarazioni di Ovidio Borin e sull'origine illecita del credito contestato (capo 13); 2) vizio di motivazione e genericità sull'aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1 (metodo mafioso e agevolazione) in relazione al capo 13; 3) carenza probatoria e motivazionale sulla sussistenza delle condotte minacciose/violente e del coinvolgimento di Sorrentino in relazione al capo 14; 4) mancata prova del collegamento dell'operazione con interessi di associazione mafiosa (aggravante art. 416‑bis.1) per il capo 14; 5) criticità e contraddittorietà della ricostruzione del reato associativo (capo 1) e della sua presunta novità/omogeneità; 6) difetti probatori relativi alla posizione soggettiva del ricorrente nel sodalizio; 7) carenza motivazionale sulle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.), anche alla luce dell'allontanamento del ricorrente dal gruppo Senese.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi ritenendoli inammissibili o infondati (in particolare i motivi 1, 2, 5 e 6 sono stati rigettati: il Tribunale di Milano ha correttamente valutato le dichiarazioni di Borin alla luce della giurisprudenza sull'art. 63 c.p.p. e ha dato adeguata motivazione sulla sussistenza degli elementi indiziari per i capi relativi all'estorsione e all'associazione). Il terzo motivo (capo 14) è stato invece ritenuto fondato: la Corte ha rilevato carenze nella ricostruzione dell'origine del credito e nell'attribuzione a Sorrentino di un ruolo estorsivo, con conseguente annullamento e rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al capo 14; per effetto di questo accoglimento è stato assorbito il quarto motivo relativo all'aggravante art. 416‑bis.1 connessa al capo 14. Infine il settimo motivo sulle esigenze cautelari è stato ritenuto fondato: il Tribunale non ha adeguatamente valutato il dato dell'allontanamento del ricorrente dal gruppo Senese ai fini della persistenza delle esigenze cautelari, con conseguente rilievo favorevole al ricorrente su profili cautelari relativi ai capi 1) e 13).
Norme richiamate
art. 63 cod. proc. pen.
La Corte richiama l'orientamento secondo cui l'inutilizzabilità 'erga omnes' delle dichiarazioni raccolte senza le garanzie difensive richiede che, al momento dell'escussione, sussistano precisi indizi di reità a carico del dichiarante; sospetti o mere ipotesi non bastano per trasformare la qualifica processuale del dichiarante in imputato o persona sottoposta a indagine.
art. 416‑bis, comma 1 cod. pen.
L'aggravante per l'uso del metodo mafioso opera quando l'azione evoca la contiguità ad una associazione mafiosa al fine di creare nella vittima una condizione di assoggettamento; è necessario valutare sia il metodo (modalità intimidatorie, violenza, evocazione della mafia) sia la concreta agevolazione dell'associazione.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Nel valutare le esigenze cautelari il giudice deve considerare anche circostanze emergenti dal compendio indiziario che possano ridurre o escludere la persistenza delle esigenze; l'allontanamento del soggetto dal gruppo di riferimento può essere significativo e va adeguatamente ponderato nella motivazione.
Massime di principio
- Dichiarazioni rese senza assistenza difensiva possono essere escluse solo se, al momento dell'audizione, risultavano già precisi indizi di reità a carico del dichiarante (non bastano sospetti o mere connessioni pregresse).
- Per riconoscere l'aggravante del metodo mafioso è necessario dimostrare non solo l'uso di espressioni minacciose o violenza, ma anche che la vittima abbia percepito la contiguità a un gruppo mafioso e che la condotta sia funzionale a creare assoggettamento; valutazioni generiche o apodittiche sono insufficienti.
- La qualificazione di una richiesta come estorsiva richiede un adeguato compendio indiziario sulla natura del credito, sulle modalità di riscossione (intervento di terzi, violenza, richieste di somme superiori al dovuto) e sul ruolo effettivo di ciascun partecipante; in assenza di tali elementi la condotta può essere ricondotta al semplice esercizio di un credito.
- La configurabilità di un'associazione mafiosa, anche complessa e derivata da più gruppi, richiede una valutazione d'insieme di elementi organizzativi, di ruoli, di affectio societatis, e di una capacità intimidatoria percepita sul territorio; singoli indizi isolati sono insufficienti se non inseriti in un quadro unitario.
- In sede cautelare il giudice deve confrontarsi esplicitamente con elementi che possano ridurre le esigenze cautelari (es. allontanamenti o rotture interne al gruppo): omettere tali considerazioni può comportare l'annullamento della misura cautelare per carenza motivazionale.
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