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Sentenza

Sentenza n. 3053/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento “del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Sant’Antonio Abate sull’istanza presentata dalla sig.ra Sicignano Carmela in data 07/04/2025, prot. n. 0012315/2025, avente ad oggetto la richiesta di fissazione/adozione del regolamento attuativo per la definizione dei criteri di assegnazione degli immobili destinati ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale nonché di assegnazione dell’immobile sito in Sant’Antonio Abate (NA), alla via Nocera n. 226/B, già oggetto di ordine di demolizione provvedimento RE.SA. n. 128/2008 e acquisito al patrimonio comunale ex art. 31 D.P.R. 380/2001, ai sensi delle Delibere del Consiglio Comunale n. 34/2018 e n. 18/2019 nonché della L.R. Campania 5/2013, art. 1, comma 65.”

Giustizia amministrativa202505238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sull'istanza di adozione del regolamento attuativo per l'assegnazione di immobili destinati ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale e di assegnazione di uno specifico immobile acquisito al patrimonio comunale

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Comune sull'istanza del 7 aprile 2025, con la quale aveva chiesto la fissazione o adozione del regolamento attuativo sui criteri di assegnazione degli immobili destinati ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale e l'assegnazione dell'immobile sito in Sant'Antonio Abate, già oggetto di ordine di demolizione e acquisito al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, l'irricevibilità o improcedibilità del ricorso per irregolarità del deposito: il primo messaggio di notificazione dell'8 ottobre 2025 non conteneva alcun allegato e, quindi, non integrava una notificazione perfezionata; il ricorso era stato tuttavia depositato il 13 ottobre 2025. La successiva notificazione completa del ricorso e degli allegati, effettuata il 16 ottobre 2025, non era stata seguita da un nuovo deposito. Il Comune ha inoltre dedotto la tardività e il difetto di interesse, nonché l'infondatezza nel merito, richiamando l'imminente demolizione dell'immobile nell'ambito della procedura RE.S.A. n. 128/2008.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione di rito e ha dichiarato il ricorso irricevibile. Ha ritenuto che il messaggio dell'8 ottobre 2025, privo del ricorso e degli altri allegati, non costituisse una notificazione perfezionata. Di conseguenza, il deposito del 13 ottobre 2025 era anteriore alla notificazione effettiva. La notificazione completa del 16 ottobre 2025 avrebbe imposto un nuovo deposito del ricorso nel termine previsto dall'art. 45 c.p.a.; tale adempimento non è stato eseguito. Il giudice ha richiamato la regola secondo cui il deposito del ricorso presuppone la preventiva notificazione, salvo la facoltà di deposito anticipato prevista dall'art. 45, comma 2, c.p.a., subordinata alla successiva produzione della prova del perfezionamento della notificazione anche per il destinatario. È stata inoltre esclusa la possibilità di instaurare validamente il processo amministrativo mediante deposito di una mera velina. Le ulteriori questioni di tardività, difetto di interesse e merito non sono state esaminate. Le spese sono state integralmente compensate per motivi di equità, mentre il contributo unificato è rimasto definitivamente a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.a.

    1. Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario. 2. È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell’atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante. 3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova le domande introdotte con l’atto non possono essere esaminate.

    Il deposito del ricorso deve seguire la notificazione, salvo il deposito anticipato consentito dal comma 2, che richiede la successiva prova del perfezionamento della notificazione anche per il destinatario. Se la notificazione completa interviene successivamente a un deposito effettuato in relazione a un messaggio privo degli allegati essenziali, occorre un nuovo deposito del ricorso.

  • art. 36 regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054

    Il termine per il deposito del ricorso è perentorio secondo il richiamo operato dalla giurisprudenza condivisa dal TAR.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La disposizione è richiamata quale base dell'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile abusivo, ma non è stata oggetto di esame sostanziale in ragione della declaratoria di irricevibilità.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il deposito del ricorso soggetto a preventiva notificazione presuppone il perfezionamento della notificazione; il deposito effettuato prima della notificazione non produce effetti utili, salvo la facoltà di deposito anticipato prevista dall'art. 45, comma 2, c.p.a.
  • Quando la parte deposita anticipatamente il ricorso, deve successivamente depositare la documentazione comprovante il perfezionamento della notificazione anche per il destinatario; in mancanza, le domande introdotte con l'atto non possono essere esaminate.
  • Una comunicazione telematica di notificazione priva del ricorso e degli allegati necessari non integra una notificazione perfezionata dell'atto processuale. Se la notificazione completa viene eseguita successivamente, il ricorso deve essere nuovamente depositato nel rispetto dell'art. 45 c.p.a.
  • Nel processo amministrativo non è ammessa l'instaurazione del giudizio mediante deposito di una mera velina, ossia di una copia o di un atto depositato senza che sia stata validamente eseguita la notificazione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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