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Sentenza

Sentenza del 06/10/2020 n. 4518 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 128/2020 IMPOSTE LOCALI - TARSU- ACCERTAMENTO- Termine di decadenza - Quinquennale - Decorrenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento TARSU/TIA anni 2011 e 2012, notificato il 3/1/2018 (affidato per la spedizione il 22/12/2017). Il ricorrente ha dedotto: decorrenza del termine di decadenza/prescrizione (quindi tardività dell'accertamento), difetto di motivazione dell'atto, carenza del potere impositivo della RTI/legittimazione dell'ente notificante e mancata attivazione del contraddittorio preventivo.

La decisione

Il tribunale d'appello ha rigettato l'appello della società e ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata annullata l'annualità 2011 e mantenuto valido l'accertamento per il 2012. Motivazioni principali: interpretazione della decorrenza del termine quinquennale (distinzione tra occupazione iniziata prima del 20 gennaio e occupazione sopravvenuta), applicazione del principio di 'scissione' (per il notificante rileva la data di consegna dell'atto all'ufficio postale/mandatario), legittimazione del RTI (requisiti posseduti dalle imprese che eseguono materialmente le prestazioni), sufficiente motivazione dell'avviso ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000 e assenza di obbligo generale di contraddittorio preventivo per tributi locali non armonizzati.

Norme richiamate

  • art. 70 D.Lgs. 507/1993

    "I soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili..."

    Stabilisce il termine di presentazione della denuncia TARSU (20 gennaio) e che la denuncia vale anche per gli anni successivi se le condizioni rimangono invariate; è punto di riferimento per calcolare l'anno in cui la denuncia doveva essere resa.

  • art. 71 D.Lgs. 507/1993

    "In caso di denuncia infedele o incompleta... entro il 31 dicembre del terzo anno successivo... In caso di omessa denuncia... entro il 31 dicembre del quarto anno successivo..."

    Originariamente fissava termini di decadenza per gli accertamenti (terzo/quarto anno), poi ampliati dalla Finanziaria 2007; serve a definire il termine entro cui l'ufficio può emettere avvisi di rettifica o d'ufficio.

  • art. 1 comma 161 Legge 296/2006 (Finanziaria 2007)

    Ha esteso il termine di decadenza previsto dall'art. 71 D.Lgs. 507/1993 al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere resa la denuncia o eseguito il versamento, dilatando i termini per l'accertamento.

  • principio della scissione della notifica (Corte Costituzionale sent. 477/2002 e giurisprudenza Cassazione)

    "la notifica... si perfezioni... a quella, anteriore, in cui il richiedente abbia consegnato l'atto al suddetto organo" (sintesi dalla sentenza)

    Per il notificante (ente impositore) rileva la data di consegna dell'atto all'organo incaricato della notifica (es. ufficio postale); pertanto, ai fini della verifica del rispetto dei termini di decadenza, si considera la data di spedizione/affidamento e non la data di ricezione da parte del destinatario.

  • art. 37 D.Lgs. 163/2006 (Codice Appalti)

    Disciplina i raggruppamenti temporanei d'imprese (RTI), ammettendo suddivisioni delle prestazioni e prevedendo che i requisiti per specifiche prestazioni siano posseduti dalle imprese che materialmente le eseguono; usato per valutare la legittimazione/possesso requisiti dell'RTI che ha emesso l'accertamento.

  • art. 7 L. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Imposta l'obbligo di motivazione degli atti impositivi: la sentenza ha ritenuto che l'avviso fosse sufficientemente motivato in relazione agli elementi posti a base del calcolo e alle delibere tariffarie richiamate.

  • art. 73 D.Lgs. 507/1993

    Consente al Comune di utilizzare dati legittimamente acquisiti da banche dati pubbliche o richiederli ad altri uffici per l'accertamento; la Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento basato su dati catastali e rilievi tecnici.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. ord. nn. 18643/2015, 22320/2014, ord. 386/2017 e sim.)

    Conferma il principio secondo cui, ai fini dei termini di decadenza, va considerata la data di spedizione/affidamento della raccomandata/atto all'ufficio postale o all'organo notificatore, applicabile anche agli avvisi di accertamento tributari.

  • SSUU Cass. n. 24823/2015

    Precisa che il diritto nazionale, salvo specifica previsione, non impone un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale per l'Amministrazione fiscale; per tributi non armonizzati (come i tributi locali) non sussiste obbligo generale di contraddittorio preventivo.

  • Legge 20 novembre 1982 n. 890 (notificazioni a mezzo postale)

    Regola le notificazioni tramite servizio postale e, insieme all'art. 149 c.p.c. e alla giurisprudenza costituzionale, è contesto normativo per l'applicazione del principio della scissione in capo al notificante.

Massime di principio

  • Per la TARSU/TIA il termine quinquennale di decadenza (introdotto dalla Finanziaria 2007) decorre diversamente a seconda del momento di inizio della detenzione/occupazione: se l'occupazione è in corso dall'inizio del periodo d'imposta e prima del 20 gennaio, il quinquennio decorre dall'anno della denuncia (quindi si conta fino al 31/12 del quinto anno successivo a quell'anno); se l'occupazione è intervenuta successivamente, il termine decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo.
  • Ai fini del rispetto dei termini di decadenza da parte dell'ente impositore, rileva la data in cui l'atto è stato consegnato all'organo incaricato della notifica (es. ufficio postale o concessionario): la spedizione/affidamento dell'atto costituisce la data utile per valutare la tempestività.
  • Quando un ente pubblico si avvale di un RTI o di un concessionario per attività di notifica o riscossione, il rapporto può essere qualificato come mandato ex lege e il momento rilevante per il decorso dei termini è la consegna dell'atto al mandatario; tuttavia la notifica si perfeziona solo al ricevimento dal destinatario, ma per la tutela del notificante vale la data di consegna al mandatario.
  • La legittimazione dell'RTI ad emettere atti impositivi può essere riconosciuta se le imprese che materialmente svolgono le prestazioni per le quali sono richiesti specifici requisiti possiedono tali requisiti (applicazione dell'art. 37 Codice Appalti).
  • Per i tributi locali non armonizzati non sussiste, in generale, un obbligo di contraddittorio preventivo: l'assenza di un contraddittorio endoprocedimentale non invalida automaticamente l'atto, salvo che una specifica norma non lo preveda.
  • Un avviso di accertamento risulta legittimo se contiene elementi sufficienti a ricostruire i fatti costitutivi della pretesa e i calcoli posti a base dell'imposizione, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del contribuente; l'uso di dati desunti da banche dati pubbliche o rilievi tecnici è ammissibile ai sensi dell'art. 73 D.Lgs. 507/1993.

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