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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02328/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale per il porto fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la valutazione della Corte territoriale sia sul mancato riconoscimento del giustificato motivo del possesso dell'arma bianca, sia sulla negata applicazione dell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 4 della legge n. 110/1975. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso non si confronta specificamente con la motivazione di merito e mira in sostanza a ottenere una nuova valutazione degli elementi di fatto, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di appello fosse sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica nel negare sia il giustificato motivo del porto del coltello sia la configurabilità della lieve entità, anche in considerazione delle dimensioni dell'arma, delle modalità del fatto e del fatto che il coltello era nella tasca dei pantaloni dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 l. 110/1975

    Disciplina il porto abusivo di armi; la Corte richiama la norma anche per escludere la diminuente della lieve entità del fatto quando, valutate dimensioni dell'arma, modalità della condotta e personalità dell'imputato, non emergano elementi favorevoli al riconoscimento dell'ipotesi attenuata.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sotto la veste della denuncia di violazione di legge o vizio di motivazione, se il ricorso non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Nel reato di porto abusivo di armi, la causa di giustificazione del giustificato motivo deve risultare da elementi concreti e specifici; non è sufficiente un'affermazione generica della propria attività lavorativa o della finalità del possesso dell'arma.
  • La diminuente della lieve entità del fatto può essere esclusa sulla base di elementi quali le dimensioni dell'arma, le modalità di porto e un negativo giudizio sulla personalità dell'imputato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiImpugnazioni
RamiArmiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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