Ordinanza n. 465/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. -OMISSIS- Reg Daspo del 13/01/2026, con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha emesso nei confronti del ricorrente il provvedimento di DASPO notificato il 18/01/2026 col quale ha decretato il divieto di accesso ai luoghi previsti dalla normativa per il periodo di anni due, e ogni atto presupposto, conseguente e connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO del Questore, con divieto di accesso agli impianti e alle manifestazioni calcistiche per due anni
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato dal Questore ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), commi 2 e 3, della legge n. 401 del 1989, chiedendone anche la sospensione cautelare. Il provvedimento era motivato dalla partecipazione del ricorrente, quale tifoso della squadra ospite, a una condotta ritenuta evidentemente finalizzata a episodi di violenza, minaccia o intimidazione: il gruppo di tifosi aveva violato le indicazioni della Questura, arrestando un pullman e un minivan presso un esercizio pubblico dove era radunata la tifoseria ultras avversaria; i partecipanti erano scesi dai mezzi con il volto travisato e impugnando aste di bandiera, bastoni e cinture, dando luogo a scontri. In sede cautelare, il ricorrente ha contestato, in sostanza, la riconducibilità della propria condotta alla fattispecie normativa, anche considerando che dalle immagini non emergeva una sua partecipazione diretta agli scontri.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommario esame, ha ritenuto non irragionevole la qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 401 del 1989, distinguendo tale fattispecie, meno grave, dalla partecipazione attiva a episodi di violenza prevista dalla lett. a). La qualificazione è stata ritenuta plausibile perché il ricorrente era sceso dal pullman dopo che il mezzo aveva seguito un percorso vietato e si era fermato in un luogo nel quale era possibile il contatto con la tifoseria avversaria; tale comportamento è apparso finalizzato alla partecipazione a episodi violenti, pur senza prova, allo stato, di scontri diretti da parte sua. Il giudice ha ritenuto non irragionevole né sproporzionata la valutazione di pericolosità sociale, escludendo, al primo esame, travisamenti dei fatti sulla base degli atti della DIGOS e delle immagini della videosorveglianza. Nel bilanciamento cautelare è stato ritenuto prevalente l'interesse generale alla sicurezza pubblica rispetto all'interesse del ricorrente, essenzialmente ludico, all'accesso alle manifestazioni sportive. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. a) e b), commi 2 e 3, legge n. 401/1989
«a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a)»
La fattispecie di cui alla lett. b) è distinta e meno grave rispetto a quella della lett. a) e consente il DASPO anche quando gli elementi di fatto dimostrino una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi violenti, senza la necessità che sia provata la partecipazione diretta agli scontri.
Disciplina la domanda cautelare; il rigetto consegue alla ritenuta insussistenza, allo stato del fumus boni iuris favorevole alla sospensione, anche alla luce del prevalente interesse pubblico alla sicurezza.
Massime di principio
- Ai fini dell'adozione del DASPO previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 401/1989, non è necessaria la prova della partecipazione diretta del destinatario agli scontri: è sufficiente una condotta, desunta da concreti elementi di fatto, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione idonei a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a turbare l'ordine pubblico.
- La condotta rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 401/1989 è distinta e meno grave rispetto alla partecipazione attiva a episodi di violenza prevista dalla lett. a); pertanto, l'assenza di uno scontro diretto non esclude, di per sé, la legittimità del DASPO fondato sulla prima fattispecie.
- In sede cautelare, la valutazione di pericolosità sociale posta a fondamento del DASPO non è irragionevole quando risulta sorretta da un'istruttoria composta da atti degli organi investigativi e immagini di videosorveglianza, purché tali elementi rendano plausibile il carattere finalizzato della condotta contestata.
- Nel bilanciamento cautelare relativo al DASPO, l'interesse generale alla sicurezza pubblica prevale sull'interesse individuale, essenzialmente ludico, all'accesso alle manifestazioni sportive, quando la valutazione di pericolosità del destinatario non appaia manifestamente irragionevole o sproporzionata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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