Cassazione Civile, Ordinanza n. 36187/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Il creditore aveva proposto opposizione allo stato passivo per ottenere l'ammissione di un credito per trattamento di fine rapporto e ultime tre mensilità di retribuzione. Il Tribunale aveva dichiarato improcedibile l'opposizione perché il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza non erano stati notificati nel termine assegnato, ritenendo che non potesse essere concesso un nuovo termine per la notificazione e che, comunque, la rimessione in termini fosse impedita dalla tardività della domanda. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione ed errata applicazione dell'art. 291 c.p.c., sostenendo che non poteva essere dichiarata l'inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione per la sola omessa tempestiva notificazione e che avrebbe dovuto essergli assegnato un nuovo termine per integrare il contraddittorio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo manifestamente fondato il motivo. Ha affermato che, nei giudizi di opposizione allo stato passivo, l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza entro il termine assegnato non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché la tempestività va verificata con riguardo al deposito del ricorso, che introduce il procedimento, mentre la notificazione serve soltanto a instaurare il contraddittorio. Il decreto del Tribunale di Napoli è stato quindi cassato con rinvio al medesimo Tribunale in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 291 c.p.c.
La mancata notificazione tempestiva dell'atto introduttivo nel procedimento di opposizione allo stato passivo non giustifica, di per sé, la declaratoria di improcedibilità/inammissibilità; il vizio attiene alla regolarità del contraddittorio e non alla tempestività dell'impugnazione, che si valuta dal deposito del ricorso.
art. 99 legge fallimentare
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo la tempestività dell'impugnazione si verifica con riferimento al deposito del ricorso, mentre la notificazione ha funzione meramente introduttiva del contraddittorio.
artt. 325-327 c.p.c.
Sono richiamati per distinguere il regime dell'impugnazione ordinaria, in cui la tardiva notificazione del gravame può comportare il passaggio in giudicato, dal procedimento di opposizione allo stato passivo, che segue una diversa logica.
art. 380 bis c.p.c.
È la norma procedurale che ha consentito la trattazione della causa in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo la tempestività dell'impugnazione si misura sul deposito del ricorso e non sulla sua notificazione al resistente.
- L'omessa o tardiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza nel procedimento di opposizione allo stato passivo non determina automaticamente improcedibilità o inammissibilità, poiché la notificazione assolve alla sola funzione di instaurare il contraddittorio.
- Il regime dell'impugnazione nel procedimento fallimentare di verifica del passivo non è sovrapponibile a quello delle impugnazioni ordinarie, ove la tardività della notificazione può incidere sulla definitività della decisione.
- Quando il vizio riguarda soltanto la notificazione dell'atto introduttivo e il ricorso è stato depositato nei termini, il giudice deve attenersi al principio che preserva la rituale instaurazione del contraddittorio senza sacrificare la tempestività dell'azione.
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