Sentenza del 26/05/2023 n. 14790 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello della Regione confermando l'applicazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) anche al rifornimento per natanti. In cassazione la contribuente deduceva (i) che l'espressione "benzina per autotrazione" va intesa, per lettera e per contesto normativo, come riferita alla trazione di autoveicoli e non ai carburanti per navigazione; e (ii) che la Regione non era titolata ad effettuare l'accertamento, spettando tale potere ad uffici tecnici di finanza. La Corte di cassazione ha invece ritenuto decisivo il profilo di incompatibilità della norma regionale con il diritto dell'Unione (direttiva 2008/118/CE): l'imposta regionale non persegue una "finalità specifica" distinta dalla mera contribuzione al bilancio e quindi è incompatibile con la disciplina comunitaria delle accise, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (ex multis C-255/20). Il secondo motivo è stato assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata della CTR e, decidendo la causa nel merito, ha accolto il ricorso originario della contribuente. Le spese sono compensate tra le parti. La Corte ha richiamato il principio della efficacia diretta della direttiva 2008/118/CE, l'obbligo del giudice nazionale di disapplicare le disposizioni interne contrastanti e la giurisprudenza CJEU (C-255/20) secondo cui una imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione non ha finalità specifica quando il suo gettito è destinato genericamente al bilancio degli enti territoriali.
Norme richiamate
D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, art. 17
Le regioni a statuto ordinario hanno facoltà di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva, in misura non eccedente lire 30 al litro.
Norma nazionale che ha consentito alle regioni di istituire l'IRBA; la Corte nazionale ne riconosce l'esistenza ma ne verifica la compatibilità con il diritto UE.
Legge regionale Campania 24 dicembre 2003, n. 28, art. 3
Norma regionale che ha istituito l'IRBA in Campania; oggetto della disapplicazione per incompatibilità con la direttiva UE.
Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, art. 1, par. 2
Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purchè tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni.
La direttiva consente imposte supplementari solo se perseguono una 'finalità specifica' non meramente di bilancio e sono conformi alle norme UE; la Corte di Giustizia ha interpretato la disposizione restrittivamente e la Corte di cassazione l'ha applicata direttamente per disapplicare la normativa regionale incompatibile.
Causa C-255/20 (Corte di Giustizia UE, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)
Giurisprudenza CJEU che ha stabilito che un'imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione non costituisce 'finalità specifica' quando il gettito è destinato genericamente al bilancio degli enti territoriali; principio decisivo per la disapplicazione della normativa regionale.
L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 628
Le disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione ... sono abrogate. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.
Abrogazione normativa a livello nazionale che sopprime l'IRBA, ma lascia salvi gli effetti per obbligazioni già maturate; la Corte ha comunque applicato il diritto UE al rapporto impositivo anteriore all'abrogazione.
Legge regionale Campania 29 giugno 2021, n. 5, art. 54
A decorrere dal periodo d'imposta 2021 è soppressa l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.
Soppressione regionale della stessa imposta, con effetto non retroattivo sulle obbligazioni già sorte; non impedisce però l'accertamento della incompatibilità della disciplina passata con il diritto UE.
Legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 6 (legge di delega)
Norma di delega che ha originato la facoltà attribuita alle regioni; richiamata dalla Corte per sottolineare che la delega non prevedeva una finalità specifica che giustificasse imposte sui prodotti sottoposti ad accisa.
Massime di principio
- Una imposta regionale su prodotti soggetti ad accisa è compatibile con il diritto UE solo se persegue una "finalità specifica" distinta da una mera contribuzione generica al bilancio; in mancanza di tale nesso la norma va disapplicata.
- La direttiva 2008/118/CE ha efficacia diretta e i giudici nazionali devono verificare d'ufficio la conformità delle norme interne al diritto UE, disapplicando quelle contrastanti anche se non eccepite dalle parti.
- La soppressione legislativa successiva dell'imposta non impedisce l'applicazione del diritto UE ai rapporti anteriori: gli obblighi tributari già sorti restano salvi, ma la compatibilità normativa va comunque valutata per il periodo di vigenza.
- Nelle controversie su tributi che incidono su materie armonizzate dall'UE è cruciale richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia (es. C-255/20) per determinare se l'imposta perseguiva un vero scopo specifico.
- Questioni di competenza (chi può accertare) possono essere rilevanti, ma possono risultare assorbite se il profilo di incompatibilità europea decide la controversia; tuttavia vanno valutate separatamente se l'esito comunitario non risolve la controversia.
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