Ordinanza n. 3107/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del 12 giugno 2025, notificato il 13 giugno 2025, emesso dal Questore di Roma ex art. 100 Tulps con il quale veniva disposta la sospensione della licenza per giorni 10 e la consequenziale chiusura, per lo stesso periodo, del locale -OMISSIS-con sede operativa in -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quello in oggetto indicato, ancorché non cognito; per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da -OMISSIS-il 30 luglio 2025: - del provvedimento del 25 luglio 2025, notificato il 26 luglio 2025, emesso dal Questore di Roma, ex art. 100 Tulps con il quale veniva disposta la revoca della licenza e la consequenziale chiusura del locale -OMISSIS-con sede operativa in -OMISSIS-; - dell’annotazione del 24 luglio 2025 dell’VIII Distretto di P.S. Tor Carbone e di eventuali note e CNR allegate alla stessa richiesta, attualmente non cognite; - di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quello in oggetto indicato, ancorché non cognito; - nonché, in relazione al ricorso principale, della richiesta di sospensione, prot. -OMISSIS-, depositata in giudizio dall’Avvocatura dello Stato priva degli allegati nn. 2 e 3 citati e rispettivamente, CNR n.-OMISSIS--4/2025 e CNR -OMISSIS-/2025, entrambe correlate da altrettanti allegati, per cui si avanza in calce istanza istruttoria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti del Questore di Roma che hanno disposto dapprima la sospensione della licenza per dieci giorni e la chiusura del locale, poi la revoca della licenza e la chiusura del medesimo locale, ai sensi dell'art. 100 TULPS
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il provvedimento del 12 giugno 2025 con cui il Questore di Roma aveva disposto, ai sensi dell'art. 100 TULPS, la sospensione della licenza per dieci giorni e la conseguente chiusura del locale. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento del 25 luglio 2025, recante la revoca della licenza e la conseguente chiusura del locale, nonché l'annotazione di servizio del 24 luglio 2025 e gli ulteriori atti istruttori presupposti, tra cui richieste e comunicazioni di notizia di reato. La precedente ordinanza cautelare del 21 agosto 2025 aveva respinto la domanda cautelare, ma aveva ordinato all'amministrazione di depositare gli ulteriori atti istruttori posti a fondamento dei provvedimenti, in particolare due CNR e l'annotazione di servizio del 24 luglio 2025 dell'VIII Distretto di P.S. Tor Carbone. La società ha inoltre chiesto il deposito degli allegati alle CNR e di un'integrazione d'indagine relativa alla nuova audizione della persona offesa.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento e ha adottato un provvedimento istruttorio. Ha rilevato che l'amministrazione ha adempiuto solo parzialmente all'ordine istruttorio disposto con l'ordinanza del 21 agosto 2025: i successivi depositi del 2 e del 12 febbraio 2026 hanno prodotto le due CNR richieste, ma non l'annotazione di servizio del 24 luglio 2025 dell'VIII Distretto di P.S. Tor Carbone. Ha quindi ordinato alla Questura e al Ministero dell'Interno di depositare tale annotazione entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore. Le ulteriori richieste istruttorie della ricorrente sono state riservate, precisando che, ove ritenute necessarie, potranno essere disposte dal Collegio all'udienza di definizione della controversia. È stato disposto anche l'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 100 TULPS
È la base normativa indicata nei provvedimenti del Questore impugnati; l'ordinanza non ne esamina nel merito i presupposti applicativi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione ha adempiuto solo parzialmente a un ordine istruttorio del giudice amministrativo, il giudice può ordinare il deposito del documento mancante entro un termine stabilito, riservando la valutazione di ulteriori richieste istruttorie all'udienza di definizione della controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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