Sentenza n. 419/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'ottemperanza dell’ordinanza di assegnazione emessa l’1 febbraio 2022 del Tribunale di Paola nella procedura esecutiva mobiliare n. 305/2021 RG.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Paola, divenuta definitivamente esecutiva, con cui erano state assegnate somme dovute dal Comune a un debitore esecutato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori procedenti)
Prevale il privato
La controversia
I creditori hanno agito in ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo l'inadempimento del Comune all'obbligo di pagare le somme assegnate con l'ordinanza del Tribunale di Paola dell'1 febbraio 2022. L'ordinanza, notificata il 18 febbraio 2022 e non opposta, era divenuta definitivamente esecutiva. È stata inoltre proposta domanda di condanna al pagamento della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per il ritardo successivo all'ordine giudiziale di pagamento. Il Comune non si è costituito e non ha fornito prova dell'avvenuta esecuzione, nemmeno parziale, dell'ordinanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'obbligo del Comune di Cleto di dare integrale esecuzione, detratto quanto eventualmente già pagato, all'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Paola mediante il pagamento delle somme ivi indicate. Ha assegnato all'amministrazione il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora, ritenendola ammissibile pure nell'ottemperanza di decisioni di condanna al pagamento di somme di denaro, e l'ha determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, a decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta. Per l'eventuale inerzia successiva, ha nominato quale commissario ad acta il Segretario comunale di Aiello Calabro, con facoltà di delega, stabilendo che intervenga entro 90 giorni dall'istanza dei creditori dopo la scadenza del termine assegnato. Il compenso del commissario sarà posto a carico dell'amministrazione inadempiente. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.286,00, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali. Nel dispositivo è indicato il Comune di Aiello Calabro quale condannato alle spese, benché il soggetto intimato e destinatario dell'ordine di pagamento sia il Comune di Cleto.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione integrale di una decisione giurisdizionale passata in giudicato o comunque esecutiva; nel caso concreto il Comune è stato obbligato a pagare le somme assegnate dal giudice dell'esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di determinare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; la penalità è stata ritenuta ammissibile anche per decisioni di condanna al pagamento di somme di denaro e determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
art. 1, comma 781, l. n. 208/2015
È richiamato quale disposizione che ha novellato l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con riferimento all'applicabilità della penalità di mora anche alle condanne pecuniarie.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando una pubblica amministrazione non dimostri di aver integralmente adempiuto a una decisione giurisdizionale definitiva ed esecutiva che impone il pagamento di somme di denaro; l'adempimento deve essere verificato al netto degli importi eventualmente già corrisposti.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche per l'esecuzione di decisioni giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di denaro.
- In assenza di cause ostative o di iniquità, la penalità di mora può essere determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, in aggiunta agli interessi legali dovuti sulla sorte capitale in forza della decisione da eseguire.
- La penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e continua fino all'adempimento spontaneo dell'amministrazione oppure, in caso di ulteriore inerzia, fino all'insediamento del commissario ad acta.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di provvedere su istanza dell'interessato dopo la scadenza del termine, ponendo il relativo compenso a carico dell'amministrazione inadempiente.
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