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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32317/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riesame del sequestro preventivo dell'area di circa 2.700 mq e dei beni ivi stoccati. Contestazioni principali: (1) i veicoli in deposito giudiziario non potevano essere considerati rifiuti in quanto l'attività era una depositeria giudiziaria; (2) era in possesso delle autorizzazioni di legge e non avrebbe prodotto sostanze pericolose; richiamo all'art.137, comma 9, d.lgs. 152/2006 che, secondo la difesa, avrebbe introdotto una fattispecie contravvenzionale per l'inosservanza delle disposizioni regionali; (3) il sequestro preventivo avrebbe un oggetto generico. Inoltre il ricorrente ha prodotto nuovi motivi in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata motivi adeguatamente l'intervento sulla base dell'attività investigativa: il sito era privo di pavimentazione impermeabilizzata, i veicoli erano stoccati a diretto contatto con il terreno e potevano essere classificati come rifiuti pericolosi, con rischio per la salubrità ambientale. Il sequestro preventivo disposto dalla polizia giudiziaria è stato considerato legittimo e urgente per impedire l'aggravamento/protrazione delle condotte illecite. I motivi nuovi sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell'art.585, comma 4, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.; non è stata ritenuta la presenza di colpa grave nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.152/2006, art.113 commi 3 e 4

    Disciplina le misure regionali sul convogliamento e trattamento delle acque di prima pioggia e il lavaggio delle aree esterne; la violazione di tali disposizioni può integrare profili di illiceità ambientale connessi alla gestione di acque e rifiuti.

  • d.lgs. n.152/2006, art.137 commi 1 e 9

    Sanziona la gestione illecita di rifiuti; il comma 9 è richiamato dalla difesa come introducente una fattispecie contravvenzionale per inosservanza di disposizioni regionali, ma la Corte ha ritenuto che, se i beni stoccati e le modalità di deposito configurano rifiuti pericolosi, possono ricorrere profili di responsabilità penale tali da giustificare il sequestro preventivo.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede che il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso possa essere condannato alle spese del procedimento; è stata applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e la somma alla Cassa delle Ammende.

  • art. 585 comma 4 c.p.p.

    Stabilisce l'inammissibilità di motivi nuovi introdotti in cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili i nuovi motivi presentati dal ricorrente.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n.186

    Richiamata per i criteri relativi all'imposizione di somme nella Cassa delle Ammende e per valutare l'eventuale colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che mancasse colpa grave, pur confermando il versamento in via equitativa.

  • Cass. Sez. 3, n.11128 del 24/02/2021 (Azzalini)

    Giurisprudenza richiamata in tema di convogliamento e trattamento delle acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne, a supporto della valutazione sulla necessità di misure di prevenzione ambientale.

Massime di principio

  • Il deposito di veicoli o materiali su terreno non impermeabilizzato può, se esistono rischi di dispersione di sostanze pericolose, essere qualificato come attività di gestione di rifiuti e legittimare misure cautelari preventive a tutela dell'ambiente.
  • Per contestare con successo un provvedimento cautelare in cassazione è necessario confrontarsi specificamente e puntualmente con le argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata e con le risultanze istruttorie; argomentazioni generiche o reiterazioni di tesi fattuali non specifiche sono spesso ininfluenti.
  • La mera affermazione di possesso di autorizzazioni amministrative non è sufficiente: occorre documentare e dimostrare che le prescrizioni e le condizioni tecniche sono effettivamente rispettate sullo stato dei luoghi.
  • I motivi nuovi introdotti in cassazione sono normalmente inammissibili ai sensi dell'art.585 c.p.p.; i rilievi devono essere proposti nel grado di impugnazione competente o adeguatamente giustificati per essere valutati.
  • In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato il ricorrente può essere condannato alle spese e a versamenti alla Cassa delle Ammende, salvo che non sia provata l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
  • Il sequestro preventivo disposto dalla polizia giudiziaria per finalità impeditive è legittimo quando emergono elementi concreti di pericolo di aggravamento o di prosecuzione del reato lesivo dell'ambiente; la decisione cautelare va valutata sulla base degli elementi di fatto raccolti dagli organi investigativi.

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