Sentenza del 08/04/2015 n. 2077 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Impugnazione della cartella di pagamento per vizi propri - Notifica della cartella di pagamento mediante invio di raccomandata - Sottoscrizione della cartelle di pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento deducendo vizi propri dell'atto, tra cui l'irregolarità della notificazione eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la mancanza della sottoscrizione dell'esattore e l'insufficiente motivazione. La controversia riguardava inoltre i limiti dell'impugnazione della cartella quando essa è preceduta da un avviso di accertamento o di liquidazione divenuto definitivo.
La decisione
La cartella è stata ritenuta valida. Quando segue un avviso di accertamento o di liquidazione definitivo, essa ha natura meramente esecutiva e si limita a intimare il pagamento delle somme già determinate, senza costituire un nuovo atto impositivo. Pertanto può essere contestata soltanto per vizi propri, non per vizi dell'atto presupposto; tale non impugnabilità può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado. La notifica mediante raccomandata con avviso di ricevimento è valida anche senza relata di notifica. Non è necessaria la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente che la cartella consenta di verificarne la provenienza e riporti somme e causale. La motivazione non deve essere particolarmente approfondita, poiché può risultare dagli atti prodromici.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
La cartella di pagamento è impugnabile davanti al giudice tributario, ma quando è preceduta da un atto impositivo definitivo la contestazione deve riguardare esclusivamente i vizi propri della cartella.
Corte costituzionale n. 63/2011
Richiamata quale precedente in materia di impugnazione della cartella e dei limiti derivanti dalla definitività dell'atto presupposto.
Massime di principio
- Se la cartella segue un avviso di accertamento o liquidazione ormai definitivo, non si possono normalmente rimettere in discussione il merito, l'an o il quantum del debito già accertato; occorre contestare soltanto vizi propri della cartella o della sua notificazione.
- La notifica della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento può essere valida anche senza una relata autonoma, purché siano rispettate le formalità previste e sia documentata la ricezione.
- L'assenza della firma dell'agente della riscossione non determina di per sé la nullità della cartella, se l'atto identifica chiaramente l'amministrazione o l'agente, il debitore, l'importo e la causale.
- La motivazione della cartella può essere sintetica quando il contribuente conosce già le ragioni della pretesa attraverso l'atto presupposto; è invece necessario un contenuto più esplicito se l'atto precedente non è conoscibile o non è stato validamente notificato.
- La definitività dell'atto presupposto può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualunque fase del processo.
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