Risoluzione n. 95 del 3/04/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’istanza di rimborso di un tributo locale indebitamente trattenuto è esente da bollo e che anche la quietanza rilasciata al momento del rimborso non è soggetta a imposta di bollo.
Imposta di bollo sulla quietanza per rimborso di tributi locali indebitamente trattenuti
Imposta di bollo su istanza di rimborso e quietanza per tributi locali
La risoluzione n. 95/E del 3 aprile 2009 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso affronta il trattamento dell’imposta di bollo nel caso di restituzione di somme indebitamente trattenute relative a tributi locali, come la tassa di smaltimento rifiuti. Il documento chiarisce se, in tali ipotesi, debba essere addebitata ai contribuenti l’imposta di bollo sulla quietanza rilasciata al momento del rimborso.
Quadro normativo richiamato
La risoluzione richiama innanzitutto l’articolo 13 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 1,81 per ogni esemplare per:
- fatture, note, conti e documenti simili recanti addebitamenti o accreditamenti, anche se non sottoscritti, purché spediti o consegnati anche tramite terzi;
- ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di un’obbligazione pecuniaria.
Viene inoltre richiamata la nota 2, lettera b), del medesimo articolo 13, secondo cui l’imposta non è dovuta per la quietanza o ricevuta apposta su documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti.
Esenzione per le istanze di rimborso
La risoluzione evidenzia che l’articolo 5, comma 5, della tabella allegata al DPR n. 642 del 1972, relativa agli atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo, esenta espressamente:
- le istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo;
- i documenti allegati a tali istanze.
Sulla base di tale previsione, l’Amministrazione ritiene che l’istanza di rimborso di un tributo locale indebitamente trattenuto sia esente dall’imposta di bollo.
Trattamento della quietanza al momento del rimborso
In coerenza con il quadro normativo richiamato, la risoluzione conclude che anche la quietanza emessa all’atto del rimborso non va assoggettata all’imposta di bollo. Il chiarimento si fonda sull’articolo 13, nota 2, lettera b), della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972.
Indicazioni operative
La risoluzione si chiude precisando che le Direzioni regionali devono vigilare affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati siano puntualmente osservati dagli uffici.
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