Cassazione Civile, Ordinanza n. 34539/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di una società e dei due soci separati avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2009, contestando maggiori ricavi alla società e maggiori redditi di partecipazione ai soci, con conseguente recupero di IRAP, IVA e imposte personali, oltre sanzioni. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi e i giudici di merito li avevano annullati ritenendo violato l'art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000, ossia il termine dilatorio di sessanta giorni prima dell'emissione dell'avviso. In cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, in combinato con gli artt. 33 d.P.R. n. 600/1973 e 52 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che il termine non era applicabile perché si trattava di accertamento "a tavolino", svolto presso l'Ufficio sulla base di dati e chiarimenti acquisiti senza accesso nei locali del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretta la censura secondo cui il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 opera soltanto in caso di accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, non anche negli accertamenti svolti in Ufficio sulla base di elementi acquisiti documentalmente o mediante contraddittorio informale. Poiché nella vicenda non vi era stato alcun accesso presso i locali della società o dei soci, ma solo un contraddittorio in sede di accertamento induttivo, non sussisteva l'obbligo di attendere il termine dilatorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
termine dilatorio di sessanta giorni
Il termine di sessanta giorni prima dell'emissione dell'avviso di accertamento non si applica agli accertamenti a tavolino, ma solo quando l'atto segua accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente.
art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in combinazione con lo Statuto del contribuente per l'attività di accertamento; non introduce, nel caso concreto, un obbligo generale di contraddittorio anticipato tale da imporre il termine dilatorio negli accertamenti a tavolino.
art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato quale norma che disciplina accessi e verifiche IVA; la Corte lo usa per distinguere i controlli presso il contribuente dagli accertamenti svolti in Ufficio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Norme processuali richiamate per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente per l'emissione dell'avviso di accertamento opera soltanto quando l'attività istruttoria sia stata svolta mediante accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente.
- Negli accertamenti cd. a tavolino, basati su dati acquisiti dall'Amministrazione presso i propri uffici o su elementi documentali già disponibili, non esiste un principio generale che imponga il contraddittorio endoprocedimentale come condizione di validità dell'atto.
- La mera instaurazione di un contraddittorio informale o su invito dell'Ufficio non è equiparabile all'accesso ispettivo nei locali del contribuente e non fa scattare automaticamente il termine di 60 giorni.
- Per i tributi non armonizzati, l'eventuale emissione anticipata dell'avviso rispetto al termine di cui all'art. 12, comma 7, non determina di per sé la nullità dell'atto quando manchi un accesso presso la sede del contribuente.
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